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Liquidazione del danno non patrimoniale: le Tabelle di Milano restano il punto di riferimento

Il giudice deve motivare le ragioni per cui sceglie una quantificazione che, nel caso concreto, risulta sproporzionata rispetto a quella realizzata con le tabelle milanesi

Recentemente, la Corte di Cassazione ha escluso il ricorso alle tabelle di Milano in relazione alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ma ne ha confermato la conformità a diritto per il resto (Cass. 33005/2021).

L’ordinanza 2 dicembre 2021, n. 38077 (testo in calce) torna ad occuparsi delle tabelle milanesi – in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale – e ne ribadisce l’applicazione preminente rispetto al ricorso ad altri criteri. Infatti, i parametri delle tabelle di Milano devono essere utilizzati dal giudice come un riferimento oppure come un criterio di riscontro e verifica della diversa liquidazione del danno a cui si pervenga usando parametri diversi, ad esempio, come quelli dettati dalle tabelle di Roma. La preferenza accordata ad un criterio che conduce ad una quantificazione sproporzionata rispetto a quella a cui si giunge impiegando le tabelle di Milano va adeguatamente motivata e deve essere effettuata una valutazione di congruità in relazione al ricorso ad altri criteri.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il giudice di merito aveva liquidato il pregiudizio patito dal danneggiato utilizzando le tabelle romane, giungendo ad un importo di gran lunga inferiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto ricorrendo alle tabelle milanesi, senza motivare adeguatamente tale scelta.

La vicenda

In seguito ad un sinistro stradale, un soggetto riportava delle lesioni personali ed agiva in giudizio contro la conducente del veicolo antagonista e contro la di lei compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento del danno. In primo grado, la domanda attorea veniva accolta e, in sede di gravame, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’assicurazione, l’importo veniva rideterminato in diminuzione. Si giunge così in Cassazione.

Le doglianze del ricorrente sulla liquidazione del danno non patrimoniale

Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito abbia utilizzato le tabelle di Roma in luogo di quelle di Milano, in tal modo diminuendo l’importo del risarcimento del danno non patrimoniale. L’uso delle tabelle meneghine avrebbe portato alla liquidazione di circa 91 mila euro per il danno biologico e per il danno relativo alle sofferenze ad esso riconducibili, in ragione dei 18 punti di invalidità. Viceversa, la Corte d’Appello ne aveva liquidato circa 48 mila per la componente del danno non patrimoniale. In particolare, l’uomo si duole sia della mancata personalizzazione del danno, considerando la compromissione della sua vita sessuale, sia dell’omessa considerazione della componente dinamico-relazionale.

Inoltre, il danneggiato lamenta che il giudice del gravame abbia confuso:

  • il danno biologico-psichiatrico
  • con il pretium doloris.

Quest’ultimo è la componente del danno non patrimoniale relativa alle sofferenze psichiche ed al turbamento interiore conseguenti alla particolarità del danno subito che, nel caso di specie, attiene alla sfera sessuale. Infine, ad avviso del ricorrente, non è stato correttamente risarcito il danno relazionale in considerazione della particolarità del pregiudizio fisico patito.
Come vedremo, la Suprema Corte considera fondate le succitate doglianze.

Tabelle di Milano come parametro di riferimento

Le tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito di sinistri stradali o per responsabilità medica. Si tratta di un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso. La mancata adozione da parte del giudice di merito delle mentovate tabelle in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, integra una violazione di norma di diritto censurabile con il ricorso per cassazione  (Cass. n. 12408/2011).

Gli ermellini ricordano che i parametri tabellari, predisposti dal Tribunale di Milano, devono essere presi:

  • come riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno in oggetto,
  • oppure come criterio di riscontro e verifica della diversa liquidazione alla quale si sia pervenuti.

Il giudicante deve motivare e specificare le ragioni per cui decida di dare preferenza ad una quantificazione che, in relazione al caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella a cui avrebbe condotto l’adozione dei parametri previsti dalle tabelle milanesi (Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).

Per completezza espositiva, si segnala che la Suprema Corte, recentemente, ha escluso il ricorso alle tabelle di Milano in relazione alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, confermandone la conformità a diritto per il resto (Cass. 33005/2021).

La personalizzazione del danno

Il ricorrente lamenta che la corte di merito non abbia considerato come conseguenze peculiari le sofferenze derivanti dal danno alla sfera sessuale. Si ricorda, infatti, che la personalizzazione avviene solo nell’ipotesi in cui si dimostri di avere patito delle conseguenze peculiari e specifiche.

Per completezza espositiva, ricordiamo cosa s’intende parlando di “personalizzazione”.

La personalizzazione è un’“operazione” che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima. A tal proposito, è d’uopo precisare che, in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, le conseguenze dannose possono distinguersi in:

  1. conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza da quella tipologia di danno;
  2. conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media.

Pertanto, il risarcimento di questa tipologia di pregiudizio avviene sulla base di una duplice valutazione:

  1. la liquidazione del danno forfettariamente individuato – relativamente alle conseguenze ordinarie,
  2. la liquidazione ulteriore a seguito della personalizzazione – relativamente a conseguenze peculiari.

Quindi, il giudice di merito, nella propria valutazione, utilizza come parametro standard il meccanismo tabellare, che è volto alla riparazione delle conseguenze ordinarie, ossia al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe. Per superare il risarcimento quantificato forfettariamente, occorre che nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata (Cass. 21939/2017). L’onere della prova grava sul danneggiato (Cass. Ord. 15084/2019; Cass. 14364/2019) e, nel caso di specie, il ricorrente ha allegato lo specifico pregiudizio patito – inerente alla sfera sessuale – e lamenta che lo stesso non sia stato adeguatamente valutato dal giudice di merito.

Conclusioni: il principio di diritto

In conclusione, il ricorso del danneggiato viene accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio:

  • «In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire».

 

Fonte https://www.altalex.com