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Credito dell’avvocato: da quando decorrono gli interessi moratori?

Dalla messa in mora coincidente con la data della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento (Cass. n. 19421/2025)

Due avvocati agiscono in giudizio ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 per recuperare il proprio credito professionale e il tribunale riconosce loro gli interessi legali (e non moratori) con decorrenza dalla data della domanda e non dalla costituzione in mora.

Qual è la decorrenza degli interessi moratori?

La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza 14 luglio 2025, n. 19421 (testo in calce), ribadisce i propri precedenti in materia e afferma che, in relazione ai crediti dell’avvocato, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. decorrono dalla data di messa in mora. Tale data coincide con quella della proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche nel caso in cui si giunga alla liquidazione all’esito del procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011. Gli ermellini precisano che non assume rilievo «la successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore»

La vicenda

Due avvocati agiscono con ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/2011 per la liquidazione dei compensi relativi all’assistenza giudiziale prestata nel corso di un giudizio a favore di una s.r.l. per circa 10 mila euro. Il tribunale condanna la società al pagamento del predetto importo a titolo di competenze professionali, compresi gli accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.

I due legali ricorrono in Cassazione contestando l’applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori.

Premessa: gli interessi moratori

Gli interessi moratori sono gli interessi dovuti per il ritardo (mora) nell’adempimento.

Il ritardo è l’inosservanza del termine dell’adempimento, ossia del tempo in cui la prestazione doveva essere eseguita, quindi, rappresenta un inadempimento temporale dell’obbligazione. In particolare, la mora è il ritardo imputabile al debitore (C. M. BIANCA, Diritto Civile. La responsabilità, 5, Milano, Giuffrè, 1994, 81). Gli interessi moratori:

  • rappresentano un risarcimento del danno cagionato al creditore per il ritardo nell’adempimento,
  • sono dovuti per il solo fatto del ritardo, anche se il creditore non dimostra di aver subito alcun danno,
  • vanno corrisposti anche se le parti non avevano precedentemente convenuto il pagamento di interessi.

Le parti possono stabilire di applicare il tasso legale ovvero un tasso convenzionale. Se superiore a quello legale deve essere determinato per iscritto e non superare la soglia di usurarietà (art. 1284 c. 3 c.c.). La misura degli interessi moratori varia a seconda che si tratti di un contratto concluso, ad esempio, tra privati, tra un privato e un professionista, o di una transazione commerciale. Infatti, se le parti non hanno convenuto diversamente, nel primo caso si applica il tasso legale, mentre nella seconda ipotesi opera il tasso “commerciale” (D.Lgs. n. 231/2002).

L’art. 1284 c. 4 rinvia espressamente alla disciplina sul ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali stabilendo che, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale (d.lgs. 231/2002). Per completezza espositiva, si segnala che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 1284 c. 4 c.c. individua il tasso legale degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie – e non solo per quelle di fonte contrattuale – per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito fino al momento del pagamento, fatto salvo il diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge. La ratio della norma è deflattiva, in quanto è volta a scoraggiare l’inadempimento del debitore e a rendere più svantaggioso «il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre» (Cass. n. 61/2023; Cass. n. 19015/2024).

Per un approfondimento si rinvia alla guida sugli interessi moratori.

Ciò premesso, torniamo al decisum.

I diversi orientamenti sulla decorrenza

Sulla decorrenza degli interessi moratori nel caso del credito del professionista si registrano due orientamenti:

  1. secondo il primo indirizzo giurisprudenziale, gli interessi decorrono dalla liquidazione del credito dell’avvocato (in caso di ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011) o dalla notifica del decreto ingiuntivo (in caso di provvedimento monitorio),
  2. secondo l’orientamento sposato dalla decisione in commento, invece, gli interessi decorrono dalla costituzione in mora anche nel caso in cui la liquidazione avvenga all’esito del procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011.

Secondo gli ermellini, per i crediti professionali degli avvocati trova applicazione la regola generale secondo cui gli interessi decorrono dalla messa in mora anche nel caso in cui si giunga alla liquidazione del credito all’esito del procedimento di cui all’art. 14 del d.lgs. 150/2011, infatti, non si ravvisano valide ragioni per differenziare il diritto di credito dell’avvocato da quello degli altri creditori, pertanto, non è dato dettare una regola differente solo in tale ambito.

Per completezza si ricorda quanto segue:

  • «Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore» (Cass. n. 8611/2022)

Disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: si applica anche ai contratti d’opera professionale

Nel ricorso, i due professionisti contestano che il giudice abbia condannato il debitore al pagamento degli interessi legali in luogo degli interessi moratori e abbia indicato come decorrenza la data della domanda e non quella della costituzione in mora.

La Suprema Corte considera fondata la doglianza.

Infatti, la disciplina sul ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (d. lgs. 231/2002) si applica anche ai contratti d’opera professionale. La normativa definisce l’imprenditore come “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione” (art. 2 c. 1 lett. c, d. lgs. cit.), quindi, vi rientra anche l’avvocato. L’art. 1284 c. 4 c.c. dispone che:

  • “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

La disposizione richiama, quindi, il d. lgs. 231/2002 a mente del quale il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 d. lgs. cit.). Pertanto, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d’opera professionale, ancorché la spettanza degli interessi moratori non sia automatica, giacché si deve verificare, ai fini del relativo riconoscimento, che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cass. n. 28151/2019; Cass. n. 24973/2022). Per completezza espositiva, si ricorda che tale impossibilità è idonea ad esonerare il debitore dalla responsabilità per il ritardo se risulta “assoluta, obiettiva e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, nel senso che deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso” (Cass. n. 10683/2023; Cass. n. 29057/2022; Cass. n. 20152/2022 citate da Cass. n. 33198/2024).

Gli interessi moratori decorrono dalla messa in mora

Riassumendo, secondo la decisione in commento, per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell’attività di avvocato gli interessi moratori decorrono dalla costituzione in mora del debitore che può coincidere:

  • con la proposizione della domanda giudiziale,
  • oppure con la richiesta stragiudiziale di adempimento anche nel caso in cui la liquidazione avvenga in seguito al procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 (Cass. n. 33198/2024; Cass. n. 3457/2024; Cass. n. 32929/2022; Cass. n. 24973/2022; Cass. 29351/2022)

Non assume rilievo la data in cui interviene la liquidazione del giudice all’esito del procedimento sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e non si può escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Nessuna decorrenza “automatica”

Con il secondo motivo di ricorso, i professionisti lamentano, altresì, la violazione delle norme sulla rivalutazione monetaria, in quanto il tribunale ha omesso la pronuncia sulla relativa domanda. Secondo i ricorrenti, gli interessi moratori decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento senza necessità di costituzione in mora, dal momento che gli importi non erano stati contestati.

La Suprema Corte considera infondata la doglianza, in quanto la mora non decorre automaticamente come sostenuto dai ricorrenti, ma è necessaria la costituzione in mora. Quest’ultima è possibile anche in caso di credito illiquido, infatti, la liquidità non è una condizione necessaria ai fini della messa in mora, pertanto, in caso di contestazione sull’importo del credito, l’atto di costituzione in mora produce i suoi effetti, in relazione agli interessi moratori, limitatamente alla porzione di credito riconosciuta o accertata (Cass. n. 33198/2024). In buona sostanza

  • «posto che nel nostro ordinamento non opera il principio romanistico in illiquidis non fit mora, anche quando oggetto della domanda sia un’obbligazione di valuta, la mora del debitore va esclusa solo quando questi si sia trovato nell’assoluta impossibilità, alla stregua dell’ordinaria diligenza, di quantificare la prestazione dovuta, ma non anche quando, pur a fronte di un credito ancora illiquido, sia data al debitore la possibilità di compierne una stima, anche sulla scorta, nel caso di crediti professionali, delle tariffe ed in relazione ad attività certe nell’avvenuto espletamento e nella qualificazione, con la conseguenza che va ravvisata la colpa del debitore in presenza di una condotta ingiustificatamente dilatoria, come ad esempio, nel caso in cui la contestazione giudiziale del credito sia radicale ovvero riguardi elementi essenziali del rapporto, ancorché le prove confortino la loro esistenza»

Quindi, allorché sia ravvisabile un ritardo colpevole del debitore, derivante dalla sua condotta dilatoria, devono essere riconosciuti gli interessi moratori a decorrere dalla domanda ma limitatamente alla parte di credito non contestata oppure a quella che risulterà all’esito dell’accertamento giudiziale (Cass. n. 24973/2022).

Conclusioni: accolto il ricorso degli avvocati

In virtù di quanto sopra esposto, il tribunale ha errato nel non riconoscere agli avvocati gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, inoltre, sotto il profilo della decorrenza, la sentenza gravata ha omesso di considerare gli atti stragiudiziali di costituzione in mora e le successive diffide (regolarmente trascritte nel ricorso per cassazione ex art. 366 c. 1 n. 6 c.p.c.).

Il primo motivo di ricorso viene accolto e la decisione è cassata con rinvio al tribunale in diversa composizione che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2025/08/21/credito-avvocato-quando-decorrono-interessi-moratori