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La diversa ricostruzione dell’infortunio: quando la modifica determina mutatio libelli

L’allegazione di una dinamica radicalmente diversa da quella inizialmente prospettata dà luogo a mutamento della causa petendi (Cassazione n. 19858/2026)

Fatto

La Corte di Appello respingeva la domanda risarcitoria di un lavoratore con cui aveva richiesto, nei confronti del proprio datore, il danno differenziale derivante da un infortunio occorsogli nel dicembre del 2019.

Nel ricorso introduttivo di primo grado veniva descritta la seguente dinamica.

A causa della presenza di ghiaccio sul pavimento aziendale, fonte di pericolo segnalata al rappresentate datoriale e non eliminata, il carrello elevatore condotto dal suddetto dipendente si era ribaltato provocandogli lo schiacciamento della mano sinistra contro la sbarra metallica di uno scaffale da cui era derivata l’amputazione del quinto dito dell’arto in parola.

Nelle note conclusive, ed in linea con le risultanze della fase istruttoria, veniva, invece, prospettata una diversa ricostruzione dell’accaduto che, dopo aver escluso la presenza del ghiaccio in loco, vedeva nella irregolarità strutturale del carrello la causa esclusiva dell’infortunio.

In particolare, il danneggiato aveva successivamente sostenuto che, guidando in retromarcia, era andato ad urtare con la mano contro la sbarra di ferro di uno scaffale così imputando alla inadeguata struttura del mezzo aziendale – sfornito di protezioni tali da impedire il posizionamento della mano sul retro del veicolo – la fonte di pericolo causativa dell’infortunio.

La Corte territoriale, nel confermare la sentenza impugnata, respingeva il gravame proposto ritenendo integrata, a motivo della diversa ricostruzione fattuale così come dedotta nella fase conclusiva del giudizio di primo grado, una inammissibile mutatio libelli.

Avverso la suddetta decisione il lavoratore ricorreva per cassazione lamentando la violazione dell’art. 420 c.p.c.

Nello specifico assumeva – richiamando i precedenti Cass. n. 28754/2018 e Cass. n. 13622/2024 – che l’accertamento giudiziale di una diversa ricostruzione dell’infortunio, della cui verificazione non era contestata l’esistenza, non comportasse una modifica del thema probandum, da ciò conseguendone una consentita emendatio libelli.

La decisione della Corte

I Giudici di legittimità individuano quale criterio decisivo per la configurabilità di una domanda nuova la prospettazione, per quel che qui rileva, di una diversa causa petendi fondata su un fatto costitutivo radicalmente diverso tale da introdurre un nuovo tema di indagine in grado di disorientare la difesa della controparte, alterando il regolare svolgimento del processo.

Integra, invece, una modifica consentita della domanda la diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (in tal senso, Cass. n. 21017/2007; Cass. n. 1585/2015).

In applicazione dei suddetti criteri la Corte declina il ravvisato novum fattuale nei seguenti profili.

In primo luogo, viene in considerazione la condotta del lavoratore, dapprima descritta come guida del mezzo mediante il posizionamento di ambedue le mani sul manubrio e successivamente prospettata come guida in retromarcia con una mano sullo schienale.

Altro aspetto rilevante è rappresentato dalle condizioni di pericolosità, inizialmente ricondotte alla presenza di ghiaccio sul pavimento e successivamente individuate nell’altezza inadeguata dello schienale del veicolo aziendale.

Analogo mutamento si registra con riferimento all’inadempimento datoriale, precedentemente concretizzatosi nella mancata rimozione del ghiaccio sul pavimento e, in base alla nuova prospettazione fattuale, correlato all’utilizzo di un carrello non conforme ai criteri di sicurezza e/o nella mancata formazione e sorveglianza sulla corretta conduzione del mezzo mediante posizionamento di ambedue le mani sul manubrio.

Anche il nesso causale tra inadempimento datoriale e le lesioni subite risulta diversamente configurato: nella versione originaria era rappresentato dallo schiacciamento dell’arto a seguito del ribaltamento del carrello; in quella successiva viene, invece, individuato nell’urto della mano contro uno scaffale durante una manovra in retromarcia.

Sebbene il petitum sia rimasto identico (id est la richiesta del danno differenziale da infortunio), risulta modificata nel corso del giudizio la complessiva causa petendi, essendo stato allegato un fatto costitutivo completamente diverso così determinando un inammissibile spostamento, su un versante non esplorato in sede di reciproche allegazioni e prove, dei termini della controversia e delle esigenze di difesa – sotto il profilo del correlato onere probatorio circa il rispetto degli obblighi di prevenzione e protezione di cui all’art. 2087 c.c. – della società datoriale.

La Corte, nel rigettare il ricorso, precisa, tuttavia, che il fatto costitutivo idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine, deve essere considerato nella sua essenzialità materiale consentendo specificazioni della condotta addebitata al responsabile ove esse attengano ad aspetti tecnico-scientifici – non rinvenibili nella fattispecie in esame – la cui individuazione non è esigibile ex ante ma è di norma acquisibile solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una ctu (in questi termini, Cass. n. 10901/2024 e Cass. n. 13269/2012 in tema di danno derivante da responsabilità medica).

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2026/09/24/diversa-ricostruzione-infortunio-quando-modifica-determina-mutatio-libelli