La riduzione in pristino, se richiesta lite pendente, costituisce mera attività di precisazione della domanda (Cassazione n. 1785/2026)
Nel corso di una complessa vicenda, il fondo di un uomo veniva confiscato e, anche dopo la revoca del provvedimento, il Comune continuava ad occuparlo illegittimamente. Il malcapitato agiva in giudizio al fine di riottenere il fondo e la riduzione in pristino. In primo grado l’attore otteneva ragione mentre, in sede di gravame, la sentenza di prime cure veniva dichiarata nulla perché aveva accolto la domanda del proprietario del fondo per una ragione diversa da quella da lui prospettata. Inoltre, secondo i giudici d’appello, l’attore non aveva proposto tempestivamente la domanda di rimozione delle attrezzature presenti sul fondo, avendo chiesto solo il risarcimento del danno in forma specifica.
La domanda restituzione di un bene immobile sottende anche la richiesta di riduzione in pristino?
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1785 (testo in calce), afferma che «la domanda di restituzione della disponibilità d’un immobile di cui il proprietario sia stato privato, anche quando sia proposta come “risarcimento del danno in forma specifica”, implica ex se quella di riduzione in pristino dell’immobile. Pertanto l’eventuale richiesta in tal senso, se formulata lite pendente, non costituisce domanda nuova o modificazione della domanda, ma mera attività di precisazione di essa».
La decisione è interessante giacché affronta, in maniera esemplare, anche altre questioni giuridiche degne di nota. Ad esempio, i giudici di legittimità chiariscono che la revoca della confisca costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, in quanto tale, può rappresentare il fondamento dell’esecuzione forzata per rilascio. L’ordinanza del giudice penale, però, non consente al giudice dell’esecuzione di ordinare la riduzione in pristino, «dal momento che al giudice dell’esecuzione non è consentito accertare fatti, pronunciare condanne od adottare provvedimenti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge».
La vicenda e la condanna dell’Italia da parte della Corte EDU
Il proprietario di un terreno vedeva lo stesso ricompreso “in un comparto edificatorio inserito in un più ampio progetto di lottizzazione presentato da terzi” approvato dall’amministrazione comunale. Dopo l’edificazione di una notevole cubatura, la Procura della Repubblica interveniva, sottoponendo a sequestro sia gli immobili realizzati sia l’intera area e contestava il reato di lottizzazione abusiva. In particolare, l’area e gli immobili venivano confiscati, trasferiti al patrimonio comunale e trasformati in parco pubblico. Nell’area sequestrata risultava incluso anche il fondo dell’uomo che agiva in giudizio contro il Comune. Secondo le sue argomentazioni, l’avvio di tale progetto edilizio era stato reso possibile dalla condotta colposa dell’amministrazione che aveva autorizzato la costruzione con provvedimenti in contrasto con la normativa ambientale e gli strumenti urbanistici. L’attore lamentava di essere stato privato del proprio fondo e dell’utile che dallo stesso ritraeva. Pertanto, chiedeva la condanna del Comune alla restituzione del fondo e al risarcimento del danno per l’indisponibilità dello stesso.
Il Comune negava la propria responsabilità, chiamava in manleva le quattro società che avevano proceduto alla lottizzazione, il Ministero per i Beni culturali e la Provincia, atteso che tali amministrazioni, con la loro inerzia, avevano contribuito al danno.
Nelle more del giudizio, il Tribunale penale revocava la confisca del fondo dell’attore, ordinandone la restituzione.
Nel giudizio di primo grado, l’attore precisava le proprie conclusioni chiedendo:
- la condanna in forma specifica del Comune mediante la restituzione del suolo nello stato di fatto anteriore alla confisca, con l’eliminazione della servitù pubblica e lo sgombero, essendo il terreno ancora abusivamente occupato,
- la condanna per equivalente somma di denaro per il periodo di indisponibilità del fondo.
Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di risarcimento del danno in forma specifica essendo stata revocata la confisca e condannava il Comune al risarcimento del danno per indisponibilità del suolo per circa 27 mila euro.
Durante la pendenza della lite, la Corte EDU, adita dagli altri proprietari degli immobili edificati sui fondi limitrofi a quello dell’attore, aveva condannato l’Italia per aver consentito la confisca in danno di soggetti di cui non era stata accertata la colpa.
Secondo il Tribunale:
- tra il momento della confisca (nel 2001) e il momento in cui lo Stato italiano era stato condannato dalla CEDU (nel 2009), non poteva esservi la responsabilità del Comune per la lesione del diritto dominicale, perché il danno era stato cagionato da un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria (ossia, la confisca),
- mentre, dal momento della decisione della Corte EDU (nel 2009) in avanti, la detenzione del fondo da parte del Comune era divenuta illecita,
- tuttavia, visto che l’attore non aveva partecipato al giudizio dinnanzi alla Corte di Strasburgo, il danno patito per la perdita del possesso poteva conteggiarsi solo dall’entrata in vigore della Legge n. 102/2009 con cui l’Italia si adeguava alla ridetta decisione, momento in cui era sorto l’obbligo restitutorio in capo al Comune.
In sede di gravame, era accolto l’appello dell’amministrazione comunale, la sentenza di primo grado veniva dichiarata nulla perché aveva accolto la domanda del proprietario del fondo per una ragione diversa da quella prospettata dall’attore. Secondo i giudici d’appello:
- l’attore aveva chiesto la condanna del Comune per aver autorizzato una lottizzazione non ammessa dalla legge, provocando un danno all’attore a causa della successiva confisca,
- il giudice di primo grado, invece, aveva condannato il Comune al risarcimento causato dalla confisca in quanto atto in sé illegittimo,
- per quanto qui di interesse, secondo la Corte d’appello, il proprietario del fondo non aveva chiesto la condanna del Comune alla riduzione in pristino dell’area confiscata e non aveva dimostrato quale fosse la condizione del fondo prima della confisca al fine di consentire al giudicante di valutare se fosse intervenuta una modifica dello stato dei luoghi.
La complessa vicenda giungeva così in Cassazione.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: limiti e divieti
Il proprietario del fondo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della decisione gravata strutturando la censura come segue:
- egli ha chiesto il risarcimento del danno per indisponibilità del fondo,
- il fatto costitutivo della domanda risarcitoria consiste nel danno da perdita del godimento del bene,
- la causa petendi della domanda è la perdita del bene a prescindere dalla ragione da cui dipende,
- quindi, il fatto che l’indisponibilità del fondo dipendesse dalla detenzione dello stesso da parte del Comune anche dopo la pronuncia di illegittimità della confisca e non dalle concessioni edilizie illegittime rilasciate dal Comune (come sostenuto dall’attore), è irrilevante ai fini dell’accoglimento della domanda,
- in ambedue i casi, la detenzione del fondo da parte dell’amministrazione comunale risultava comunque illegittima.
La Suprema Corte considera fondata la doglianza.
Innanzitutto, gli ermellini chiariscono che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non postula una perfetta coincidenza tra ogni “capo e punto” della decisione e la domanda; i giudici di legittimità, in via preliminare, ricordano una serie di principi espressi dalla giurisprudenza. Il divieto di ultrapetizione ed extrapetizione, ossia il divieto di pronunciare ultra petita (oltre a quanto richiesto) oppure extra petita (al di fuori di quanto richiesto o qualcosa di diverso da quanto richiesto) impedisce al giudice di:
- decidere su un’azione diversa da quella formulata dall’attore,
- attribuire all’attore un bene diverso da quello richiesto,
- fondare la decisione su fatti non ritualmente introdotti nel processo.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato codificato nell’art. 112 c.p.c. non impedisce al giudice di:
- qualificare giuridicamente la domanda in modo diverso da quello prospettato dalle parti,
- ricostruire i fatti – alla luce delle prove dedotte – in modo diverso da quello indicato dalle parti «purché il risultato della ricostruzione si collochi sempre nell’ambito della domanda per come individuabile»,
- accogliere la domanda per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dall’attore purché fondate su fatti risultanti dagli atti.
Ciò premesso, torniamo al decisum.
Utilità invocata dall’attore e accordata dal giudice
La decisione gravata ha ritenuto che tra quanto richiesto dall’attore (petitum) e quanto deciso dal giudice (decisum) vi sia stata una netta cesura o, per usare il linguaggio degli ermellini, uno “iato”. Secondo i giudici d’appello:
- l’attore ha prospettato come causa del danno la condotta colposa del Comune che aveva rilasciato le autorizzazioni,
- mentre la sentenza ha ravvisato la causa del danno nell’occupazione colposa del terreno da parte del Comune anche dopo la sopravvenuta illegittimità della confisca.
Secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie, ricorre una coincidenza tra l’utilità richiesta dall’attore (ossia la condanna al risarcimento del danno per illegittima privazione del proprio fondo) e l’utilità accordata dal Tribunale (vale a dire la condanna del Comune al risarcimento per la perdita temporanea della proprietà). Inoltre, l’attore aveva evidenziato come, al momento dell’introduzione del giudizio, il Comune fosse nel possesso del fondo, pertanto, il Tribunale ben poteva porre tale circostanza a fondamento della decisione. Infatti, «[…] come il più contiene il meno, qualsiasi domanda di risarcimento del danno da perduta disponibilità d’un immobile ha per presupposto implicito che chi ne abbia sottratto il possesso all’attore non l’abbia restituito».
La differenza tra la domanda dell’attore e la sentenza risiede nella ragione giuridica dell’illiceità:
- infatti, secondo il proprietario, essa derivava da un fatto a monte della confisca (ossia le autorizzazioni concesse dall’amministrazione comunale),
- mentre, per il Tribunale, discendeva da una condotta a valle della confisca (vale a dire il fatto di aver continuato a detenere illegittimamente il fondo).
Secondo gli ermellini, tale diversità non determina il vizio di extra-petizione, giacché la sentenza non ha mutato l’azione proposta dall’attore né i fatti posti a fondamento. Inoltre, la Suprema Corte considera infondata la doglianza del Comune secondo cui il motivo sarebbe generico. Gli ermellini evidenziano come il ricorso, in effetti, non fosse particolarmente perspicuo ma non al punto da essere così oscuro da non poter essere interpretato grazie ad un’analisi integrale di quanto esposto nell’atto.
La richiesta di sgombero è una precisazione dell’originaria domanda di restituzione
La decisione gravata ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’intervenuta revoca del provvedimento di confisca in quanto esso comporta il riacquisto della proprietà. Il proprietario ritiene, però, che la revoca della confisca non determini anche la riduzione in pristino del fondo e, dunque, sostiene che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sia errata.
La Suprema Corte considera fondata la doglianza.
L’attore, nell’atto di citazione, aveva chiesto “la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica mediante restituzione del suolo o per equivalente somma di denaro” e nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) aveva domandato la restituzione del fondo con le medesime caratteristiche di edificabilità, in difetto, domandava il risarcimento per equivalente. Le suddette richieste erano state avanzate quando il fondo era ancora confiscato e non era intervenuta la decisione della Corte EDU. Successivamente, dopo la revoca della confisca, in sede di precisazione delle conclusioni, l’attore aveva chiesto la fissazione di un termine per il rilascio del fondo che risultava ancora occupato dal Comune. La condotta processuale delle parti va analizzata in modo complessivo e non atomistico e da tale analisi emerge che è erronea la statuizione della Corte d’Appello secondo cui l’attore non aveva proposto tempestivamente la domanda di rimozione delle attrezzature presenti sul fondo.
Gli ermellini precisano che la domanda di restituzione presenta come presupposto implicito che il bene sottratto e quello restituito siano identici; infatti, restituire una res diversa da quella sottratta comporterebbe una “datio in solutum” e non un risarcimento in forma specifica. L’attore ha chiesto che la restituzione avvenisse “nello stato di fatto” in cui il fondo si trovava al momento della sottrazione. Tale richiesta non è una domanda nuova da dover presentare tempestivamente, come sostenuto dalla Corte d’Appello. Del resto, l’attore, sin dall’atto di citazione, aveva domandato la condanna del Comune al “risarcimento in forma specifica”: «e non si vede quale altra “forma specifica” di risarcimento del danno da spoglio possa immaginarsi, se non la ricostituzione della proprietà immobiliare come era e dove era. Dunque la richiesta di sgombero del fondo fu soltanto una precisazione (superflua) dell’originaria domanda di restituzione».
La revoca della confisca non fa venire meno l’interesse ad agire per la riduzione in pristino
Una volta ottenuto dal giudice penale il provvedimento di revoca della confisca, l’attore avrebbe potuto iniziare l’esecuzione forzata per rilascio costituendo l’atto di revoca un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. L’ordinanza del giudice penale, però, anche se messa in esecuzione, avrebbe consentito al giudice dell’esecuzione il solo sgombero dei beni mobili (ex art. 609 c.p.c.) ma non gli avrebbe consentito di ordinare la riduzione in pristino, «dal momento che al giudice dell’esecuzione non è consentito accertare fatti, pronunciare condanne od adottare provvedimenti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge». Tutto ciò premesso, il provvedimento di revoca della confisca:
- fa venire meno l’interesse ad agire per il rilascio,
- ma non fa venire meno l’interesse ad agire per la riduzione in pristino, rispetto al quale non v’era un titolo eseguibile ex art. 474 c.p.c.
Gli ermellini soggiungono che il soggetto che chiede la restituzione di un immobile di cui sia stato ingiustamente privato non è gravato dall’onere di precisare che lo rivuole nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dello spoglio. I giudici di legittimità, per rafforzare il concetto, propongono i seguenti esempi:
- chi chieda la restituzione di un indebito non ha l’onere di precisare che gli spetta esattamente quanto versato;
- chi chieda la restituzione della res depositata non è gravato dall’onere di precisare che la rivuole intera.
In conclusione, la formulazione di una domanda di restituzione della proprietà implica necessariamente una domanda di ripristino dello status quo ante. Per quanto riguarda la prova di questo stato, la valutazione sfugge al vaglio di legittimità e va rimessa al giudice di merito.
Conclusioni: i tre principi di diritto
Gli ermellini enunciano i seguenti principi di diritto:
- “Il giudizio di illiceità d’una condotta è una valutazione giuridica e non di fatto. Pertanto nel giudizio di danno è consentito al giudice accogliere la domanda ritenendo illecita qualsiasi attività del convenuto che sia stata ritualmente allegata e debitamente provata dall’attore, a nulla rilevando che quest’ultimo avesse ravvisato l’illiceità in un differente atto o fatto del convenuto”.
- “La domanda di restituzione della disponibilità d’un immobile di cui il proprietario sia stato privato, anche quando sia proposta come “risarcimento del danno in forma specifica”, implica ex se quella di riduzione in pristino dell’immobile. Pertanto l’eventuale richiesta in tal senso, se formulata lite pendente, non costituisce domanda nuova o modificazione della domanda, ma mera attività di precisazione di essa.
- “Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria penale con cui è revocata la confisca d’un immobile non fa venir meno l’interesse del proprietario a coltivare la domanda di riduzione in pristino dell’immobile che sia stato medio tempore modificato dal beneficiario della confisca. Il provvedimento suddetto infatti può costituire titolo esecutivo per il rilascio, ma non per ottenere l’esecuzione di un facere”.
In conclusione, la Suprema Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo ed il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.








