La pattuizione non viola il divieto di patto successorio né il principio di relatività del contratto (Cassazione, ordinanza n. 292/2026)
Una società concludeva un contratto di finanziamento garantito da un fideiussore. In seguito all’inadempimento della debitrice principale, l’istituto di credito agiva contro il fideiussore e, dopo la sua dipartita, contro la di lui figlia, chiedendole il pagamento integrale del debito, sfruttando la clausola del contratto di fideiussione secondo cui le obbligazioni sono solidali e indivisibili per successori e aventi causa. La donna proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e, tra le numerose censure, eccepiva di essere una coerede e di non dover rispondere per intero del debito, giacché dei debiti ereditari ciascun erede risponde in proporzione alla propria quota trattandosi di un’obbligazione parziaria. In sede di gravame, il contratto veniva qualificato come “contratto autonomo di garanzia” e non più come fideiussione.
La clausola contenuta in un contratto di garanzia secondo cui “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa” è compatibile con il principio di relatività del contratto?
La Corte di Cassazione, SezioneIII, con la sentenza del 6 gennaio 2026, n. 292, ricorda che, nei contratti di garanzia (come la fideiussione), è frequente la presenza di clausole siffatte. Lo scopo della pattuizione consiste nell’agevolare il creditore garantito – che, nella maggior parte dei casi, è un istituto di credito – nel riscuotere la garanzia in caso alienazione (aventi causa) o di morte del garante (successori), consentendo al garantito di agire nei confronti di uno solo degli eredi e/o aventi causa del fideiussore per l’adempimento dell’intero debito.
Ciò premesso, gli ermellini si soffermano sugli eredi (tralasciando gli aventi causa) e rilevano come tali pattuizioni presentino due criticità: a) la potenziale violazione del divieto di patto successorio (ex art. 458 c.c.) e b) l’interferenza con il principio di relatività del contratto.
Secondo la giurisprudenza, tale clausola, estremamente diffusa nella prassi, è valida e non viola l’art. 458 c.c. «potendo il debitore apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano […]». Per quanto riguarda il secondo aspetto (sub b), è pur vero che il contratto deve produrre effetti solo tra le parti e non verso i terzi, mentre, nel caso di specie, il garante, siglando la clausola in parola, vincola anche i successori, tuttavia, secondo gli ermellini, gli eredi sono liberi di rinunciare all’eredità (art. 519 c.c.) oppure di accettare con beneficio di inventario (art. 484 c.c.), pertanto, non si verifica alcuna violazione dell’art. 1372 c.c. (principio di relatività del contratto).
La decisione è interessante anche perché torna sulla nullità parziale delle clausole presenti nei contratti di fideiussione violative della disciplina sulla concorrenza (Cass. SS. UU. 41994/2021) e viene precisato che tale nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio.
1. La vicenda
Una banca otteneva un decreto ingiuntivo per oltre un milione di euro relativamente alla restituzione di un finanziamento contro una società (poi dichiarata fallita) e contro il fideiussore. L’erede del fideiussore proponeva opposizione contro l’ingiunzione di pagamento ottenuta dall’istituto di credito. Innanzitutto, rilevava di essere coerede del fideiussore unitamente al fratello e, quindi, di dover rispondere limitatamente alla propria quota ereditaria. Inoltre, eccepiva la nullità della clausola del contratto di fideiussione che stabiliva la natura solidale dell’obbligazione anche nei confronti dei successori e aventi causa. Secondo le difese dell’erede, tale pattuizione risultava elusiva delle norme sulla ripartizione della responsabilità per debiti e disponeva invalidamente della successione del de cuius integrando un patto successorio vietato dalla legge. Contestava, inoltre, l’applicazione di interessi usurari, la previsione di clausole anatocistiche nonché la lesione del dovere di buona fede da parte della banca.
In primo grado, l’opposizione veniva parzialmente accolta, il decreto era revocato e l’opponente era condannata al pagamento del minor importo di circa 700 mila euro oltre interessi.
In sede di gravame, il contratto veniva qualificato come “contratto autonomo di garanzia” e i giudici ritenevano che non violasse il divieto di patti successori la pattuizione secondo cui le obbligazioni del garante erano indivisibili e solidali anche nei confronti dei successori o aventi causa. Inoltre, il giudice d’appello escludeva la necessità che la banca fosse gravata da un onere specifico di comunicare l’esistenza della garanzia anche ai successori del garante; infine, veniva rigettata anche l’eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. per avervi il garante espressamente rinunciato.
Si giungeva così in Cassazione.
2. Premessa: lo schema ABI e le clausole violative della concorrenza
Tra le varie censure, la ricorrente lamenta che la decisione gravata non si sia pronunciata sulla nullità della fideiussione per avere la banca usato uno schema ABI sanzionato dall’antitrust; si duole altresì che il giudice del gravame abbia rigettato l’eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Prima di analizzare il decisum ricordiamo brevemente a cosa fa riferimento la ricorrente citando lo schema ABI (qualora siate già “padroni della materia”, passate pure al prossimo paragrafo).
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) è un’associazione senza scopo di lucro a cui aderiscono quasi tutte le banche italiane. Al fine di perseguire i propri compiti, l’ABI predispone schemi negoziali concernenti condizioni generali di contratto che gli istituti di credito possono utilizzare nei rapporti con la clientela. Nel 2002, è stato redatto uno schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) e la Banca d’Italia – allora autorità garante della concorrenza degli istituti di credito – evidenziava l’esistenza di clausole restrittive della concorrenza. In particolare, le critiche riguardavano le clausole 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale che qui si riportano:
- la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
- la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6)
- la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
La Banca d’Italia ha dichiarato lo schema ABI contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole su indicate (agli artt. 2, 6 e 8) con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005.
In particolare, la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza addossano al fideiussore le conseguenze negative derivanti:
- dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (che ha omesso di agire nel termine di 6 mesi previsto dall’art. 1957 c.c.)1;
- oppure dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (venendo così meno il carattere accessorio tipico dell’obbligazione fideiussoria).
3. Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 è sottratto al principio “iura novit curia”
Nel caso in esame, secondo la tesi della ricorrente, nel contratto di fideiussione stipulato tra la banca e il cliente (contratto a valle), sono riportate le clausole dello schema ABI (intesa a monte) dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust. Pertanto, in base all’orientamento delle Sezioni Unite, ciò comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. per violazione degli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Cass. SS. UU. 41994/2021).
Gli ermellini ricordano che la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio solo allorché vengano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto da cui possa emergere tale invalidità. Il rilievo d’ufficio non può in alcun modo sopperire all’omessa produzione di documenti o, per usare il linguaggio dei giudici di legittimità, “non può giammai supplire a deficienze allegatorie o assertorie che gravano sulle parti” (Cass. SS. UU. 26242/2014; Cass. SS. UU. 26243/2014, Cass. Ord. 8669/2025; Cass. Ord. 25305/2025). L’eccezione di nullità del contratto svolta in sede di legittimità postula che, in sede di merito, siano stati accertati i relativi presupposti di fatto. Ciò premesso, secondo gli ermellini, la ricorrente non ha assolto al suddetto onere, avendo riportato solo le clausole asseritamente affette da nullità, a loro volta riportate nell’atto d’appello, allegato al ricorso ma non ha fornito l’indicazione dell’avvenuta allegazione nel giudizio di merito del provvedimento della Banca d’Italia del 2005 «in quanto fatto determinativo della pretesa nullità delle clausole, al fine di consentire la verifica della asserita corrispondenza delle clausole del contratto di garanzia allo schema ABI». Tale atto costituisce un provvedimento amministrativo non soggetto al principio “iura novit curia” e il ricorso deve contente a pena di inammissibilità “la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti […] sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi” (art. 366 c. 1 n. 6 c.p.c.).
4. Rilievo d’ufficio della nullità: occorre produrre il provvedimento sanzionatorio
Tutto ciò premesso, gli ermellini ribadiscono il seguente principio di diritto
- «la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un’intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della L. n. 287 del 1990, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 115, secondo comma, cod. proc.civ.» (Cass. Ord. 863/2025).
5. Obbligazioni solidali e indivisibili anche per i successori: è valida la clausola?
Tra le varie doglianze2, la ricorrente lamenta che la decisione gravata abbia considerato valida la clausola del contratto di garanzia secondo cui le obbligazioni erano solidali e indivisibili anche per successori e/o aventi causa. La pattuizione che prevede la natura solidale dell’obbligazione per i coeredi, secondo la tesi difensiva, può essere contenuta solo in una disposizione testamentaria.
Anche tale doglianza è infondata.
La clausola oggetto di censura è la seguente:
- “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”.
Tale pattuizione è molto diffusa nella prassi nei contratti di finanziamento e nei contratti di garanzia, sia essa autonoma o accessoria. Lo scopo del patto contrattuale consiste nell’agevolare il creditore garantito – che, nella maggior parte dei casi, è un istituto di credito – nel riscuotere la garanzia in caso alienazione (aventi causa) o di morte del garante (successori), consentendo al garantito di agire nei confronti di uno solo degli eredi e/o aventi causa del fideiussore per l’adempimento dell’intero debito.
Nel caso di specie, viene in rilievo la posizione degli eredi, la ricorrente, infatti, è coerede del fideiussore, ormai deceduto.
Gli ermellini evidenziano che è rimasta isolata la tesi secondo cui una clausola come quella in parola configurerebbe un patto successorio e, quindi, risulterebbe nulla per violazione del divieto ex art. 458 c.c. Tale orientamento si trova riportato in un risalente obiter dictum (Cass. 1590/1967) ma la giurisprudenza successiva si è espressa in modo opposto, infatti:
- «colui che contrae un’obbligazione può convenire che i suoi eredi siano solidalmente obbligati per il debito contratto, in quanto ogni debitore può porre ai suoi beni i carichi che più vi aggradano, salvo agli eredi la facoltà di sottrarsi a quel vincolo rinunciando all’eredità o accettandola con beneficio di inventario» (Cass. 6345/1988).
Il succitato principio ha trovato applicazione anche in materia di contratti di garanzia (Cass. 20397/2017). Secondo la giurisprudenza ormai consolidata:
- non è vessatoria (ex art. 1341 c.c.) la clausola di un contratto concluso dal de cuius con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, essa, infatti, non rientra fra quelle tassativamente indicate dalla legge (art. 1341 c.c.);
- la ripartizione dei debiti fra gli eredi ciascuno in proporzione delle proprie quote (obbligazione parziaria) è possibile “salvo che il testatore abbia disposto diversamente” (così dispone l’ultimo alinea dell’art. 752 c.c.), infatti, «il debitore [può] apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salva agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all’eredità o accettandola con il beneficio d’inventario» (Cass. 7281/2005; Cass. 14063/2000).
6. Due questioni di diritto: patto successorio e principio di relatività del contratto
Con la decisione in commento, gli ermellini danno continuità al succitato orientamento che risolve due questioni di diritto sollevate dalla presenza della clausola in discorso:
a) il fatto che la clausola possa determinare un patto successorio vietato dall’art. 458 c.c.
b) l’interferenza con il principio di relatività del contratto (art. 1372 c.c.)
Analizziamole singolarmente.
6.1 Nessuna violazione del divieto di patto successorio
Secondo gli ermellini, la clausola de qua non incide sulla delazione ereditaria e, dunque, non costituisce né un patto successorio istitutivo né un patto successorio dispositivo o rinunciativo. Giova ricordare che il nostro ordinamento vieta la conclusione di qualsiasi accordo con cui si attribuiscano o si neghino diritti su una successione non ancora aperta (C. M. BIANCA, Diritto civile. La famiglia e le successioni, 2, Milano, Giuffrè, 2005, 556). Solitamente, i patti successori si dividono in tre categorie:
- confermativi o istitutivi sono i patti con cui un soggetto dispone della propria successione a favore di altri (ad esempio, Tizio conviene con Mevio di lasciargli la propria eredità),
- dispositivi sono i patti con cui il futuro erede dispone dei diritti che gli spetteranno sull’eredità non ancora aperta, (ad esempio, Caio vende a Sempronio i beni che dovrebbero pervenirgli dall’eredità di Tizio),
- rinunciativi sono i patti con cui il futuro erede rinuncia ai diritti che gli spetteranno sull’eredità non ancora aperta (ad esempio, Caio conclude con il fratello Nevio un patto con cui rinuncia all’eredità del padre Tizio quando la successione non si è ancora aperta).
La legge vieta l’accordo tra le parti relativo alla devoluzione dell’eredità. La ratio consiste nel salvaguardare la libertà del soggetto di disporre liberamente dei propri beni e nella volontà di evitare il “votum captandae mortis”. La legge sanziona la violazione del divieto di cui sopra con la nullità
La suddetta pattuizione svolge la funzione di “rafforzare” la garanzia posta a favore del credito. I contraenti (garante e garantito) non hanno come scopo quello di dare un determinato assetto alla successione futura del garante giacché la pattuizione non risponde ad un interesse successorio di una della due parti, ossia il creditore garantito. Quest’ultimo, infatti, non ha interesse alla regolazione della successione del garante, mentre ha interesse ad ottenere una garanzia rafforzata non solo nel tempo presente, ma anche in futuro.
6.2 Nessuna violazione del principio di relatività del contratto
Secondo la disciplina codicistica, il contratto produce effetti solo tra le parti, la clausola in parola però vincola gli eredi (che contraenti non sono). In base al principio di relatività del contratto, il negozio non può imporre effetti a carico di soggetti terzi che siano rimasti estranei all’accordo. Tale principio è riassunto perfettamente nel brocardo “nihil de me sine me”. Come abbiamo visto, la clausola fa parte di un contratto negoziato tra garante (debitore) e garantito (creditore), in cui gli eredi del garante ricoprono il ruolo di soggetti terzi. Secondo la giurisprudenza, il mentovato principio non viene violato atteso che gli eredi possono sottrarsi al vincolo costituito dalla clausola:
- rinunciando all’eredità (art. 519 c.c.),
- oppure accettando con beneficio di inventario (artt. 470, 484 c.c.), in quanto l’accettazione beneficiata può farsi nonostante qualunque divieto del testatore (così artt. 470 c. 2 c.c. e 634 c.c.).
La soluzione prospettata dalla giurisprudenza è in linea con il principio consensualistico secondo il quale:
- gli effetti vantaggiosi per i terzi (in utilibus) prodotti da un contratto a cui essi siano estranei possono prodursi anche senza il loro consenso, salva la dichiarazione di non volerne profittare (si vedano gli articoli 1236 c.c. in materia di remissione dei debiti, 1333 c.c. relativo ai contratti con obbligazioni del solo proponente, 1411 c.c. afferente al contratto a favore di terzo),
- mentre gli effetti svantaggiosi per i terzi (in peius) soggiacciono alla regola nella necessaria manifestazione del consenso da parte loro.
Torniamo ora alla fattispecie in esame.
I chiamati all’eredità non sono obbligati ad accettare l’effetto sfavorevole derivante dal contratto di garanzia concluso dal de cuius atteso che, ut supra chiarito, possono rinunciare alla eredità o accettarla con beneficio d’inventario.
Inoltre, gli atti con effetti obbligatori possono perfezionarsi attraverso il paradigma del contratto con obbligazioni del solo proponente (art. 1333 c.c.) ove il mancato rifiuto (o la mancata accettazione) equivalgono al consenso (oppure al dissenso) del soggetto nella cui sfera giuridica l’effetto del contratto è destinato a prodursi (vedasi Cass. 4888/2001 in materia di lettere di patronage).
Un’obiezione che potrebbe muoversi è la seguente: la clausola dispiega effetti successori, seppur indirettamente, e limita il diritto del testatore di revocare la disposizione, giacché l’impegno assunto ha natura contrattuale e, per essere modificato, postula la volontà di entrambi i contraenti.
Gli ermellini rilevano che:
- da una parte, è vero che il testatore non può essere privato del potere di revocare una disposizione testamentaria,
- ma, dall’altra, è parimenti vero che egli è lo stesso libero di «restare vincolato all’adempimento di un obbligo assunto verso terzi come irrevocabile, dal momento che il divieto di ” irrevocabilità” è nella sostanza volto esclusivamente a tutelare la libertà del testatore da possibili coazioni da parte degli eredi».
7. Conclusioni: rigettato il ricorso dell’erede
Per tutte le ragioni di cui in narrativa, la Suprema Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 c. 1-quater DPR 115/2002, viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 DPR cit., se dovuto.
NOTE
[1] La fideiussione è il contratto con cui una parte (fideiussore o fideiubente) garantisce l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale (fideiuvato) nei confronti del creditore. È un’obbligazione di garanzia e ha natura accessoria rispetto all’obbligazione principale, per cui se quest’ultima viene meno, automaticamente cessa anche l’obbligazione fideiussoria. Il fideiussore e il debitore sono obbligati solidalmente verso il creditore (art. 1944 c. 1 c.c.), eccezion fatta per il beneficio di preventiva escussione (art. 1944 c. 2 c.c.).
La liberazione del fideiussore può avvenire:
a) per una condotta colposa e antigiuridica del creditore (art. 1955 c.c.),
b) per il mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione (art. 1957 c.c.).
Nel caso in esame, viene in rilievo proprio l’art. 1957 c.c. rubricato “scadenza dell’obbligazione principale” (sub b) che stabilisce quanto segue.
- Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (comma 1).
- La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro 2 mesi (commi 2 e 3).
- L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore (comma 4).
Per completezza espositiva si segnalano due decisioni aventi ad oggetto la clausola di rinuncia all’applicazione dell’art. 1957 c.c. contenuta nei contratti di fideiussione omnibus basati sullo schema predisposto dall’ABI e dichiarato contrario alla disciplina antitrust: la prima delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. 41994/2021) e la seconda del Tribunale di Reggio Emilia (sent. 1336/2021).
[2] La ricorrente lamenta che la decisione gravata non si sia pronunciata su uno specifico motivo d’appello relativo alla mancata autorizzazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e sulla violazione degli obblighi informativi gravanti sulla banca. Secondo la donna (erede del fideiussore), la banca avrebbe concesso ulteriore credito al correntista senza l’autorizzazione del fideiussore (il de cuius) prevista dall’art. 1956 c.c. e ciò ne comporterebbe la liberazione; inoltre, la clausola di rinuncia preventiva, da parte del fideiussore, ad avvalersi della liberazione non è valida ai sensi del succitato art. 1956 c. 2 c.c. La Suprema Corte considera infondata la censura, infatti, per aversi omessa pronuncia (ex art. 112 c.p.c.) occorre:
- dimostrare una totale carenza di considerazione su una domanda o su una eccezione (non è sufficiente una mera allegazione difensiva);
- allegare che «il giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, indispensabile alla soluzione del caso concreto» (Cass. 29751/2024; Cass. 28224/2024; Cass. 10800/2024).
Nel caso di specie, non ricorre il vizio di omessa pronuncia giacché il giudice del gravame ha implicitamente rigettato il motivo d’appello in cui era stata già prospettata la tesi dell’erede del fideiussore (oggi ricorrente).








