Le specie selvatiche rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato. I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla PA ex art. 2052 c.c..
Un uomo subisce danni alla sua auto a causa dell’urto con un capriolo. Il malcapitato evoca in giudizio la Regione al fine di ottenere il risarcimento del pregiudizio patito e i giudici di merito inquadrano la fattispecie nella generale responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) in luogo della forma speciale di responsabilità prevista per i danni da animali (art. 2052 c.c.).
In quale forma di responsabilità è inquadrabile il danno causato al veicolo da un animale selvatico?
La Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza del 7 gennaio 2025 n. 197 (testo in calce), ribadisce che tale ipotesi di danno rientra nel paradigma dell’art. 2052 c.c. e riassume le regulae iuris applicabili. Innanzitutto, i danni cagionati dalla fauna selvatica (si pensi ai cinghiali, ai cervi o ai caprioli) sono risarcibili da parte della pubblica amministrazione in quanto le specie selvatiche protette (ex lege157/1992) rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato. Il soggetto da evocare in giudizio (ossia il legittimato passivo) nella relativa azione risarcitoria è la Regione. Nel caso di un sinistro tra un veicolo e un animale selvatico sussistono due presunzioni concorrenti: la presunzione di responsabilità in capo al conducente (ex art. 2054 c. 1 c.c.) e la presunzione di colpa da cui è gravato l’ente (art. 2052 c.c.). Le due presunzioni sono concorrenti: a) se una delle parti vince la presunzione gravante su di essa, la responsabilità è ascrivibile all’altra; b) se entrambe le parti superano la presunzione di colpa, vanno esenti da responsabilità; c) se nessuna delle parti raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ciascuna di esse in pari misura.
La vicenda
L’auto di un uomo veniva colpita da un animale selvatico (un capriolo) mentre percorreva la strada provinciale. Il malcapitato evocava in giudizio la Regione al fine di ottenere il risarcimento del danno. In primo grado, era ravvisata la responsabilità dell’ente pubblico ex art. 2043 c.c. con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento in capo al danneggiato, invece, in sede di gravame, la decisione veniva riformata con la reiezione dell’originaria domanda attorea.
Si giunge così in Cassazione.
Premessa: il danno da fauna selvatica e la responsabilità della Regione
Secondo il Codice civile “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” (art. 2052 c.c.).
Il danno causato all’auto da un animale selvatico rientra nel paradigma del citato articolo?
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi del succitato art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c. Ciò comportava uno svantaggio per il danneggiato sotto il profilo probatorio. Infatti, chi agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico. Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla Consulta che ha ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico e la Pubblica Amministrazione nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici (Corte Cost. 4/2001). In base a questo indirizzo giurisprudenziale, si riteneva che l’art. 2052 c.c. riguardasse solo gli animali domestici e non quelli selvatici, poiché il criterio di imputazione della responsabilità era basato sulla violazione di un dovere di “custodia” da parte del proprietario e una siffatta custodia non era concepibile per gli animali selvatici.
La succitata ricostruzione è stata abbandonata dall’orientamento più recente che ammette l’invocabilità dell’art. 2052 c.c. anche nell’ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica. Infatti, l’esegesi precedente si pone in contrasto con la lettera della norma che non opera alcun distinguo tra animali domestici e selvatici, ma menziona unicamente gli animali di proprietà o utilizzati dall’uomo. Inoltre, la disposizione non postula necessariamente una situazione di custodia, atteso che fa espresso riferimento anche alla circostanza in cui l’animale sia smarrito o fuggito.
Il vademecum della Cassazione: i principi applicabili
L’automobilista danneggiato contesta che, sia in primo sia in secondo grado, la vicenda non sia stata inquadrata nella fattispecie dell’art. 2052 c.c. Inoltre, afferma di aver dimostrato la dinamica del sinistro, il danno e il nesso causale e di non dover allegare la prova della colpa dell’ente (la Regione).
La Suprema Corte considera fondata la doglianza.
I giudici di legittimità rilevano come la decisione gravata abbia valutato la domanda risarcitoria anche sotto il profilo dell’art. 2052 c.c. «addivenendo al rigetto dell’istanza pure sotto tale profilo sia pure per assenza di colpa della PA convenuta».
Gli ermellini censurano la sentenza impugnata e ricordano le seguenti regulae iuris applicabili in materia:
- i danni cagionati dalla fauna selvatica (caprioli, cervi, cinghiali et cetera) sono risarcibili dalla pubblica amministrazione ai sensi del citato art. 2052 c.c.;
- il criterio di imputazione della responsabilità non si fonda sulla custodia ma sulla proprietà (o utilizzazione dell’animale);
- inoltre, le specie selvatiche protette ai sensi della legga 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato,
- la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione «in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti» (Cass. 7969/2020; Cass. 8384/2020; Cass. 12113/2020; Cass. 13848/2020; Cass. 20997/2020; Cass. 3023/2021; Cass. 16550/2022)
Le presunzioni e il riparto dell’onere della prova
In caso di urto tra un’auto e un animale selvatico, sussistono due presunzioni:
- la presunzione di responsabilità a carico del conducente a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (ex art. 2054 c. 1 c.c.)
- e la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale (art. 2052 c.c.).
Le due presunzioni concorrono tra loro, ossia la presunzione di colpa dell’automobilista non prevale su quella dell’ente proprietario dell’animale selvatico e viceversa. Pertanto:
- se uno dei due soggetti (il danneggiato e il proprietario dell’animale) riesce a superare la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro,
- se entrambi superano la presunzione di colpa, ambedue vanno esenti da responsabilità,
- se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ciascuno in pari misura (Cass. 31335/2023).
Per completezza espositiva si ricorda che, nell’ambito della responsabilità ex art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico, provando:
- la dinamica del sinistro,
- il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito,
- l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla 157/1992 o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. 13848/2020).
Invece, il danneggiante deve allegare la prova liberatoria, ossia il caso fortuito, come l’imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
Domanda inizialmente qualificata ex 2043 c.c.: è invocabile l’art. 2052 c.c.?
Secondo la sentenza gravata, il danneggiato ha indicato la responsabilità come rientrante nell’alveo dell’art. 2043 c.c. e solo in sede di memorie ex art. 320 c.c. ha dedotto la possibile sussistenza di una responsabilità ex art. 2052 c.c.
Gli ermellini chiariscono che «l’individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti». In altre parole, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche nel caso in cui non vi sia stata una tempestiva impugnazione sulla relativa statuizione (così Cass. 31330/2023; Cass. 12159/2023).
A tal proposito, si ricorda che in un’altra decisione (Cass. 12714/2024), la Suprema Corte ha sostenuto che, quando una parte agisce facendo riferimento ad una specifica fattispecie, come la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., il giudice non è vincolato dalla qualificazione giuridica prospettata «ma ha il potere di decidere una qualificazione diversa, sempre che i fatti non siano a loro volta diversi» (Cass. 13757/2018; Cass. 11805/2016).
Conclusioni: accolto il ricorso dell’automobilista
Alla luce delle regole di diritto elencate dai giudici di legittimità, emerge come la decisione gravata abbia violato i principi suesposti, essendosi concentrata sulla condotta e ritenendo sussistente la colpa del conducente nella produzione del sinistro per la velocità di marcia al momento dell’impatto, gravando il danneggiato dell’onere di provare la propria diligenza. Al contrario, il giudice di merito, prima, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 2052 c.c. (ossia il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento lesivo) e, dopo tale accertamento, avrebbe dovuto valutare se il conducente del veicolo danneggiato avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054 c. 1 c.c.). In ragione di ciò la decisione gravata viene cassata con rinvio al giudice di secondo grado affinché provveda a tale accertamento.








