Se l’assicuratore è tenuto al pagamento dell’intero massimale e non adempie nei termini di legge le conseguenze della sua mora non restano contenute nel limite del massimale
L’assicuratore, nella propria attività, deve osservare l’obbligo di diligenza, in quanto la sua condotta negligente potrebbe pregiudicare l’assicurato, si pensi all’ipotesi scolastica in cui rifiuti colposamente un’offerta transattiva vantaggiosa. Nel caso di una “cattiva gestione” degli interessi dell’assicurato si parla di mala gestio propria, che può comportare, come conseguenza, l’obbligo per l’assicuratore di pagare somme eccedenti il massimale sia a titolo di interessi sia a titolo di capitale.
Da questa va tenuta distinta la mala gestio impropria, definizione convenzionale con cui spesso si indica la mora debendi dell’assicuratore. Essa riguarda il rapporto con il danneggiato (e non con l’assicurato come la mala gestio propria) e nell’ambito di tale rapporto l’assicuratore assume la veste di debitore (e non di mandatario o gestore di affari altrui). La mora dell’assicuratore consiste nel colpevole ritardo nell’adempimento dell’obbligazione indennitaria e, per comprenderne gli effetti, occorre distinguere due ipotesi.
- Se l’assicuratore deve corrispondere un risarcimento nei limiti del massimale, la mora resta “assorbita” in quella dell’assicurato, in altre parole, l’assicuratore è tenuto a versare al danneggiato il medesimo risarcimento dovuto dall’assicurato, sia a titolo di capitale, sia a titolo di interessi.
- Nel caso in cui l’assicuratore sia in mora nel pagamento dell’intero massimale e non adempia nei termini di legge, non può pretendere che le conseguenze della sua mora siano comprese nel limite del massimale. Pertanto, egli risponde oltre il massimale ma solo a titolo di interessi o maggior danno (ex art. 1224 c.c.) e mai a titolo di capitale.
Così ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza del 21 agosto 2023, n. 24893 (testo in calce) confermando la propria giurisprudenza in materia (Cass. 28811/2019; Cass. 4668/2022; Cass. 8676/2022).
La vicenda
Nel 2004, un’auto non identificata e altri due veicoli rimangono coinvolti in un incidente stradale. La prima autovettura (una Fiat) e la seconda (una BMW) trasportano entrambe un passeggero. In conseguenza del sinistro, perdono la vita il passeggero trasportato sulla Fiat e il conducente; mentre rimangono feriti il proprietario della BMW e il suo passeggero. In primo grado, viene esclusa qualsiasi responsabilità in capo al proprietario della BMW, invece, viene attribuita la responsabilità:
- per il 55% al veicolo rimasto ignoto e, per esso, alla compagnia designata,
- per il 45% al conducente della Fiat e, per esso, alla sua assicurazione.
Per quanto qui di interesse1, la compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada e l’assicurazione del veicolo Fiat sono condannate al pagamento del capitale rivalutato e degli interessi compensativi sul capitale rivalutato a favore del proprietario della BMW e del passeggero. Nella liquidazione del risarcimento, il giudice di merito rileva che il massimale è capiente quanto al capitale, mentre il limite del massimale non opera per gli interessi di mora, perché questi ultimi rappresentano un debito proprio dell’assicuratore. La compagnia assicurativa designata – che è anche la stessa impresa assicuratrice del proprietario della Fiat – impugna la decisione di prime cure, ritenendo di essere stata condannata a pagare tutti i danneggiati per una somma che eccede il massimale di oltre 100 mila euro. La Corte d’Appello, pur confermando che il danno da mora non sia soggetto al limite del massimale, accoglie parzialmente il gravame, in quanto la condanna risulta eccedente il massimale ma di soli 22 mila euro (e non di oltre 100 mila come dedotto dall’appellante). Per giungere a tale conclusione, il giudice del gravame:
- ha devalutato all’epoca del fatto (2004) sia i risarcimenti liquidati dal tribunale al netto degli acconti sia gli acconti pagati dall’impresa designata,
- ha sommato i risarcimenti e gli acconti di cui sopra,
- infine, ha ridotto i risarcimenti in misura proporzionale al massimale (all’epoca dei fatti i risarcimenti dovuti dall’impresa designata erano pari circa 797 mila euro a fronte di un massimale di 774 mila euro).
Si giunge così in Cassazione.
L’errore di calcolo non è un vizio logico: motivo di ricorso inammissibile
L’impresa designata lamenta che la sentenza gravata abbia errato nel calcolo della ripartizione del massimale tra i danneggiati. In particolare, la Corte d’Appello nel determinare il risarcimento dovuto ai feriti (il proprietario della BMW e il passeggero) ha sommato il credito liquidato dal Tribunale con l’acconto da essi ricevuto nel 2007, in tal modo il credito è risultato maggiore e la quota di massimale ad essi attribuita è risultata maggiorata.
La Suprema Corte considera la doglianza inammissibile, in quanto diretta a contestare un errore di calcolo. L’errore censurato dalla ricorrente consisterebbe nell’aver sommato – e non sottratto – gli acconti ricevuti. Quindi, la censura riguarda un errore di calcolo e non di un vizio logico che, in quanto tale, trova rimedio tramite la procedura di correzione degli errori materiali (art. 287 c.p.c.) oppure, nel caso in cui la procedura non sia esperibile, tramite la revocazione (Cass. 2651/1966;
Cass.12845/2005).
Oltre a quanto detto, il motivo è inammissibile anche per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. Infatti, la compagnia assicuratrice è stata condannata sia come impresa designata sia come assicuratrice del veicolo antagonista (la Fiat). Questa duplicità di veste, però, non comporta una duplicità del soggetto pagatore, che resta lo stesso e che risponde dell’obbligazione con il proprio patrimonio. Pertanto, se diminuisce il debito dell’assicurazione come impresa designata, aumenta quello che deve corrispondere come compagnia del veicolo antagonista. Infatti, «data una obbligazione di “100”, sarebbe irrilevante per la società debitrice pagarne “20” quale impresa designata e “80” quale assicuratore del corresponsabile, piuttosto che il contrario».
Come suddividere il massimale incapiente tra i danneggiati
I giudici di legittimità, pur considerando la censura inammissibile sotto molteplici profili, rilevano che il motivo di ricorso resta comunque infondato. Infatti, la ricorrente pare confondere due operazioni diverse: quella per valutare la capienza del massimale e quella per dividere il massimale incapiente tra i danneggiati.
- L’operazione per stabilire la capienza del massimale consiste nel sommare tutti i danni cagionati dal sinistro espressi in valori monetari uniformi;
- mentre l’operazione per ripartire il massimale incapiente tra i vari danneggiati applica la regola proporzionale, ossia occorre moltiplicare per il massimale il danno patito dal singolo danneggiato e dividere il risultato per l’importo complessivo di tutti i danni cagionati dall’incidente.
Nel caso di specie, i danneggiati hanno incassato un acconto prima della sentenza di primo grado, per questo il Tribunale ha liquidato i danni al netto di tali acconti. Dunque, il giudice del gravame, per ricostruire l’importo complessivo dei risarcimenti dovuti dalla compagnia, ha correttamente sommato il danno liquidato in primo grado con gli acconti percepiti. Tale sommatoria rappresenta il complessivo credito risarcitorio spettante ai danneggiati.
Mala gestio propria e impropria: differenze e conseguenze
La ricorrente lamenta che la sentenza gravata abbia ritenuto sussistente la sua responsabilità per mala gestio impropria nei confronti dei danneggiati.
Sul punto, gli ermellini chiariscono che, nella prassi, la mora debendi dell’assicuratore verso il terzo danneggiato – ossia il colpevole ritardo nell’adempimento dell’obbligazione indennitaria – è spesso chiamata “mala gestio impropria”. Preme precisare che:
a) la mala gestio (propria) dell’assicuratore è l’inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza scaturenti dal contratto di assicurazione e rappresenta l’inadempimento di un’obbligazione di fare;
b) la mora debendi (convenzionalmente chiamata “mala gestio impropria”) consiste nel ritardo nell’adempimento dell’obbligazione indennitaria ed è l’effetto dell’inadempimento di un’obbligazione di dare.
La malaccorta gestione dell’interesse altrui (sub a) è concepibile nel rapporto contrattuale che lega l’assicurato e l’assicuratore. L’assicuratore della responsabilità civile è tenuto a salvaguardare gli interessi dell’assicurato, in ossequio al dovere di uberrima bona fides (ossia, di estrema buona fede). Egli deve comportarsi in modo da evitare che l’assicurato subisca conseguenze pregiudizievoli a causa delle proprie scelte negligenti nella gestione del sinistro. Pertanto, l’assicuratore che incorra in mala gestio (propria) degli interessi dell’assicurato può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale2:
- non solo a titolo di interessi
- ma anche a titolo di capitale.
Invece, nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato (sub b), il primo assume la veste di debitore verso il secondo (e non di mandatario o gestore di affari altrui), pertanto, le conseguenze che ne derivano sono quelle previste dall’art. 1224 c.c. L’assicuratore è tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale:
- solo a titolo di interessi o maggior danno,
- mai a titolo di capitale.
Il maggior danno (ex art. 1224 c. 2 c.c.) può essere ritenuto sussistente in via presuntiva dal giudice – salvo prova contraria fornita dal debitore – «in tutti i casi in cui nel tempo della mora il saggio di rendimento medio dei BOT di durata annuale sia stato superiore al saggio legale medio degli interessi» (Cass. SS. UU. 19499/2008).
Assicuratore tenuto al pagamento dell’intero massimale: sopporta gli effetti della mora senza limiti
L’assicuratore della r.c.a. è debitore in via diretta di una obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato (art. 144 Cod. Ass.). La suddetta obbligazione, nel caso di morte o lesioni personali causate da persona assicurata da una impresa assicuratrice in bonis, deve essere adempiuta nel termine di 90 giorni decorrenti da quando la vittima ha richiesto per iscritto il risarcimento (art. 148 Cod. Ass.). L’impresa designata è costituita in mora ope legis allo scadere del medesimo termine decorso il quale l’assicuratore della r.c.a. va incontro agli effetti della mora, salvo che dimostri la non imputabilità del ritardo (Cass. 28811/2019).
Nel caso in esame, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità:
- «quando l’assicuratore della r.c.a. sia tenuto al pagamento dell’intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non può (…) più pretendere che le conseguenze della (sua) mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite, infatti, concerne una garanzia per fatto altrui, e cioè il risarcimento del danno causato dall’assicurato. Ma se l’assicuratore della r.c.a. debba versare alla vittima l’intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell’assicurato. Pertanto, (…) l’assicuratore in mora nel pagamento dell’intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta» (Cass. 8676/2022)
In altre parole, l’assicuratore della r.c.a., che debba versare al danneggiato l’intero massimale e non provveda nei termini di legge, dovrà sopportare le conseguenze del suo ritardo, atteso che esse sono imputabili a lui e non all’assicurato.
Gli effetti della mora debendi dell’assicuratore r.c.a.
Per completezza espositiva, si ricorda che la mora debendi dell’assicuratore r.c.a. nei confronti della vittima di un sinistro stradale può avere conseguenze diverse a seconda che il massimale assicurato sia capiente o incapiente:
- se il debito è inferiore al massimale, la mora dell’assicuratore «è giuridicamente insignificante, perché resta assorbita dalla mora dell’assicurato», in altre parole, l’assicuratore è tenuto a pagare gli stessi interessi compensativi dovuti dal responsabile (ex art. 1219 c.c.) calcolati al saggio e sul montante stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità («un tasso equitativamente scelto dal giudice in considerazione delle peculiarità del caso, applicato sulla semisomma tra credito espresso in moneta dell’epoca dell’illecito, e credito rivalutato all’epoca della decisione» Cass. SS.UU. 1712/1995). Si ricorda che l’assicurato, autore del fatto illecito, è tenuto al pagamento degli interessi compensativi di mora – ossia gli interessi che compensano il mancato tempestivo ottenimento del risarcimento del danno – i quali costituiscono una delle voci del risarcimento spettante al terzo.
- Invece, qualora il massimale risulti incapiente rispetto al danno provocato e, quindi, l’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato abbia per oggetto l’intero massimale, trattandosi di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, che forma oggetto d’una obbligazione di valuta, in caso di inadempimento, l’assicuratore è tenuto al pagamento degli interessi legali dal giorno della mora, ed eventualmente al pagamento del maggior danno di cui all’art. 1224 c. 2 c.c.
La mora espone il debitore all’obbligo di pagare gli interessi moratori (art. 1224 c. 1 c.c.), il maggior danno (art. 1224 c. 2 c.c.) o gli interessi compensativi (Cass. SS. UU. 1712/1995), a seconda che il debito abbia ad oggetto una obbligazione di valuta o di valore. A tal fine giova ricordare che «l’obbligazione dell’assicuratore della r.c.a., la quale è una obbligazione di valuta, fino a quando non supera il massimale “si comporta” come una obbligazione di valore per quanto attiene le conseguenze della mora» (Cass. 28811/2019).
Conclusioni: il principio di autoresponsabilità
Qualora il danno provocato dall’assicurato ecceda il massimale, l’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato ha per oggetto l’intero massimale, vale a dire, una somma certa, liquida ed esigibile, pertanto, si tratta di un’obbligazione di valuta. Gli effetti della mora, in tale circostanza, consistono nel pagamento degli interessi moratori, nel maggior danno ove dimostrato (art. 1224 c.c.) e le conseguenze della mora non restano contenute nel limite del massimale. L’assicuratore in ritardo nel pagamento dell’intero massimale è tenuto a sopportare gli effetti della mora senza limiti (ossia oltre il massimale), dal momento che le conseguenze del ritardo non derivano dal fatto illecito dell’assicurato ma dall’inadempimento dell’assicuratore (Cass. 22054/2017; Cass. 2525/1998; Cass. 6356/1980). Ciò in virtù del principio di autoresponsabilità, in base al quale ciascuno sopporta le conseguenze giuridiche delle proprie azioni ed omissioni.
In conclusione, il ricorso viene rigettato e la compagnia assicuratrice condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità oltre al oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002.
NOTE
[1] Nel 2007, dal complesso quadro su descritto si sviluppano diverse azioni giudiziarie:
- gli eredi dei soggetti che hanno perso la vita nell’incidente chiedono il risarcimento del danno al proprietario della BMW e alla sua compagnia assicurativa;
- il proprietario della BMW, a sua volta, evoca in giudizio il proprietario della Fiat, la sua assicurazione e la compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
- il passeggero della BMW chiede il risarcimento del danno a tutti e due i proprietari dei veicoli coinvolti, ai loro assicuratori e all’impresa designata.
[2] Per comprenderne la ragione, basti pensare a questo esempio paradigmatico: l’assicuratore rifiuta per colpa una proposta transattiva vantaggiosa, avanzata dal danneggiato e contenuta nei limiti del massimale, in tal modo lascia l’assicurato esposto alla pretesa del danneggiato per la quota del credito risarcitorio eccedente rispetto al limite del massimale.
Fonte: https://www.altalex.com








