La sentenza di scioglimento ha effetti reali. L’obbligo di pagare il conguaglio ha effetti obbligatori e non è condizione di efficacia della divisione (Cassazione n. 28730/2025)
Alcuni coeredi procedono ad una divisione giudiziale dei cespiti ereditari, gli assegnatari di un bene immobile chiedono il rilascio all’altro condividente, il quale si oppone stante il mancato pagamento del conguaglio.
Lo scioglimento della comunione ereditaria è condizionato al pagamento del conguaglio?
La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza n. 28730/2025 (testo in calce), risponde negativamente. La sentenza di scioglimento della comunione produce effetti reali con la conseguenza dell’immediato effetto traslativo dei bene; invece, la statuizione relativa alla corresponsione del conguaglio è produttiva di effetti meramente obbligatori. In conclusione, l’adempimento dell’obbligo di pagamento del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione.
La vicenda
Un erede evocava in giudizio gli altri due chiedendo che i convenuti fossero condannati all’immediato rilascio di un edificio e dei beni mobili facenti parte di un’azienda oltre al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo. La comunione ereditaria tra gli eredi era stata sciolta con sentenza del tribunale, i beni erano stati attribuiti all’attore ed era stato stabilito un conguaglio a favore dei convenuti. Questi ultimi contestavano il mancato pagamento del conguaglio. In primo e secondo grado, i convenuti venivano condannati al rilascio del bene mentre era rigettata la domanda risarcitoria. In particolare, secondo il giudice del gravame, la sentenza di scioglimento della comunione produceva effetti reali determinando l’attribuzione immediata dei beni al condividente assegnatario; invece, l’obbligo di pagamento del conguaglio produceva effetti meramente obbligatori e non rappresentava una condizione di efficacia della divisione.
Si giunge così in Cassazione.
Premessa: comunione ereditaria e divisione
La comunione ereditaria cessa con la divisione (A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2013, 1346), ciascun coerede può chiederne lo scioglimento e
- promuovere un giudizio di divisione (la cosiddetta “divisione giudiziale”),
- oppure giungere ad una divisione concordata dei cespiti (trattasi della “divisione contrattuale o stragiudiziale”).
Con la divisione avviene lo scioglimento del precedente stato di comunione mediante l’attribuzione in proprietà esclusiva di porzioni che siano proporzionali al valore delle quote, anche denominate “apporzionamenti”. Il procedimento di divisione, infatti, è diretto ad attribuire ad ogni coerede una parte proporzionale alla sua quota. I coeredi possono sempre domandare la divisione (art. 713 c. 1 c.c.) la norma attribuisce un diritto potestativo al coerede che può chiedere la divisione e alla cui richiesta gli altri non possono opporsi; tale norma costituisce espressione di un favor divisionis (così R. SICLARI, voce Eredità (divisione della), in Il Diritto, Enciclopedia Giuridica del Sole 24 ore, a cura di Salvatore Patti, 2007, Vol. 6, 95 ss.).
La divisione ha natura dichiarativa ed effetto retroattivo (A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, cit., 1347), in quanto i suoi effetti retroagiscono all’apertura della successione. Ogni coerede con la divisione è considerato immediato successore, in particolare, secondo l’art. 757 c.c. “ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”. Prima di intraprendere la divisione è necessario procedere ad una stima dei beni ereditari, dopodiché ciascuno dei coeredi ha diritto ad una parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità (art. 718 c.c.). Nel caso in cui le porzioni non corrispondano alle rispettive quote ereditarie, il soggetto che ha ricevuto una porzione di valore eccedente è tenuto a pagare agli altri un conguaglio in denaro. Giova ricordare che il conguaglio è lo strumento adottato al fine di perequare il valore delle quote ereditarie e quello delle porzioni assegnate. La legge dispone a garanzia di tale pagamento un’ipoteca legale la cosiddetta “ipoteca del condividente” (art. 2817 n. 2 c.c.).
Ciò premesso, veniamo al decisum.
Il trasferimento di proprietà non è condizionato al pagamento del conguaglio
I ricorrenti censurano la decisione gravata per aver male interpretato il giudicato relativo allo scioglimento della comunione e, quindi, per non aver considerato il trasferimento della proprietà dei beni come condizionato al pagamento del conguaglio in loro favore.
La Suprema Corte considera infondata la doglianza.
La pronuncia impugnata ha fatto corretto uso dei principi espressi dalla costante giurisprudenza secondo cui la sentenza che scioglie la comunione ereditaria:
- ha effetti reali
- e tali effetti non sono subordinati al pagamento del conguaglio in essa stabilito.
La statuizione della sentenza di divisione che prevede la corresponsione del conguaglio produce solo effetti obbligatori, «perseguibili mediante i normali mezzi di soddisfazione del credito ma non incide sull’attribuzione della proprietà dei beni oggetto di divisione» (Cass. 19239/2025, Cass. 1656/2017, Cass. 22833/2006). Il pagamento di una somma a titolo di conguaglio viene imposto dalla sentenza di divisione della comunione al fine di realizzare un effetto di perequazione tra il valore delle quote dei condividenti. Tuttavia, l’adempimento di tale obbligo di pagamento non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione. In caso di inadempimento, gli altri condividenti possono esperire le azioni di soddisfazione del credito, ma resta ferma la statuizione di divisione dei beni (Cass. 19239/2025).
A dimostrazione del fatto che lo scioglimento della divisione non è subordinato al pagamento del conguaglio giova evidenziare che l’art. 2817, n. 2 c.c. attribuisce a favore dei condividenti, a titolo di garanzia del pagamento dei conguagli, l’ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti cui i beni stessi sono stati assegnati. Tale disposizione dimostra che il giudice della divisione non ha il potere di subordinare l’effetto traslativo dell’assegnazione al pagamento del conguaglio. «Da cui — argomentando a contrariis — la parte assegnataria potrebbe astenersi sine die, ponendo così nel nulla tanto l’effettività della divisione quanto il provvedimento del giudice» (in tal senso vedasi Cass. 1656/2017).
Per completezza espositiva, si ricorda che, secondo la giurisprudenza citata dalla decisione in commento, il pagamento del conguaglio non rappresenta un onere che l’assegnatario debba assolvere per ottenere l’assegnazione del bene comune in proprietà esclusiva; la previsione in sentenza di tale pagamento “costituisce un effetto legale secondariodella divisione mediante conguagli” (così Cass. 1656/2017).
Sentenza di scioglimento della comunione e sentenza ex art. 2932 c.c.: differenze
Gli ermellini operano un distinguo tra gli effetti prodotti dalla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria e la sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto:
- nel primo caso, gli effetti reali si producono a prescindere dal pagamento del conguaglio, il suddetto pagamento «non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione, che ha efficacia costitutiva del diritto di proprietà» (Cass. 22833/2006);
- nel secondo caso (art. 2932 c.c.), il pagamento del prezzo della compravendita da parte del compratore costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l’inefficacia della sentenza anche se da accertarsi in un separato giudizio (in tal senso, Cass. 19239/2025 paragrafo 12.1). Giova ricordare che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. svolge il ruolo “sostitutivo” del contratto non concluso e, quindi, per rispettare la corrispettività delle prestazioni, il giudice deve subordinare l’effetto reale (prodotto dalla sentenza) al pagamento del prezzo (vedasi Cass. 33777/2025 che contiene un’ampia disamina sulla porta della sentenza costitutiva).
Infatti, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, il capo della sentenza di scioglimento della comunione mediante assegnazione (ex art. 720 c.c.) con determinazione del conguaglio o con condanna al conguaglio a carico dell’assegnatario persegue l’effetto di perequare il valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione ma non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione (Cass. 19239/2025 paragrafo 12.1).
Conclusioni
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso viene rigettato con condanna alle spese di lite.
Inoltre, viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.








