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Medico no-vax: legittima la sospensione

Il Tar Lecce ha rigettato l’istanza cautelare (formulata dal sanitario) a seguito della valutazione negativa della possibilità di ricollocazione (Decreto n. 480/2021)

Il Tar Puglia-Lecce, Sezione II, con Decreto 4-5 agosto 2021, n. 480 (testo in calce) ha rigettato l’istanza cautelare formulata da un medico contro la delibera che, dando seguito a quanto disposto dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021, l’ha sospesa dall’esercizio della professione sanitaria senza retribuzione per non essersi sottoposta all’inoculazione vaccinale contro il Covid, a seguito della valutazione negativa, ad opera della Asl datrice di lavoro, della possibilità di ricollocarla e adibirla a mansioni non comportanti contatti diretti con utenti e colleghi.

La delibera di sospensione dalle mansioni senza retribuzione
Una Dottoressa, in servizio presso una Asl, era stata sospesa senza retribuzione dall’esercizio della professione, ad opera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di appartenenza.La stessa si è rivolta al Tar chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, della relativa delibera.

La disciplina
Secondo il collegio amministrativo adito, il provvedimento di sospensione impugnato discende dalla normativa emergenziale finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da SARS-COVID-19 e, più in dettaglio, risulta espressione del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito nella L. n. 76/2021, dove si prevede l’obbligo della vaccinazione per coloro che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, para-farmacie e negli studi professionali, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle cure.

Dall’immunizzazione in questione, il personale sanitario può risultare esonerato, anche temporaneamente, unicamente in ipotesi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

Quando le ASL datrici di lavoro ricevono la segnalazione da parte della Regione che, tramite i propri sistemi informativi, individua i sanitari non sottoposti a vaccinazione, ovvero che non hanno formulato la relativa istanza, invitano gli interessati a comprovare l’avvenuta vaccinazione, la sua omissione, il differimento, o la presentazione della richiesta.

In ipotesi di omessa presentazione della relativa documentazione, il sanitario entro 5 giorni viene invitato a sottoporsi a vaccinazione. Infine, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, la medesima Asl datrice, mediante atto di accertamento, sospende il sanitario dal diritto di svolgere prestazioni che implicano contatti interpersonali o comunque comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, quindi provvede a comunicare tale decisione all’interessato.

Ove possibile, il prestatore di lavoro viene adibito a mansioni inferiori, altrimenti, qualora ciò non risulti praticabile, viene sospeso senza retribuzione, finquando non assolve all’obbligo vaccinale, fino al completamento della campagna di immunizzazione e, in ogni caso, non oltre la fine dell’anno 2021.

Il rigetto dell’istanza cautelare
Il collegio, nel respingere l’istanza cautelare, ha evidenziato che la ricorrente ha tenuto una condotta dilatoria e non collaborativa, tale da precludere all’amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l’obbligo vaccinale. L’Amministrazione, nella specie, ha valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della medesima ad ulteriori e differenti mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con il restante personale sanitario, concludendo in senso negativo.

Lo stesso collegio ha inoltre evidenziato che è in facoltà della ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli assolvendo l’obbligo vaccinale, adempimento previsto dalla disciplina normativa (art. 4, c. I, D.L. n. 44/2021) quale presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione.

Infine, è stato osservato che nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto gli svariati profili evidenziati, sono risultati recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa, nel contesto emergenziale collegato al rischio di diffusione della pandemia in atto, che assurge a parametro di lettura della normativa medesima.

Fonte www.altalex.com