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La notifica di cartella a persona di famiglia è nulla senza l’invio della raccomandata informativa

L’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 richiede l’invio della raccomandata quale adempimento essenziale della notifica (Cassazione n. 14089/2025)

La notifica di una intimazione di pagamento effettuata ad una persona diversa dal destinatario, è valida solo se seguita dall’invio della relativa raccomandata informativa.

Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, nell’ordinanza 27 maggio 2025, n. 14089 (testo in calce).

Fatto

La sentenza in commento trae origine dalla controversia avente ad oggetto la notifica di un’intimazione di pagamento effettuata non direttamente al destinatario bensì ad altro soggetto, qualificatosi come addetto alla casa, senza che poi fosse inviata la relativa raccomandata informativa.

La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza del giudice di primo grado, sostenendo, tra l’altro, che le notifiche erano state eseguite correttamente in quanto il fisco aveva prodotto sia la ricevuta della notifica non andata a buon fine, effettuata presso la sede societaria, sia le ricevute delle notifiche presso l’abitazione dell’amministratore della società, dove erano state acquisite da un addetto alla casa.

Avverso la sentenza della CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione.

Decisione

Tra i vari motivi esposti, la ricorrente ha censurato l’omessa pronuncia della Commissione Tributaria sull’eccezione di nullità delle notifiche per mancanza dell’invio della raccomandata informativa, prevista dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. n. 600/1973.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, precisando che, per le notifiche delle intimazioni di pagamento effettuate nel 2008, la mancata verifica dell’invio della raccomandata informativa determina l’invalidità della notifica dell’atto. Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che tale adempimento è essenziale in ambito tributario, quando la consegna dell’atto venga eseguita ad un soggetto diverso dal destinatario.

Sul punto, l’art. 145 c.p.c. disciplina la notifica ad una persona giuridica, prevedendo indifferentemente di notificare l’atto presso la sede della persona giuridica, con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o alla persona. Pertanto, la notifica ad una persona giuridica, avviene a norma degli artt. 138 , 139 e 141 c.p.c.

Con riferimento alla notifica di atti impositivi, l’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, modificato nel 2006, prevede, qualora l’atto sia consegnato nelle mani di “persona di famiglia”, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Si tratta di un adempimento essenziale del procedimento di notifica, necessario ai fini del suo perfezionamento, non essendo sufficiente la sola spedizione dell’atto, dovendo essere eseguito l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa.

Nella vicenda in esame, è stata effettuata la notifica di due cartelle di pagamento nel 2004 e di due avvisi di intimazione; mentre le notifiche delle cartelle di pagamento eseguite nel 2004, sono antecedenti alla modifica dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, che ha introdotto la lettera b bis prevedendo l’invio della raccomandata informativa, ciò non si applica alle notifiche degli avvisi di intimazione prodotti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, aventi valore interruttivo del termine di prescrizione. I giudici di secondo grado hanno ritento regolari la notifica di detti avvisi di intimazione di pagamento, rilevando che, successivamente alle notifiche effettuate presso la sede della società, che non avevano avuto esito positivo, le notifiche erano state eseguite presso l’indirizzo dell’abitazione dell’amministratore unico della società ed erano state ricevute da un addetto alla casa.

Orbene, con riferimento alle notifiche delle due successive intimazioni di pagamento, va applicata la regola che prevede, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l’invio della raccomandata informativa in applicazione della lettera b-bis) dell’art. 60, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Su tale punto, i giudici di secondo grado, nulla hanno argomentato; pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame dell’intervenuta notificazione al destinatario con specifico riferimento ai due avvisi di intimazione pagamento e la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2025/06/12/notifica-cartella-persona-famiglia-nulla-senza-invio-raccomandata-informativa