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Abuso dei permessi 104: legittimo il licenziamento per giusta causa

Il diritto ai permessi non può essere utilizzato per fini personali o di svago ma va esercitato per soddisfare esigenze assistenziali concrete (Cass. civile n. 2157/2025).

È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore se, a seguito di un controllo datoriale a mezzo agenzia investigativa è stato accertato l’abuso dei permessi per assistenza al familiare disabile, concessi ai sensi della legge n. 104/1992.

Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza 30 gennaio 2025, n. 2157 (testo in calce).

Il fatto

Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa a seguito dell’accertamento, mediante un’agenzia investigativa privata, dell’utilizzo improprio dei permessi retribuiti concessi ai sensi della legge n. 104/1992, destinati all’assistenza della madre disabile. In particolare, il lavoratore, dopo essere rientrato a casa, usciva circa un’ora dopo in bicicletta da corsa per rientrare solo verso le 17:00, indossando abbigliamento sportivo, senza quindi prestare assistenza al familiare.

La Corte territoriale ha ritenuto legittimo il licenziamento, ritenendo la condotta del lavoratore reiterata e sistematica, evidenziando sia che l’uso improprio dei permessi era ormai abituale, sia il disvalore di tale comportamento, posto in essere per soddisfare esigenze personali, ludiche dello stesso.

Avverso tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione censurando, tra l’altro, la violazione della propria privacy a causa del controllo datoriale effettuato tramite agenzia investigativa, nonché lamentando un’interpretazione eccessivamente restrittiva del beneficio sancito dalla legge 104/92.

La decisione

La Suprema Corte ha giudicato infondato il ricorso, ritenendo la sentenza impugnata coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, il controllo investigativo effettuato dalle agenzie preposte può anche riguardare anche la verifica del compimento di atti illeciti commessi dal lavoratore non riconducibili necessariamente al mancato adempimento della prestazione lavorativa, come nel caso dell’abuso dei permessi per assistenza.

Dunque è legittimo il controllo eseguito da investigatori volto ad accertare l’adozione da parte del lavoratore, di comportamenti potenzialmente fraudolenti, come nel caso in esame in cui è stato effettuato un accertamento per verificare il corretto utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992.

Inoltre, ad avviso della Cassazione la sentenza impugnata è conforme alla pacifica giurisprudenza che sancisce la legittimità del licenziamento per giusta causa in caso di utilizzo, da parte del lavoratore, dei permessi ex lege n. 104 del 1992 per lo svolgimento di attività differenti dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio assistenziale era stato concesso.

Invero, il diritto ai permessi ex L. 104/92 va esercitato per soddisfare esigenze assistenziali concrete, non potendo essere utilizzato per fini personali o di svago; in tal caso verrà applicata la perdita del beneficio e l’integrazione di una giusta causa di licenziamento.

La Suprema Corte ha ribadito che la finalità per la quale il permesso di assistenza è riconosciuto al lavoratore è quella di assistere il familiare disabile, non rappresentando un pretesto affinchè lo stesso possa dedicarsi al soddisfacimento delle proprie necessità personali. Pertanto, l’utilizzo reiterato e sistematico di tali giorni di permesso per fini ludici o ricreativi non solo rappresenta un abuso del diritto, ma anche una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, sufficiente a giustificare il licenziamento per giusta causa.

Per tali motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

 

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2025/05/15/abuso-permessi-104-legittimo-licenziamento-per-giusta-causa