La pattuizione che deroga al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. viola le norme del Codice del consumo (Cassazione n. 14687/2025)
Il presente contributo trae origine da una recente pronuncia della Suprema Corte in tema di fideiussione “a prima richiesta”. Si procederà con un inquadramento preliminare, rammentando le caratteristiche generali dell’obbligazione fideiussoria, come previste e disciplinate dal Codice Civile. Dopodiché si passerà a commentare brevemente l’ordinanza in questione, la quale ha dichiarato la vessatorietà, ai sensi del Codice del Consumo, della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c.
1. Nozione e causa della fideiussione in generale
Per mezzo della fideiussione (disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.), un soggetto (fideiussore o garante) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (manifestando espressamente tale volontà ex art. 1937 c.c.), obbligandosi personalmente (e quindi con tutti i beni presenti e futuri costituenti il suo patrimonio ex art. 2740 c.c.) verso il creditore di questi. In questo modo, considerata anche la previsione dell’art. 1943 c.c. secondo cui «il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione» e che nel caso in cui quest’ultimo sia «divenuto insolvente, deve esserne dato un altro tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore», si rafforza la tutela del creditore, il quale vede aggiungersi al patrimonio potenzialmente aggredibile del debitore principale, per l’eventualità in cui si renda necessaria l’esecuzione coattiva dell’obbligazione garantita, quello del garante, al quale inoltre può essere liberamente chiesto l’adempimento della prestazione in via prioritaria rispetto al debitore principale. In ciò sta la causa di tale fattispecie, cioè nella funzione di garanzia.
1.1 Caratteristiche: bilateralità…
La fideiussione è un contratto bilaterale poiché intercorre tra creditore e fideiussore (v. art. 1936, comma 2 c.c. per il quale «la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza»), anche se nella prassi la sua stipulazione segue ad un accordo tra fideiussore e debitore principale.
1.2 … obbligazioni a carico di una sola parte
Da esso derivano obbligazioni a carico di una sola parte, e quindi per il suo perfezionamento non è necessaria l’accettazione del creditore garantito, il quale può comunque manifestare una volontà contraria alla conclusione del contratto, nei termini e modi di cui all’art. 1333 c.c.
1.3 … accessorietà
L’obbligazione fideiussoria ha la caratteristica della “accessorietà”, cioè sussiste fintantoché esiste l’obbligazione principale, e quindi: «non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace» (così l’art. 1939 c.c.); «[…] non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose», con la conseguenza, per il caso contrario, della sua invalidità per l’eccedenza e riduzione nei limiti dell’obbligazione principale (v. art. 1941 c.c.); inoltre, «salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive» (così l’art. 1942 c.c.); infine, consente al garante di «opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità» (v. art. 1945 c.c.).
1.4 … solidarietà passiva
Altra caratteristica tipica della fideiussione, prevista dall’art. 1944 c.c., è quella della “solidarietà”, cioè garante e debitore principale sono «obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri» (nozione di solidarietà passiva fornita dall’art. 1292 c.c.), salvo il diritto di regresso del fideiussore, il quale può dunque chiedere al debitore principale l’adempimento in suo favore della prestazione in oggetto (v. artt. 1949-1953 c.c. e 1299 c.c.).
2. La fideiussione c.d. a prima richiesta e la recente ordinanza della Corte di Cassazione, Civ., Sez. III, n. 14687/2025
Passando ora alle cause di estinzione della fideiussione, ci si soffermerà su quella di cui all’art. 1957, comma 1 c.c., essendo questa sola rilevante in relazione al riferimento giurisprudenziale che si andrà a commentare: «il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate».
Ebbene, con riguardo alla suddetta norma, essa viene sovente derogata nella prassi commerciale, in una tipologia di fideiussione che viene perciò chiamata “a prima richiesta”: il garante dispensa il creditore garantito dall’onere di azionare il credito vantato nei confronti del debitore principale nel termine di legge (i sei mesi di cui sopra) e quindi si obbliga ad adempiere l’obbligazione garantita immediatamente, semplicemente “a richiesta”, da cui il nome, del creditore garantito.
Recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, Ord., data ud. 24/01/2025 – 31/05/2025, n. 14687 – testo in calce) ha statuito sul punto come di seguito, in un contenzioso che ha visto il soggetto finanziatore (garantito) ricorrere per Cassazione avverso la sentenza resa nel secondo grado di giudizio (dopo che costui aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per l’adempimento del credito residuo da parte del fideiussore), la quale lo dichiarava decaduto per decorso del termine ex art. 1957 c.c., ritenuto inderogabile ai sensi della disciplina consumeristica.
La Suprema Corte ha affermato la vessatorietà di tale clausola, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c.; si rammenta tuttavia che l’art. 142 del c.d. Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ha abrogato gli artt. da 1469-bis a 1469-sexies c.c., il cui contenuto è stato trasfuso negli artt. 33-37 cod. cons. Ciò ha fatto anche citando Cass. Civ., sez. 3, n. 27558/2023 (nello specifico, ragione della decisione n. 1), secondo cui «la rinunzia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. […] limita la facoltà del consumatore di proporre eccezioni nei confronti della Banca, ampliando il termine di azione verso il debitore principale, nonché nei confronti del garante, risultando anche i diritti di quest’ultimo conseguentemente compressi per un più lungo termine in termini tali da poter determinare a danno di quest’ultimo il significativo squilibrio di cui all’art. 1469-bis c.c.» (tale clausola è stata, inoltre, dichiarata nulla anche per violazione della normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 “ABI – Condizioni Generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”). Infatti, l’art. 33 cod. cons. qualifica come “vessatorie”, e quindi nulle ex art. 36 cod. cons. (nullità, peraltro, stando al dettato normativo, rilevabile d’ufficio) «le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» e aggiunge che «si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di […] sancire a carico del consumatore […] limitazioni della facoltà di opporre eccezioni». Tale presunzione, per essere superata, necessita di una allegazione da parte del “professionista” (in questo caso la Banca) comprovante il fatto che la clausola in questione è stata oggetto di specifica trattativa individuale con il consumatore, come chiaramente prescrive l’art. 34, commi 4 e 5 cod. cons. e come puntualmente l’ordinanza di cui si tratta rammenta in sede di rigetto del secondo motivo di impugnazione; allegazione assente nel caso di specie.
Si segnalano, inoltre, concordi nel principio di diritto, Tribunale Torino, Sez. I, Sent., 04/02/2025, n. 555, Tribunale Ferrara, Sent., 10/06/2025, n. 580, Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 14/06/2024, n. 2453.
In particolare, la seconda delle succitate pronunce giurisprudenziali precisa il meccanismo di caducazione della clausola dichiarata vessatoria e le sue conseguenze: in virtù dell’art. 1419, comma 2 c.c. (rubricato “nullità parziale”), secondo cui «la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative», la clausola c.d. a prima richiesta diviene inefficace «con conseguente eterointegrazione del contratto di fideiussione mediante applicazione dell’art. 1957 c.c.», e quindi deve dichiararsi decaduto il creditore garantito nel caso in cui sia trascorso il termine semestrale (il quale, per così dire, rivive) indicato dal predetto articolo.
Tale pronuncia, inoltre, fa riferimento ad ampia giurisprudenza, che si riporta di seguito, in merito alla vessatorietà della clausola c.d. a prima richiesta: Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data 03/04/2023) 28/09/2023, n. 27558 (già citata); Trib. Cagliari, 13 marzo 2024; Trib. Firenze, 4 ottobre 2023, n. 2807; Trib. Padova, 3 ottobre 2019; Trib. Milano, 12 luglio 2019, n. 6991; Trib. Treviso, 7 giugno 2018, n. 1185.
Infine, interessante nel merito della questione trattata nel presente scritto, è anche il contributo dottrinale V. Sangiovanni, Le eccezioni del fideiussore come consumatore tra codice civile e codice del consumo, in i Contratti, 3/2025, il quale cita ulteriore giurisprudenza, tra cui Trib. Treviso 3 aprile 2025 e Trib. Verona 15 aprile 2021.
3. Conclusioni
Per concludere l’analisi, considerata l’abbondanza e concordia della giurisprudenza in materia nonché la ragionevolezza della argomentazioni logico-giuridiche, sembra si possa statuire con notevole certezza che la clausola c.d. a prima richiesta nei contratti di fideiussione, la quale deroga all’art. 1957 c.c. e dispensa il creditore garantito dall’onere di agire per la tutela del proprio credito entro il termine perentorio di sei mesi e obbliga per un tempo indefinito il garante ad adempiere l’obbligazione garantita dietro “semplice richiesta” del creditore garantito, sia da considerarsi vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t) Cod. Cons. e perciò nulla ai sensi dell’art. 36 Cod. Cons., con conseguente “reviviscenza” del suddetto termine semestrale.








