I beneficiari vantano un diritto proprio, che non rientra nella successione. No alle quote ereditarie, l’indennizzo va diviso in parti uguali (Cass. S.U. 11421/2021)
Frequentemente, nelle polizze sulla vita a favore di terzo, i beneficiari vengono identificati genericamente con la dizione di “eredi”. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 13 aprile – 30 aprile 2021, n. 11421 (testo in calce), ha stabilito che tale espressione è meramente indicativa e non rinvia all’applicazione delle regole successorie. Infatti, la designazione degli eredi, come beneficiari, nel contratto assicurativo, è un atto inter vivos con cui si attribuisce un diritto di credito che trova la propria fonte nel contratto, quindi, non si applicano le disposizioni sulla comunione ereditaria. Tali disposizioni operano per i crediti del defunto, mentre il credito indennitario nasce da contratto. Da ciò discende che l’indennizzo vada suddiviso tra gli eredi beneficiari in parti uguali e non in proporzione delle quote ereditarie.
La questione si complica in caso di premorienza di uno degli eredi, ossia se uno dei beneficiari decede prima dell’assicurato. In tale particolare evenienza, il diritto di credito dei successori del premorto viene suddiviso in proporzione alla quota che sarebbe spettata a costui, in quanto si tratta di un diritto che gli eredi ottengono iure successionis e non iure proprio.
La vicenda
Un uomo stipulava quattro polizze sulla vita designando come beneficiari gli “eredi legittimi”.
Al momento della conclusione del contratto di assicurazione sulla vita, un fratello dell’assicurato era in vita e una sorella era morta, lasciando 4 figli (nipoti del contraente). Alla morte dell’uomo, il fratello, ancora vivente, rivendicava la metà dell’indennizzo, ritenendo che l’altra porzione (ossia ½) andasse divisa tra i quattro nipoti, in ragione delle regole stabilite dalla successione. Secondo il beneficiario, infatti, si applicava la disciplina della rappresentazione, pertanto, i nipoti avevano diritto alla quota (di ½) spettante alla loro madre (sorella del de cuius). Invero, secondo la compagnia assicurativa, l’indennizzo andava diviso in parti eguali tra tutti i beneficiari, ossia 1/5 ciascuno.
L’uomo evocava in giudizio la società assicuratrice. In primo grado, la domanda attorea veniva rigettata, mentre, in sede di gravame, la Corte d’appello la accoglieva e condannava l’assicurazione a corrispondere all’attore la differenza (circa 254 mila euro) tra l’importo già versato (circa 169 mila euro) e quanto dovuto in base alle polizze. La questione, già affrontata in passato e risolta in modo difforme dalle sezioni semplici, viene rimessa alle Sezioni Unite.
Le tre questioni rimesse alle Sezioni Unite
Le questioni rimesse alle Sezioni Unite sono le seguenti:
a) come debba intendersi l’espressione “eredi legittimi” contenuta solitamente nelle assicurazioni sulla vita a favore di terzo: se in senso meramente descrittivo o come riferita a soggetti effettivamente destinatari dell’eredità;
b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi;
c) nell’ipotesi sub b), se il beneficio indennitario debba seguire la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la divisione dell’indennizzo debba avvenire in parti uguali tra i beneficiari, stante la natura di “diritto proprio”.
Premessa: assicurazione sulla vita e contratto a favore di terzo
Prima di soffermarci sul decisum, è opportuno ricordare brevemente lo schema dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo e i suoi rapporti con il contratto a favore di terzo.
La designazione del beneficiario, da parte dell’assicurato, può avvenire (art. 1920 c. 2 c.c.):
- nel contratto di assicurazione,
- con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore,
- per testamento.
La designazione è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente, ad esempio, con la dizione di “erede legittimo”, come nel caso in esame.
Il contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) prevede che lo stipulante (in questo caso, il soggetto assicurato) e il promittente (assicuratore) concludano un contratto (assicurazione sulla vita) in cui la prestazione del promittente avvenga a favore di un terzo (il beneficiario dell’indennizzo).
La differenza di disciplina emerge in relazione al momento in cui il terzo acquista il diritto:
- nell’assicurazione sulla vita, il terzo acquista un diritto proprio per effetto della designazione (art. 1920 c. 3 c.c.) che può avvenire anche dopo la conclusione del contratto (ad esempio, con apposita dichiarazione o nel testamento);
- nel contratto a favore di terzo, egli acquista il diritto per effetto della stipulazione, salvo patto contrario (art. 1411 c. 2 c.c.).
Orientamento prevalente: quote uguali tra beneficiari
L’intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario a causa della presenza di decisioni confliggenti delle sezioni semplici. L’orientamento più risalente e consolidato fa rientrare l’assicurazione sulla vita nello schema del contratto a favore di terzo, con l’unica differenza (indicata nel paragrafo precedente) che il beneficiario acquista un diritto proprio per effetto della designazione (e non della stipulazione).
Cosa significa?
Il diritto del beneficiario nasce dal contratto “sicché egli può rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando comunque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione che ne definiscono l’estensione e le modalità di esercizio” (Cass. 1205/1975; Cass. 1779/1977; Cass. 4851/1980; Cass. 6548/1988; Cass. 3207/1994).
Tale orientamento è stato seguito anche da pronunce successive, in particolare, una sentenza (Cass. 9388/1994) aveva censurato la decisione di merito che aveva diviso le quote in base alle proporzioni della successione legittima, in tal modo, trascurando che il diritto ai vantaggi dell’assicurazione trova il proprio titolo e la fonte nel contratto. Nella citata decisione, la Cassazione afferma che l’indicazione generica di “eredi” vale unicamente ad individuare i beneficiari, senza un rinvio materiale alla disciplina successoria. Pertanto, in assenza di uno specifico criterio di ripartizione, le quote si presumono uguali. La clausola che designa genericamente gli “eredi” indica una pluralità di creditori di una prestazione divisibile, con eguale causa credendi, si tratta di un’obbligazione soggettivamente collettiva, in cui la quota di ciascuno si presume uguale. In tal senso, si segnalano anche decisioni successive (Cass. 4484/1996; Cass. 6062/1998; Cass. 26606/2016; Cass. 25635/2018).
Orientamento minoritario: ripartizione secondo le regole successorie
Nel 2015, una pronuncia si discosta dall’orientamento maggioritario (Cass. 19210/2015). In quel caso, l’assicurazione aveva diviso l’indennizzo in tre parti uguali tra gli eredi (la moglie e i due nipoti figli della sorella premorta e subentrati per rappresentazione). La Cassazione aveva ritenuto che la suddivisione dovesse avvenire in base alle proporzioni delle quote successorie.
La designazione degli “eredi” come beneficiari, secondo la pronuncia, rinvia anche alle quote di ripartizione dell’eredità. La fonte è la successione infatti “il dire che qualcuno è erede di un soggetto… secondo l’espressione letterale dovrebbe evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è”. Tale ricostruzione faceva riferimento a clausole in cui era espressamente indicata anche la tipologia della devoluzione (testamentaria o legittima). Circa la natura di “diritto proprio” di cui gode il beneficiario (art. 1920 c.c.), secondo la pronuncia, essa riguarda il rapporto tra l’assicuratore e il terzo, ma ciò non vale a superare la volontà dell’assicurato, ove espressamente indichi come beneficiari gli eredi.
La designazione del beneficiario: natura giuridica
Dopo aver ricostruito gli indirizzi giurisprudenziali contrastanti, la Cassazione passa ad illustrare la natura giuridica della designazione del beneficiario. Si tratta di un negozio inter vivos con effetti post mortem e ciò a prescindere dalla circostanza che la designazione avvenga nel contratto o nel testamento. La morte dell’assicurato segna il riferimento temporale rispetto a cui:
viene differita l’esecuzione della prestazione assicurativa (ossia il pagamento dell’indennizzo);
viene consolidato il diritto già acquistato dal beneficiario in virtù della designazione.
Si ricorda che la somma assicurata resta estranea al patrimonio del de cuius. Solo la mancanza di designazione dei beneficiari comporta che il credito rientri nell’asse ereditario e sia devoluto agli eredi iure successionis.
Prima e seconda questione: l’espressione “eredi legittimi” è meramente descrittiva
Nella prassi, capita spesso che le clausole delle assicurazioni sulla vita contengano la designazione generica dei beneficiari come “eredi” (legittimi o testamentari). Ebbene, la Cassazione risponde congiuntamente alle prime due questioni (sub a e sub b) affermando che si considerano eredi quelli che sono tali al momento della morte dello stipulante, in virtù della delazione, essendo irrilevanti le vicende successive relative all’accettazione o alla rinuncia.
La designazione degli eredi, come beneficiari, è un atto inter vivos con cui si attribuisce un diritto di credito che trova la propria fonte nel contratto, quindi, non si applicano le regole della comunione ereditaria. In altre parole, la qualifica di “erede” serve a riempire di contenuto, da un punto di vista soggettivo, la determinazione generica del beneficiario, ma non implica, in caso di pluralità di eredi, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari.
Infatti, “nella polizza di assicurazione sulla vita a favore di terzo la legge non riscontra un trasferimento immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell’assicuratore e non dall’asse ereditario dell’assicurato”.
L’eventuale istituzione di erede, tramite testamento, dopo che l’assicurato aveva designato nella polizza i beneficiari come “eredi legittimi” 1, non rileva:
- né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata,
- né come revoca del beneficio (ex art. 1921 c.c.).
Per la revoca, infatti, è necessaria una chiara volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.
Terza questione: ripartizione dell’indennizzo in parti uguali
Il credito di cui godono i beneficiari, designati nella polizza come “eredi legittimi”, discende da un atto inter vivos (la designazione) che esclude l’applicazione delle regole della comunione ereditaria. Tali regole si applicano per i crediti del defunto, mentre il credito indennitario nasce da contratto. Naturalmente, il contraente (ossia l’assicurato) è libero di indicare, come beneficiari, gli eredi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo. La designazione degli eredi come beneficiari dell’assicurazione comporta che la prestazione assicurativa abbia come destinatari una pluralità di soggetti legati da una eadem causa obligandi. Quindi, si tratta di un’obbligazione soggettivamente complessa in cui a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (art. 1298 c. 2 c.c. in materia di obbligazioni solidali e art. 1101 c. 1 c.c. in materia di comunione).
Premorienza del terzo beneficiario rispetto all’assicurato-stipulante
Preme ribadire come il diritto del terzo nasca dal contratto e dal momento della designazione. È la sua efficacia ad essere differita al momento della morte dell’assicurato. In ragione di ciò, all’assicurazione sulla vita si applica l’art. 1412 c. 2 c.c. in materia di contratto a favore di terzo. La norma prevede che “La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”.
L’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa, a favore degli eredi del beneficiario, premorto allo stipulante (ossia all’assicurato), opera iure haereditatis, e non iure proprio. Quindi, l’indennizzo, in tale circostanza, è dovuto in proporzione delle rispettive quote ereditarie, poiché si tratta di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo, ormai rientrato nell’asse ereditario del terzo prima della sua morte, nella stessa misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari:
- non comporta l’accrescimento a favore dei restanti beneficiari,
- ma comporta il subentro per rappresentazione (ex art. 1412 c. 2 c.c.)
Conclusioni: i tre principi di diritto
Nel caso in esame, quando il soggetto che aveva stipulato le 4 polizze sulla vita, la sorella era già morta. Pertanto, indicando quali beneficiari gli eredi legittimi, egli aveva fatto riferimento al fratello (ancora vivente) e ai nipoti (figli della sorella defunta), i quali non subentrano alla madre per rappresentazione (e iure successionis) ma vantano un diritto iure proprio, scaturente dal contratto. Per questa ragione, non è corretta la ripartizione dell’indennizzo nella misura di ½ al fratello vivente e ½ ai 4 nipoti (subentrati per rappresentazione secondo la Corte d’Appello), atteso che il loro diritto discende direttamente dal contratto. La ripartizione dell’indennizzo, quindi, deve avvenire in parti uguali di 1/5 ciascuno.
All’esito di un articolato percorso delibativo, qui riassunto solo per sommi capi, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
a) La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell’art. 1920 c.c., comma 2, comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
b) La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
c) Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.
[1] Sul punto la Corte precisa quanto segue: «ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come beneficiari i propri “eredi legittimi”, la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, né quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest’ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell’art. 1921 c.c. (e dunque dell’art. 1920 c.c., comma 2) e allorché comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso. La sovrapposizione tra l’iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai vantaggi dell’assicurazione (nella quale il contraente si era avvalso di una descrizione per relationem dei destinatari del beneficio, indicando all’assicuratore coloro che all’epoca della designazione erano in astratto i suoi “eredi (legittimi)”) e la sopravvenuta istituzione testamentaria (nella quale il disponente non provvede a revocare quella designazione e neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permette dell’art. 1920 c.c., comma 2, u.p.) non crea alcun conflitto di disposizioni incompatibili, né sollecita una propensione per il favor testamentis a discapito della volontà attributiva esplicitata nel contratto assicurativo».
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