Legittimazione attiva, presunzioni semplici, comportamenti concludenti e non contestazione (Cassazione civile, sentenza n. 33966/2025)
L’ordinanza 24 dicembre 2025, n. 33966 (testo in calce) della Cassazione segna un deciso rafforzamento della posizione probatoria delle società cessionarie nelle cessioni di crediti in blocco ex art. 58 TUB e nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999, ridimensionando l’uso meramente dilatorio delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva.
La Corte valorizza un modello probatorio “aperto”, fondato su presunzioni semplici, comportamenti concludenti e principio di non contestazione, sottratto ai limiti degli artt. 2721 e 2729 c.c. nei rapporti con il debitore ceduto.
1. L’Ordinanza Cass. n. 33966/2025
L’ordinanza n. 33966/2025 si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale in materia di cessione di crediti in blocco e cartolarizzazioni, chiarendo in particolare:
- che il contratto di cessione, nei rapporti tra debitore e cessionario, opera come fatto storico e non come fonte di obbligazioni contrattuali, con conseguente inapplicabilità dei limiti probatori di cui agli artt. 2721 e 2729 c.c.;
- che la legittimazione attiva del cessionario può essere provata con ogni mezzo, incluse presunzioni semplici, condotta delle parti ex art. 116, co. 2, c.p.c. e non contestazione, ferma la funzione – non decisiva ma spesso sufficiente – della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quando idonea a circoscrivere con precisione categorie o singoli crediti.
Ne deriva una riduzione significativa dello spazio operativo delle eccezioni generiche di difetto di legittimazione attiva, con uno spostamento del baricentro difensivo verso contestazioni circostanziate sull’esistenza della cessione o sull’inclusione del singolo credito.
2. Quadro normativo di riferimento
Il ragionamento della Cassazione si fonda su un quadro normativo articolato, che comprende:
- art. 58 TUB, in tema di cessione in blocco di rapporti giuridici bancari, con previsione di iscrizione nel Registro delle imprese e pubblicazione in G.U. quale forma di pubblicità sostitutiva della notificazione ex art. 1264 c.c.;
- L. 130/1999, in particolare:
- art. 4, che estende il meccanismo pubblicitario dell’art. 58 TUB alle operazioni di cartolarizzazione;
- art. 1, relativo alla cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari;
- artt. 110 e 111 c.p.c., in materia di successione nel processo del cessionario;
- art. 116, co. 2, c.p.c., quale base normativa per la valorizzazione degli argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti.
Completano il quadro gli artt. 2721 e 2729 c.c., il cui ambito applicativo viene circoscritto dalla Cassazione alla dimensione inter partes del contratto di cessione, escludendone l’operatività nei confronti del debitore ceduto.
3. Orientamento della Cassazione sulla prova della cessione di crediti
L’ordinanza n. 33966/2025 si colloca in un orientamento ormai stabilizzato, favorevole a riconoscere ampia efficacia probatoria alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, purché idonea a rendere individuabile senza incertezze il credito oggetto di lite.
La Corte richiama numerosi precedenti in cui è ritenuta sufficiente, ai fini della prova della titolarità, la pubblicazione in G.U. che individui per categorie i rapporti ceduti (tipologia del credito, periodo temporale, classificazione a sofferenza, ecc.).
In tale contesto, la Cassazione afferma che:
- la prova dell’avvenuta cessione e dell’inclusione del credito può essere fornita con ogni mezzo, senza necessità di produrre il contratto di cessione;
- l’avviso in G.U. assume rilievo centrale quando contenga elementi quali:
- tipologia del finanziamento,
- classificazione del credito,
- periodo di insorgenza,
- eventuali riferimenti a elenchi nominativi consultabili.
Elemento decisivo è il principio di non contestazione: a fronte di una pubblicazione sufficientemente dettagliata, il debitore non può limitarsi a eccezioni generiche, ma deve formulare contestazioni specifiche sull’estraneità del credito all’operazione.
4. Eccezioni alla regola generale: quando l’avviso in G.U. non basta
La regola della sufficienza della pubblicazione in G.U. conosce importanti eccezioni.
4.1 Avviso generico
Quando l’avviso risulta eccessivamente generico e non consente di ricondurre con certezza il credito controverso alle categorie descritte, esso può assumere solo valore di indizio, rendendo necessario il ricorso ad ulteriori mezzi probatori.
4.2 Contestazione dell’esistenza del contratto di cessione
La giurisprudenza del 2025 ha mostrato particolare rigore nei casi in cui il debitore contesti l’esistenza stessa del contratto di cessione.
Con gli arresti Cass. nn. 23834, 23849 e 23852 del 25 agosto 2025, la Corte ha affermato che la sola pubblicazione in G.U. e la dichiarazione della cedente non sono sufficienti a provare la vicenda traslativa.
Analogo principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 28355 del 24 ottobre 2025, che distingue nettamente tra:
- avviso della cessione (rilevante ai fini dell’efficacia);
- prova dell’esistenza del contratto e del suo contenuto, che richiede specifica dimostrazione.
Particolarmente significativa è anche Cass. n. 5190 del 27 febbraio 2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della cessionaria per difetto di prova della legittimazione attiva.
4.3 Distinzione centrale: esistenza della cessione vs inclusione del credito
Il contributo sistematico più rilevante della recente giurisprudenza di legittimità consiste nella chiara distinzione tra:
4.4 Contestazione dell’esistenza della cessione
- oggetto: il fatto storico della stipulazione del contratto;
- necessità di provare il contratto, anche con documentazione omissata;
- l’avviso in G.U. ha solo valore indiziario.
4.5 Contestazione dell’inclusione del credito
- il contratto è presupposto come esistente;
- l’avviso in G.U., se dettagliato, può costituire prova adeguata;
- il principio di non contestazione delimita il thema probandum.
5. Considerazioni conclusive operative
L’ordinanza Cass. 33966/2025, letta in combinazione con gli arresti del periodo 2023–2025, contribuisce a razionalizzare il contenzioso in materia di cessione di crediti bancari e cartolarizzazioni, alleggerendo gli oneri documentali delle cessionarie e riducendo l’efficacia delle eccezioni generiche.
Ne discendono indicazioni operative rilevanti:
Per le cessionarie
- redigere avvisi in G.U. dettagliati e circostanziati;
- produrre in giudizio la documentazione idonea a dimostrare la titolarità;
- valutare la produzione del contratto in caso di contestazioni mirate.
Per i difensori dei debitori
- evitare eccezioni generiche di difetto di legittimazione;
- distinguere strategicamente tra inesistenza della cessione e mancata inclusione del credito.
Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2026/01/28/sforzo-probatorio-societa-cessionarie-crediti








