Il TAR Lazio-Roma dichiara inammissibile l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell’art. 1, comma 6, DL n. 111/2021 (decreto n. 4453/2021)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I, con il decreto 23-24 agosto 2021, n. 4453 (testo in calce) ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell’art. 1, comma 6, Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, l’intero personale scolastico, come anche gli studenti universitari, devono possedere il green pass.
Il ricorso
Alcuni ricorrenti hanno adito il TAR, richiedendo l’annullamento e la disapplicazione, previa sospensione dell’efficacia, anche in via monocratica dell’articolo 1, c. VI, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, il quale aggiunge l’art. 9–ter al Decreto Legge 27 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2021, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”, disponendo inoltre che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
L’entrata in vigore di tali disposizioni è prevista a decorrere dal I settembre 2021, e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
L’inammissibilità del ricorso
Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, in considerazione della circostanza che la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, osta, in virtù del principio di separazione dei poteri, l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, pur tuttavia includendovi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario.
Il giudice monocratico ha tuttavia fissato, per la trattazione collegiale della controversia, la camera di consiglio del 6 ottobre 2021.
L’inammissibilità dell’istanza volta alla concessione di misure cautelari
La palese inammissibilità del ricorso, per l’effetto, ha determinato l’assenza dei presupposti di procedibilità dell’istanza preordinata alla concessione di misure cautelari monocratiche, non essendo il giudice amministrativo munito di alcun potere in relazione all’impugnato decreto legge, verso il quale non risulta ammessa la tutela giurisdizionale, bensì unicamente il sindacato di legittimità costituzionale da incidentalmente sollevarsi, laddove ne sussistano i presupposti, nell’ambito di un giudizio ritualmente instaurato avverso atti aventi natura amministrativa direttamente lesivi della posizione degli interessati.
Fonte www.altalex.com








