I coniugi divorziavano tramite procedura di negoziazione assistita, concordando la corresponsione, in favore della moglie, di un assegno divorzile. L’uomo chiedeva la revoca dell’assegno, per effetto di circostanze sopravvenute, sostenendo che l’ex coniuge non si era attivata per ottenere un impiego, rifiutando finanche un’offerta di lavoro. La controparte non negava di aver ricevuto un’offerta per un lavoro retribuito con 700 euro mensili, ma motivava la mancata accettazione con riferimento ai suoi obblighi di cura dei figli. Il Tribunale accoglieva la richiesta di revoca e la Corte d’appello confermava tale decisione. La soccombente presentava ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22 maggio 2026, n. 15650.
Secondo quanto disposto dall’art. 9 della L. 898/70, nel testo attualmente vigente, la modifica dell’assegno di divorzio, sia per l’an che per il quantum, è possibile solo in presenza di giustificati motivi, vale a dire di circostanze sopravvenute, idonee a modificare il quadro economico complessivo dei rapporti tra beneficiario e obbligato. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di revisione dell’assegno divorzile il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio precedente.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, la Corte ha in primo luogo valutato l’esistenza di fatti nuovi e, successivamente la rilevanza di essi,ritenendo preclusa ogni indagine in ordine alle ragioni per le quali l’assegno era stato concesso nel precedente procedimento. Ciò ha determinato il rigetto dei motivi di ricorso relativi alla violazione della funzione perequativo-compensativa dell’assegno, poiché l’esame di essi avrebbe indebitamente esteso il sindacato del giudice oltre la soglia dell’esame dei fatti sopravvenuti posti a base del giudizio di revisione.
In ordine ai fatti sopravvenuti, la Corte li ha ravvisati nel rifiuto da parte della donna di una congrua offerta di lavoro. Tale offerta costituisce certamente una nuova circostanza, non contestata, in punto di fatto, neppure dalla parte. Quest’ultima si è difesa affermando che non si tratterebbe di circostanza rilevante, poiché, non avendola accettata, non vi è stata nessuna modifica della sua condizione economica e reddituale, nonché sostenendo che non era congrua, perché gli orari di lavoro erano incompatibili con la cura dei figli, a lei affidati.
La Corte ha invece ritenuto che il perseverare, da parte della donna, nel non rendersi economicamente autonoma, equivalesse a una modifica della situazione economica. Si tratta di un comportamento omissivo, che assume la stessa valenza di un atto positivo, in quanto l’accettazione avrebbe modificato il quadro economico complessivo.
Presupposto di tale affermazione è il concetto secondo cui al beneficiario dell’assegno si richiede un comportamento attivo (antitetico rispetto a una logica “parassitaria”), che non si ponga in contrasto con il principio di autoresponsabilità. Se, per le competenze, le condizioni di salute e le possibilità di lavoro esistenti (in questo caso dimostrate in punto di fatto dall’offerta ricevuta) il beneficiario dell’assegno può svolgere una dignitosa occupazione, è tenuto a farlo.
L’ordinanza in esame può pertanto considerarsi espressione della linea giurisprudenziale emergente, che, fatte salve le esigenze solidaristiche e assistenziali, valorizza il principio di autoresponsabilità economica di ciascuna parte del rapporto post matrimoniale, principio che avvicina il nostro sistema a quello dei partner europei.
L’evoluzione giurisprudenziale in ordine ai rapporti economici tra ex coniugi, passata attraverso precedenti sentenze della Cassazione e interventi delle Sezioni Unite, appare ancora in corso.
Nel caso di specie, l’affermazione di parte relativa all’incompatibilità tra orari di lavoro e cura dei figli è stata superata per l’età dei figli stessi, idonea a consentire un’organizzazione familiare compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte della madre.
L’analisi della congruità dell’offerta di lavoro, non solo rispetto alla situazione familiare, ma anche rispetto alle competenze del titolare dell’assegno e all’idoneità della retribuzione a garantire un’esistenza libera e dignitosa resta comunque fondamentale. Nel caso di specie, questo aspetto non risulta particolarmente trattato.
Si rileva, infine, che l’impossibilità di travalicare i limiti del giudizio di revisione, limitando l’analisi alla situazione economica risultante dalla modifica dello stato di fatto (o della modifica che sarebbe intervenuta ove non vi fosse stato un comportamento omissivo contrario alla norma) rischia di determinare una situazione processuale nella quale il criterio compensativo perequativo, comportante la valutazione di tutte le circostanze che hanno caratterizzato la vita matrimoniale, non possa più spiegare pienamente i suoi effetti.








