Il pignoramento è una fattispecie a formazione progressiva. Perde efficacia se la trascrizione manca o non è rinnovata nel termine (Cassazione n. 15143/2025)
Con l’ordinanza n. 15143/2025 (testo in calce) la III Sezione civile della Corte di Cassazione si pronuncia in tema di estinzione anticipata dell’espropriazione immobiliare, in caso di mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento entro il termine ventennale.
Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale sul punto, la Corte ribadisce che il pignoramento in oggetto è fattispecie a formazione progressiva, di cui la trascrizione costituisce un elemento costitutivo.
Se questa manca o non è rinnovata entro il termine ventennale, il pignoramento non è in grado di assolvere la propria funzione, ossia la vendita del bene staggito con effetti nei confronti dei terzi e dunque la soddisfazione dei creditori, procedente ed intervenuti.
La trascrizione assolve infatti una duplice funzione, non solo di pubblicità notizia ma anche processuale, essendo propedeutica alla fase di liquidazione, che in sua assenza non può avere luogo.
Ne consegue che in caso di procedura espropriativa, pendente da oltre vent’anni ma in cui la trascrizione non è stata rinnovata nel termine, il giudice dell’esecuzione ha il potere ed è tenuto a rilevare d’ufficio tale circostanza, pronunciando la chiusura anticipata della procedura.
Il caso
La pronuncia ha origine da un’espropriazione immobiliare promossa da una S.p.a. nei confronti di una S.r.l. alla fine degli anni Novanta e rimasta pendente per oltre un ventennio.
Nel 2021 il Giudice dell’Esecuzione disponeva la chiusura anticipata della procedura, rilevato il mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento, originariamente trascritto a fine settembre del 1998.
Contro il provvedimento la S.p.a. creditrice proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che gli artt. 2668 bis e 2668 ter c.c. non prevedono, quale conseguenza della mancata rinnovazione nel termine ventennale, l’inefficacia del pignoramento e l’improcedibilità del processo esecutivo, considerando anche che la procedura aveva avuto il suo corso sino all’aggiudicazione (pure revocata dal G.E.), nel novembre del 2018.
La pronuncia del Tribunale
Il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che notificazione e trascrizione, contemplate all’art. 555 c.p.c., sono elementi strutturali di una fattispecie a formazione progressiva. In mancanza della trascrizione del pignoramento, o della sua efficacia, “la procedura espropriativa non può avere seguito ed un’istanza di vendita del bene pignorato non può essere accolta (così Cass. Civ. n. 7998/2015).”
Secondo il giudice, decorso il ventennio, la trascrizione del pignoramento non rinnovata diventa inefficace: lo prevede l’art. 2668 ter c.c., richiamando l’art. 2668 bis c.c., precludendo di proseguire l’azione esecutiva promossa, proprio perchè è venuto meno un elemento strutturale della fattispecie a formazione progressiva.
Spetta al giudice dell’esecuzione rilevare d’ufficio la cessazione dell’efficacia del pignoramento, che può essere scongiurata solo da una rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale, restando invece preclusa la possibilità di rinnovazione tardiva da parte dell’interessato, di sua iniziativa o su termine concesso dal G.E..
A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo il Tribunale non sussisteva nullità connessa all’impossibilità di proseguire il procedimento esecutivo, configurandosi piuttosto l’inefficacia degli atti compiuti stante il mancato rinnovo della trascrizione.
I motivi di ricorso
La S.p.a. ricorreva per cassazione sostenendo che non vi è norma secondo cui il mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento immobiliare comporta l’estinzione della procedura esecutiva.
Aggiungeva che gli art. 2668 bis e ter c.c., disciplinando la cessazione dell’efficacia della trascrizione, non ne fanno conseguire affatto l’estinzione di una procedura esecutiva immobiliare in corso; né alcuna interpretazione può far logicamente ritenere che il mancato rinnovo della trascrizione comprometta la validità, l’efficacia e la stessa esistenza storica di atti e fatti giudiziari accaduti per vent’anni, incontestabilmente validi ed efficaci.
Il solo effetto della trascrizione – a detta della ricorrente – è quello della pubblicità nei confronti dei terzi, per cui il suo mancato rinnovo comporta esclusivamente la cessazione di quest’effetto e di nessun altro.
La pronuncia della Corte: la trascrizione come elemento perfezionativo del pignoramento
Secondo la Cassazione il ricorso è infondato.
La Corte aderisce infatti alla tesi del giudice di merito, a sua volta coerente con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato sul punto, secondo cui il pignoramento immobiliare è una fattispecie a formazione progressiva, composta da due adempimenti, diversi per modalità ed effetti.
In primis, la notificazione dell’atto ex art. 555 c.p.c., con la contestuale ingiunzione rivolta dall’ufficiale giudiziario al debitore – che segna l’inizio del processo esecutivo, facendo sorgere un vincolo di indisponibilità sul bene staggito.
In secondo luogo e parimenti importante, la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, che completa il pignoramento, consentendo la produzione degli effetti sostanziali di opponibilità nei riguardi dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti (si vedano, tra le tante, Cass. 20/04/2015, n. 7998; Cass. 18/08/2011, n. 17367 e Cass. 22/12/2022, n. 37558).
Ma la trascrizione assume anche rilievo propriamente processuale, essendo non solo un mezzo di pubblicità del vincolo imposto sul bene pignorato, ma anche un momento imprescindibile affinchè il processo esecutivo prosegua e raggiunga il suo esito fisiologico, cioè la soddisfazione dei diritti dei creditori, procedente ed intervenuti.
La mancata trascrizione (o la mancata prova di essa) osta anche all’apertura della fase di liquidazione, minata nella stessa possibilità di realizzare un’efficace traslazione del bene staggito.
Conclusioni
Secondo gli Ermellini la sentenza impugnata ha aderito a tale impostazione, affermando la sopravvenuta inefficacia degli atti compiuti, ex art. 555 c.p.c., a causa dell’omesso rinnovo della trascrizione, e dunque la chiusura anticipata del processo esecutivo, non più in grado di conseguire alcun altro utile risultato.
Il ricorso è stato quindi respinto, condannando la ricorrente anche al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato in sede di ricorso.