L’affidamento esclusivo costituisce una eccezione e può essere disposto solo a causa dei comportamenti dei genitori (Cassazione civile, ordinanza n. 16280/2025)
La lontananza, nazionale o transnazionale, costituisce un ostacolo meramente logistico e organizzativo ma non giustifica da sola la deroga all’affidamento condiviso che nel nostro ordinamento rappresenta la regola fissata per tutelare il diritto del minore ad intrattenere rapporti con entrambi i genitori.
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