L’art. 81 bis c. 3 disp. att. c.p.c. non prevede un generalizzato legittimo impedimento dell’avvocato e non può essere invocato per ottenere la sospensione dei termini per proporre impugnazione.
Un avvocato presenta appello per conto del cliente ma l’atto viene dichiarato tardivo. Il legale chiede la rimessione in termini invocando il legittimo impedimento derivante dall’affidamento preadottivo di un minore e invocando l’applicazione dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c. Il terzo comma della norma, introdotto nel 2017, equipara alla gravidanza l’adozione e l’affidamento, stabilendo che il giudice debba tenere conto di tali condizioni nella definizione del calendario del processo e nella concessione (o meno) di proroghe.
La mentovata disposizione introduce un generalizzato legittimo impedimento per l’avvocato, invocabile in ogni stato e grado del processo?
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 14 agosto 2023, n. 24631 (testo in calce), risponde negativamente e chiarisce che l’art. 81 bis disp. att. c.p.c. «non prevede un generalizzato legittimo impedimento dell’avvocato ma contiene una disciplina che ha valenza esclusivamente endoprocedimentale, con la conseguenza che la previsione non può essere invocata per ottenere la sospensione dei termini per proporre impugnazione».
In relazione al termine per impugnare, opera la norma generale sulla rimessione in termini (art. 153 c. 2 c.p.c.) a mente della quale la parte può essere rimessa in termini purché dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa non imputabile da intendersi come impedimento assoluto al compimento dell’atto.
La vicenda
Un avvocato propone appello contro la sentenza del tribunale dei minorenni con cui viene dichiarata l’adottabilità di due minori. La Corte d’Appello dichiara inammissibile il gravame in quanto tardivo. Infatti:
- la sentenza di primo grado è stata notificata in data 22.12.2020,
- il ricorso in appello è stato depositato in data 22.01.2021,
- mentre il termine di 30 giorni è spirato il 21.01.2021.
Il legale presenta un’istanza di rimessione in termini contestualmente al deposito del ricorso sostenendo di essere stata impossibilitata ad osservare il termine a causa di un legittimo impedimento consistente nell’abbinamento preliminare dell’affidamento preadottivo di un minore situato in una regione diversa dalla sua. L’avvocato motiva la propria istanza facendo riferimento all’art. 81 bis disp. att. c.p.c. ma il giudice del gravame la rigetta. Infatti, l’impegno addotto dalla professionista non è equiparabile alla gravidanza e non comporta un impedimento assoluto; inoltre, il mentovato art. 81 bis disp. att. c.p.c. riguarda il calendario del processo e non è applicabile ad una richiesta di rimessione in termini con riferimento ad un termine a pena di decadenza. Infine, la rimessione postula la presenza di una causa non imputabile e non già la mera impossibilità relativa; l’avvocato, invece, non ha allegato né l’assolutezza dell’impedimento né la sua non imputabilità.
Si giunge così in Cassazione.
Premessa: calendario del processo, gravidanza, adozione e affidamento
La disposizione sul calendario del processo (art. 81 bis disp. att. c.p.c.), al terzo comma, dispone che, quando il difensore documenta il proprio stato di
- gravidanza,
- adozione nazionale e internazionale,
- affidamento del minore,
il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto:
- nel caso di gravidanza, del periodo compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi,
- nel caso di adozione e affidamento, dei periodi previsti dall’art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d. lgs. 151/2001).
Si ricorda che il terzo comma dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c. è stato inserito dalla legge 205/2017 (art. 1 comma 465).
È onere del ricorrente impugnare tutte le rationes decidendi
La ricorrente invoca l’art. 81 bis disp. att. c.p.c. ritenendo che la disposizione offra una pregnante tutela alla donna impegnata nella professione forense e che sia applicabile al caso di specie. Infatti, secondo le difese svolte dalla donna, era operante e sussistente il legittimo impedimento per i 2 mesi precedenti all’inserimento del minore nella famiglia e per i 3 mesi successivi, dovendosi equiparare l’affidamento preadottivo al parto. In difetto, la ricorrente chiede di sollevare una questione di legittimità costituzionale della succitata disposizione del codice di rito per violazione degli artt. 3, 4, 31 e 24 Cost., nella misura in cui non consente la sospensione dei termini e non riconosce il legittimo impedimento nei due mesi prima dell’affidamento preadottivo allorché la madre sia impegnata nell’accudimento del minore.
Gli ermellini ritengono che non si possa prospettare una questione di legittimità costituzionale sull’art. 81 bis disp. att. c.p.c. atteso che si tratta di mancata previsione di norme che costituiscono espressione di scelte discrezionali del legislatore.
I giudici di legittimità, inoltre, considerano inammissibile il motivo di ricorso, infatti, la decisione gravata si fonda su distinte rationes decidendi, ciascuna sufficiente a fondare la decisione, pertanto, è onere del ricorrente impugnarle tutte a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. 17182/2020; Cass. 10815/2019).
Nel caso in esame, il giudice del gravame ha motivato la declaratoria d’inammissibilità dell’appello su tre argomentazioni:
a) l’impegno addotto dalla istante non è equiparabile alla gravidanza ex art. 81 bis disp. att. c.p.c. e non rappresenta un impedimento assoluto;
b) la disposizione di cui sopra menziona lo stato di gravidanza con riferimento al calendario del processo e non alla rimessione in termini a seguito della scadenza di un termine perentorio,
c) ai fini della rimessione occorre che l’impedimento sia non imputabile e assoluto, non essendo sufficiente la mera difficoltà, ma l’istante non ha provato tali elementi.
La ricorrente ha contestato due delle tre argomentazioni (sub a) e sub c) ma non quella secondo cui la norma riguarda solo il calendario del processo e non la rimessione in termini (sub b).
Gli ermellini, pur considerando inammissibile il ricorso, ritengono che sussistano le ragioni per l’enunciazione di un principio di diritto in relazione alla portata applicativa della disposizione invocata dalla ricorrente.
La norma invocata riguarda il calendario del processo e non i termini per impugnare
La Suprema Corte ricorda che la disposizione invocata dalla ricorrente è estremamente dettagliata. Innanzitutto, riguarda un processo già instaurato e viene attribuito rilievo
- alla nascita,
- all’affidamento,
- all’adozione
di un minore da parte dell’avvocato al momento della formazione
- del calendario del processo,
- della concessione della proroga delle scadenze in esso indicate.
Non è previsto un generalizzato legittimo impedimento per il difensore che si trovi nelle condizioni di cui sopra, infatti, la disposizione si limita a stabilire che il giudice debba tenere conto di esse nella calendarizzazione o nella concessione (o meno) di proroghe. L’applicazione della norma è limitata alla fase istruttoria della causa in cui avviene la “pianificazione” delle attività. In conclusione, la norma ha valore endoprocedimentale e non riguarda i termini per l’impugnazione.
Per la rimessione in termini l’impedimento deve essere non imputabile e assoluto
Chiarito che l’art. 81 bis disp. att. c.p.c. non è applicabile nel caso del termine per l’impugnazione, viene in rilievo l’art. 153 c. 2 c.c. in materia di rimessione in termini. La parte può chiedere al giudice di essere rimessa nei termini provando di essere incorsa nella decadenza per una causa a lei non imputabile e deve trattarsi di un impedimento assoluto al compimento dell’atto. Non è sufficiente una impossibilità relativa, né una mera difficoltà; inoltre, l’impedimento assoluto deve essere in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza.
Di recente, i giudici di legittimità hanno escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, a causa di un virus che ha criptato i dati ed impedito l’accesso all’account di posta elettronica – non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata – sia riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell’assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell’impugnazione (Cass. 19384/2023).
Conclusioni: il principio di diritto
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e i giudici, ai sensi dell’art. 363 c. 3 c.p.c., enunciano il seguente principio di diritto:
-
«In materia di termini processuali, la disposizione dell’art. 81 bis, comma 3, disp. att. c.c., introdotta dall’art. 1, comma 465, l. n. 205 del 2017, nel dare rilevanza, ai fini della fissazione del calendario del processo, al documentato stato di gravidanza del difensore (cui ha equiparato l’adozione nazionale e internazionale ed anche l’affidamento del minore), non prevede un generalizzato legittimo impedimento dell’avvocato ma contiene una disciplina che ha valenza esclusivamente endoprocedimentale, con la conseguenza che la previsione non può essere invocata per ottenere la sospensione dei termini per proporre impugnazione, in relazione ai quali opera comunque la rimessione in termini, in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 153, comma 2, c.p.c.”»








