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Tabelle di Milano 2022: nuovi criteri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

L’Osservatorio sulla Giustizia civile ha adeguato le tabelle ai principi espressi dalla Corte di Cassazione introducendo una graduazione della liquidazione in base al sistema a punti.

L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha integrato le tabelle meneghine (testo in calce), in particolare, sono stati previsti nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021). Infatti, per la liquidazione del danno in oggetto, le Tabelle di Milano, nella loro versione precedente, non seguivano la tecnica del punto, ma individuavano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva una significativa differenza. Ad esempio, per la morte del coniuge, era prevista una forbice che variava da circa da 168 mila euro a 336 mila euro e mancava l’indicazione di criteri determinati per stabilire quale importo liquidare. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, sotto questo profilo, le tabelle risultassero non conformi a diritto e non potessero essere impiegate nella liquidazione di tale posta di danno. Le Tabelle 2022 contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. L’integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l’obiettivo di «aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l’ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell’apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione».

Premessa: cosa sono le Tabelle di Milano

Le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Si tratta di un documento para-normativo (Cass. n. 12408/2011) che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso. Le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale. Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni. Infatti, la loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti. In altre parole, le tabelle mirano a fornire un’uniformità pecuniaria di base.

I principi espressi dalla Suprema Corte

La revisione delle tabelle meneghine per il 2022 è limitata all’introduzione di criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

A tal proposito, si ricorda che la Suprema Corte ha affermato quanto segue:

«In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).

Le Tabelle 2021 e il sistema a forbice

Per comprendere meglio le novità appena introdotte, è bene ricordare che le Tabelle di Milano del 2021 prevedevano un sistema a forbice, indicando un minimo e un massimo, per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Si ricorda che il danno in discorso consiste nella sofferenza patita per la perdita di una persona cara, che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita.

Tabelle di Milano 2021 – danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale

Rapporto di parentela

Valore base in €

Valore max in €

A favore di ciascun genitore per morte di un figlio

168.250,00

336.500,00

A favore del figlio per morte di un genitore

168.250,00

336.500,00

A favore del coniuge (non separato), della parte dell’unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto

168.250,00

336.500,00

A favore del fratello per morte di un fratello

24.350,00

146.120,00

A favore del nonno per morte di un nipote

24.350,00

146.120,00

Le Tabelle 2022 e i nuovi criteri di liquidazione

La nuova versione delle Tabelle, invece, fa riferimento al valore punto:

  • pari a 3.365,00 euro nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati,
  • pari a 1.461,20 euro nell’ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.

 

Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare 5 parametri:

a) l’età della vittima primaria,

b) l’età della vittima secondaria,

c) la convivenza tra le due,

d) la sopravvivenza di altri congiunti,

e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.

Inoltre, a quanto si legge nella relazione illustrativa, la distribuzione dei punti avviene:

  • “tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame”
  • “e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.

Liquidazione in caso di perdita di genitore, figlio, coniuge o assimilati

Le Tabelle 2021 prevedevano una forbice da 168.250,00 euro a 336.500,00 euro, invece, le Tabelle 2022 stabiliscono un “valore punto” di 3.365,00 euro. Il valore punto è stato ottenuto dividendo per cento l’importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 336.500,00/100.

Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia non superabile (“cap”) di € 336.500,00.

La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri indicati nel paragrafo precedente:

a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);

b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;

c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano; mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;

d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);

e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.

Alla fine, si sommano i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta e si ottiene il totale, poi si moltiplica il totale dei punti per il valore punto, giungendo così all’importo monetario.

Riassumendo, il totale monetario non può essere superiore a 336.500,00 euro, fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali. Inoltre, la presenza di contrasti tra le vittime (primaria e secondaria), o controversie giudiziarie o ancora violenze o reati commessi da una verso l’altra possono ridurre, fino ad azzerare, l’importo del risarcimento riconosciuto in base a tutti i punti della tabella.

Liquidazione in caso di perdita di fratello o nipote

Le tabelle 2021 prevedevano una forbice da 24.350,00 euro a 146.120,00 euro, invece, le tabelle 2022 stabiliscono un “valore punto” di 1.461,20 euro. Il valore punto è stato ottenuto dividendo per cento l’importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 146.120,00/100.

Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 116 con una soglia non superabile (“cap”) di 146.120,00 euro.

La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri indicati nel paragrafo precedente:

a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);

b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 20 punti come sopra;

c) convivenza: sono attribuiti 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano; mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale; 25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria; 30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria

d) sopravvivenza di altro congiunto al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);

e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.

Riassumendo, il totale monetario non può essere superiore a 146.120,00 euro, fatta salva la ricorrenza di circostanze eccezionali. Inoltre, la presenza di contrasti tra le vittime (primaria e secondaria), o controversie giudiziarie o ancora violenze o reati commessi da una verso l’altra possono ridurre, fino ad azzerare, l’importo del risarcimento riconosciuto in base a tutti i punti della tabella.

Il parametro e): qualità e intensità della relazione affettiva

L’ultimo dei cinque parametri in base ai quali stabilire il “punteggio” è quello che prevede l’attribuzione di punti più alta (sino a 30), si tratta del criterio della qualità e intensità della relazione affettiva. Vediamo brevemente come deve essere valutato.

Occorre considerare sia la sofferenza interiore patita, da provare anche presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale). A tal fine, bisogna valutare se effettuare la liquidazione di questo parametro con un unico importo oppure con somme distinte per ciascuna delle voci del danno non patrimoniale.

Per l’attribuzione dei punti, è necessario considerare sia le circostanze obiettive e che le ulteriori circostanze allegate e provate (anche in via presuntiva) facendo riferimento, ad esempio:

  • alle frequentazioni e/o ai contatti tra le parti (di persona, telefonici o telematici);
  • alla condivisione delle festività;
  • alla condivisione di vacanze;
  • alla condivisione attività lavorativa oppure hobby o sport,
  • all’attività di assistenza sanitaria/domestica:
  • all’agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
  • altri casi.

In tutte le succitate ipotesi occorre avere riguardo al livello di intensità (assente/sporadica/frequente/sempre). Ad esempio, nel caso della perdita di un genitore per un bambino di 5 anni, si presume che la relazione affettiva sia molto intensa, v’è indubbiamente convivenza e condivisione di tutte le attività quotidiane, oltre alla dipendenza della vittima secondaria (il bambino) da quella primaria (il genitore). In tale ipotesi, è possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro e), ossia 30.

Un esempio pratico

Per comprendere la nuova metodologia, può essere utile ricorrere ad un esempio.

Poniamo il caso di una madre di 45 anni che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento per la morte del figlio di 15 anni con lei convivente con 2 superstiti del nucleo familiare primario del de cuius.

Ricordiamo che il valore punto è pari a 3.365,00 euro e analizziamo i vari parametri:

a) età della vittima primaria, 26 punti

b) età della vittima secondaria, 20 punti

c) convivenza, 16 punti,

d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: 12 punti

e) qualità è intensità della relazione affettiva: qui i punti possono variare da 0 (minimo) a 15 (medio) a 30 (massimo)

Quindi:

  • il risarcimento minimo sarà di circa 249 mila euro, ossia 74 punti per il valore punto di 3.365 euro. I 74 punti si ottengono sommando i punti di tutte le lettere da a) a e) (26+20+16+12+0)
  • il risarcimento medio sarà di circa 299 mila euro, ossia 89 punti per il valore punto di 3.365 euro. Gli 89 punti si ottengono sommando i punti di tutte le lettere da a) a e), (26+20+16+12+15)
  • il risarcimento massimo sarà di circa 349 mila euro, ma il “cap” (soglia non superabile) è di 336.500,00 euro. I punti raggiunti in questo caso sono 104 (26+20+16+12+30)

Una tabella aiuterà a comprendere meglio.

Parametri

Esempio

Minimo

Medio

Massimo

a) Età vittima primaria

15 anni

26

26

26

b) Età vittima secondaria 

45 anni

20

20

20

c) Convivenza

Sì

16

16

16

d) Sopravvissuti del nucleo familiare

2

12

12

12

e) Qualità e intensità della relazione affettiva

 

0

15

30

 

 

 

 

 

 

TOTALE PUNTI

74

89

104

 

TOTALE IMPORTO

€ 249.000

€ 299.485

€ 349.960

ma il “cap”

è di

€ 336.500

L’esempio di cui sopra è contenuto nel primo dei due allegati alle tabelle (alla cui lettura si rinvia):

  • esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio (allegato 1);
  • domande e risposte sulle tabelle milanesi integrate a punti (allegato 2).

 

 

Fonte https://www.altalex.com