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Le spiegazioni documentate del contribuente richiedono una verifica rigorosa

La Cassazione ribadisce che il giudice tributario dinanzi al quale sia impugnato l’avviso di accertamento deve adeguatamente motivare sulla idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte (ordinanza n. 2211/2026)

A seguito di accertamento il contribuente aveva prodotto i documenti giustificativi delle varie movimentazioni bancarie senonché l’ufficio prima, i giudici di merito poi, avevano vagliato il compendio documentale in modo generico e sommario – La Corte di cassazione ribadisce che il giudice tributario dinanzi al quale sia impugnato l’avviso di accertamento deve adeguatamente motivare sulla idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte dal contribuente a superamento della presunzione relativa stabilita a favore della Agenzia delle Entrate.

La controversia oggetto dell’ordinanza 24 ottobre 2025-3 febbraio 2026, n. 2211 (testo in calce) della Sezione tributaria civile della Corte di cassazione concerne gli accertamenti eseguiti dalla Agenzia delle Entrate nei confronti del Sig. Sempronio su movimentazioni (negli anni di imposta 2013 e 2014) relative a n. 9 conti correnti bancari accesi dal medesimo presso vari istituti di credito.

Il contribuente si era tempestivamente attivato per acquisire tutti i documenti giustificativi delle operazioni svolte, in modo da chiarire all’Agenzia delle Entrate la loro effettiva natura. In breve, i versamenti più importanti avevano riguardato, nella ricostruzione suffragata dalla documentazione, i bonifici di padre in figlio giustificati dalla richiesta di primo insediamento in agricoltura, prestiti peraltro oggetto di parziale restituzione una volta che il figlio aveva riscosso alcune somme dall’Ispettorato agrario (dal che erano conseguiti recuperi a tassazione sia delle somme in uscita – assegni e bonifici dal padre al figlio – sia di quelle in entrata – restituzioni dal figlio al padre -). Altri movimenti avevano riguardato i versamenti eseguiti da Sempronio, quale socio di una associazione agricola, alla associazione medesima ma anche qui, peraltro in contraddizione con sentenze emesse dalla  Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Caltanissetta, le giustificazioni di Sempronio non erano state accolte. Il contribuente aveva prodotto altresì i documenti idonei a giustificare le ulteriori movimentazioni bancarie consistite in operazioni di giroconto così come nella estinzione di un conto per aprirne un altro.

Due sono i motivi del ricorso per cassazione di Sempronio che la Suprema corte, per la loro obiettiva connessione, ha esaminato e deciso congiuntamente:

  1. illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 32, Dpr n. 600/1973, degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (malgoverno del riparto dell’onere probatorio);
  2. nullità per carenza della motivazione in violazione degli artt. 32, Dpr 600/1973, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, D.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..

Spiega la Corte che l’art. 32, comma 1, n. 2, Dpr 600/1973, instaura “una presunzione legale relativa a favore dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’accertamento fondato sui dati acquisiti ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7 del richiamato D.P.R. n. 600, con la conseguenza che il giudice tributario dinanzi al quale sia impugnato l’avviso di accertamento deve adeguatamente motivare sulla idoneità delle prove e delle argomentazioni addotte dal contribuente a superare quella presunzione”.

Nel caso di specie, come osservano i giudici della Sezione V, le spiegazioni offerte dal contribuente con il richiamo ai vari documenti giustificativi non risultano essere state adeguatamente indagate dal giudice di appello. Come dedotto nel ricorso, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia ha stabilito la legittimità dei recuperi in modo del tutto generico e sommario, ha liquidato in blocco come “mere asserzioni” le puntuali giustificazioni procurate dal ricorrente in relazione ai movimenti bancari assunti a fondamento delle riprese fiscali. Con tutto ciò il giudice tributario ha violato gli obblighi di verifica rigorosa dei documenti offerti dal contribuente e di indicazione delle risultanze delle eseguite verifiche.

Da ciò l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza e il rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.

 

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2026/04/17/spiegazioni-documentate-contribuente-richiedono-verifica-rigorosa