La Cassazione civile, ordinanza 22 maggio 2026, n. 15670, nel confermare la legittimità del licenziamento irrogato ad un pubblico dipendente che aveva alterato dolosamente l’applicativo per il calcolo dei giorni di ferie, chiarisce che non solo la valutazione di proporzionalità della sanzione ma anche l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito sono di competenza esclusiva del Giudice di merito e, quindi, insindacabili in sede di legittimità.
I fatti contestati e i giudizi di merito
Termina in Cassazione la vicenda giudiziaria di una dipendente pubblica del Ministero dell’Istruzione, assunta come personale ATA con contratto di lavoro a tempo determinato dal 2022, che aveva impugnato il licenziamento comminatole con l’accusa di aver dolosamente manomesso l’applicativo ARGO, utilizzato per il calcolo dei periodi di ferie, al fine di aumentare i giorni di fruizione a sua disposizione.
I giudizi di primo e secondo grado avevano visto la lavoratrice soccombente dinanzi alle Sezioni Lavoro del Tribunale di Pavia e della Corte d’Appello di Milano, che – con una cd. doppia conforme – avevano confermato la legittimità della sanzione espulsiva.
La questione di fatto posta alla base del licenziamento ruotava attorno al meccanismo di calcolo dei periodi di ferie utilizzato dall’applicativo ARGO. In base alla normativa di legge e di contrattazione collettiva, infatti, il personale ATA con anzianità superiore a tre anni con orario distribuito su cinque giorni alla settimana ha diritto a 32 giorni annui di ferie. Al fine di evitare sperequazioni con chi lavora su sei giorni, il sesto giorno – normalmente il sabato – viene considerato comunque lavorativo ai fini del computo, ma conteggiato come 1,2, invece che come 1.
È, pertanto, onere del lavoratore quello di «flaggare» sull’applicativo il riquadro corrispondente alla settimana di cinque giorni, al fine di consentire al sistema di applicare automaticamente il giusto coefficiente.
In base all’accertamento compiuto dal Giudice di primo grado, poi confermato anche in secondo grado, la lavoratrice non aveva inizialmente flaggato la casella corretta, facendo così risultare un numero di giorni di ferie superiore rispetto a quello spettante. Verso la fine dell’anno scolastico, tuttavia, accortasi dell’errore aveva corretto l’impostazione, constatando di aver già usufruito di più giorni di ferie del dovuto. A quel punto, però, invece di segnalare l’accaduto alla dirigente, aveva ridotto manualmente i giorni di ferie già goduti, in modo da poterne usufruire di ulteriori. Tale anomalia, tuttavia, era stata scoperta dalla dirigente, che aveva così avviato il procedimento disciplinare.
A nulla erano valse le giustificazioni rese dalla lavoratrice in merito ad asserite difficoltà nella gestione del software ed all’assenza di dolo. L’istruttoria di merito, infatti, aveva dimostrato l’intento elusivo e fraudolento della lavoratrice, anche perché la condotta contestata era stata compiuta a più riprese, con azioni analoghe ripetute a distanza di tempo, indicative di una notevole perseveranza nel voler realizzare l’intento fraudolento.
Quanto alla proporzionalità, i Giudici di merito avevano osservato che la condotta non poteva essere ricondotta alle ipotesi colpose presidiate dalla sanzione conservativa della sospensione ex art. 13, comma 4, del CCNL, e che l’assenza di un danno patrimoniale effettivo – scongiurato solo dal tempestivo intervento della Dirigente – non elideva la rilevanza disciplinare del fatto (così, di recente, anche Cass. civ. n. 23318/2024).
La decisione della Corte: i limiti del sindacato di legittimità
A fronte, quindi, della doppia conforme negativa, la lavoratrice aveva tentato l’ultima carta del ricorso per cassazione, proponendo quattro distinti motivi di opposizione.
La Cassazione civile, ordinanza 22/05/2026, n. 15670, tuttavia, ha ritenuto tutte le quattro doglianze inammissibili, in quanto tutte riferite ad elementi di fatto di competenza esclusiva dei Giudici di merito.
In particolare, il primo motivo – consistente nell’asserita omessa pronuncia sull’eccezione di violazione del principio di immutabilità della contestazione – è stato dichiarato inammissibile, non avendo la ricorrente sufficientemente argomentato in merito alla nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia ed essendosi limitata a sostenere la mancanza di motivazione. Così facendo, ad avviso della Corte, la ricorrente mirava ad una «surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito», in una situazione di «doppia conforme» che, ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c., restringe ulteriormente i margini del sindacato.
Il secondo motivo – che invocava la riqualificazione della condotta in termini di mera colpa, escludendo il dolo – ha offerto alla Corte l’occasione per una statuizione di particolare interesse. Si afferma, infatti, nella pronuncia che «non è condivisibile l’affermazione di parte ricorrente che la riformulazione dell’elemento soggettivo del licenziamento sia una questio iuris e non una questio facti». Al contrario, l’elemento soggettivo costituisce «elemento concreto del fatto di natura soggettiva, il cui accertamento rientra nell’apprezzamento degli elementi probatori e della loro portata dimostrativa riservata al merito».
Tale conclusione si ricollega ad altre recenti pronunce della medesima Corte in tema di false attestazioni tipizzate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001, nelle quali era stato affermato che tale fattispecie normativa non richiede un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema, essendo sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea a indurre in errore l’amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 13620/2025; Cass. civ. n. 15713/2026, pronunciata lo stesso giorno dell’ordinanza in commento).
Con la sentenza in commento, dunque, la Suprema Corte fornisce un ulteriore chiarimento su tali fattispecie: non solo l’accertamento della condotta contestata, ma anche la distinzione tra dolo e colpa e, quindi, tra la volontà fraudolenta e la mera negligenza, sono sottratte al sindacato di legittimità ove la motivazione del giudice di merito sia congrua e logica.
Alla stessa sorte, infine, soggiace anche la valutazione relativa alla proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto all’addebito contestato. Nel rigettare, infatti, anche il terzo motivo di opposizione, la Corte, richiamando espressamente ulteriori pronunce di legittimità, ribadisce il principio secondo cui anche tale aspetto è devoluto al giudice di merito in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia ed è sindacabile in sede di legittimità solo nelle ipotesi più gravi, ovvero quando la motivazione della sentenza sul punto manchi del tutto, sia fondata su argomenti inconciliabili tra loro o sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo (così, di recente, Cass. civ. n. 31627/2024).








