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Azione di ripetizione dell’indebito contro la banca: è necessaria la continuità degli estratti conto?

La mancanza di una minima parte delle movimentazioni non impedisce di poter definire il saldo in base agli estratti prodotti fino a una certa data e, con minimo intervallo, da una certa data in poi.

Nel lontano 1978 una società apre un conto corrente con apertura di credito (il cosiddetto “fido”). Una volta chiuso il rapporto, la correntista agisce contro la banca al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato in forza di pattuizioni illegittime (come la commissione di massimo scoperto, gli interessi anatocistici et similia). La società produce tutti gli estratti conto dal 1987 al 1996, salvo l’ultimo semestre di tale anno, e dal 1997 alla fine del rapporto. I giudici di merito ritengono che sia fondamentale la continuità degli estratti conto per accertare il saldo e, quindi, fanno decorrere il calcolo dal 1997 in avanti, poiché solo da allora si registra la continuità degli estratti conto, con una rilevante differenza sotto il profilo del quantum. In particolare, il correntista aveva chiesto ed ottenuto un ordine di esibizione nei confronti dell’istituto di credito, al fine di ottenere i documenti mancanti ma essa non vi aveva ottemperato.

L’inosservanza all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte della banca può valere come argomento di prova con riferimento ai dati contabili mancanti?

La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 8 aprile 2024, n. 9214 (testo in calce), risponde affermativamente. Innanzitutto, ricorda che il correntista ha diritto di ottenere la documentazione bancaria degli ultimi 10 anni (ex art. 119 c. 4 TUB). Tale diritto può essere esercitato in sede giudiziale ma prima è necessario che sia stata formulata una richiesta all’istituto di credito e che siano decorsi 90 giorni senza che quest’ultimo abbia adempito, dopodiché è possibile chiedere l’ordine di esibizione. Infatti, l’esibizione documentale può essere disposta solo allorché il richiedente non disponga di nessun’altra modalità per accedere ai relativi documenti, pertanto, non può avere luogo quando il cliente avrebbe potuto richiedere la documentazione direttamente alla banca e non lo abbia fatto. Ciò premesso, secondo gli ermellini, il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione l’inottemperanza dell’istituto di credito all’ordine ex art. 210 c.p.c., giacché «all’individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali e anche gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista o dalla banca».

La vicenda

Una società conveniva in giudizio un istituto di credito al fine di ottenere la condanna alla ripetizione delle somme da quest’ultimo indebitamente percepite in relazione al contratto di conto corrente affidato risalente al 1978. In particolare, la correntista sosteneva che fossero state applicate delle clausole contrattuali illegittime con riferimento alla determinazione del tasso di interesse con rinvio agli usi su piazza, alla capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici, alla commissione di massimo scoperto e alla illegittima postergazione di valute su accrediti. In seguito alla CTU, il Tribunale accoglieva la domanda nella misura di soli 5 mila euro poiché mancava la produzione degli estratti conto dal 1978 (ossia dall’inizio del rapporto) al 1986 e di un semestre del 1996. La banca non aveva dato seguito all’ordine di esibizione e da tale inottemperanza non potevano trarsi argomenti di prova (ex art. 116 c.p.c.) trattandosi di dati contabili. Per questa ragione, il calcolo del CTU poteva operare solo a far data dal 1997 alla chiusura del conto, poiché solo da allora erano stati prodotti con continuità tutti gli estratti conto.

Si giunge così in Cassazione.

Ricalcolo del saldo del conto: occorre la continuità degli estratti conto?

La società correntista contesta la sentenza gravata laddove afferma che per il ricalcolo del saldo del conto corrente sia necessaria la continuità degli estratti conto, a partire dal più risalente sino alla chiusura del rapporto. Secondo i giudici di merito, in caso di azione di ripetizione dell’indebito, la continuità degli estratti garantisce l’esattezza della determinazione della somma dovuta.

La Suprema Corte ritiene di non condividere tale ricostruzione in quanto «minata da un formalismo inaccettabile a fronte della specificità del caso concreto». Infatti, il correntista aveva prodotto tutti gli estratti conto dal gennaio 1987 al marzo 1996 e poi dal gennaio 1997 alla chiusura del rapporto. Pertanto, risultava mancante un solo semestre (dall’aprile 1996 al dicembre dello stesso anno).

Inoltre, la società correntista aveva chiesto ed ottenuto un ordine di esibizione con riguardo agli estratti conto mancanti ma la banca non aveva adempiuto. In ragione di ciò, la società aveva domandato che del comportamento della banca si tenesse conto ex art. 116 c.p.c. ma il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero trarsi argomenti di prova in relazione a dati contabili.

Ordine di esibizione alla banca: prima è necessaria la richiesta

Il correntista ha diritto di ottenere a proprie spese una copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere, compresi gli estratti conto. L’art. 119 c. 4 TUB dispone quanto segue:

  • “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”

La norma non cita espressamente gli estratti conto ma, secondo la giurisprudenza (Cass. 11733/1999; Cass. 12093/2001; Cass. 15669/2007; Cass. 24641/2021), si riferisce anche ad essi. Infatti:

  • la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente (ex art. 119 c. 2 TUB),
  • il cliente (o chi per lui) ha diritto di ottenere copia degli estratti conto che la banca gli abbia periodicamente trasmesso (art. 119 c. 4 TUB).

Il diritto del cliente alla documentazione può essere esercitato in sede giudiziale tramite l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Il giudice, su istanza di parte, può ordinare alla controparte – in questo caso alla banca – o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo. L’esercizio del diritto di ottenere la documentazione può avvenire in sede giudiziale a patto che il correntista abbia in precedenza effettuato una richiesta alla banca ed essa non vi abbia ottemperato (Cass. 24641/2021; Cass. 9082/2023). La richiesta non deve essere necessariamente stragiudiziale, in quanto la legge non lo prevede (Cass. 23861/2022), ma è necessario che siano decorsi 90 giorni senza che l’istituto di credito abbia dato seguito alla richiesta.

La ratio della disposizione consiste nel garantire il principio di trasparenza dell’attività bancaria diretto a rendere intellegibile al cliente il funzionamento del rapporto con la banca. La trasparenza, quindi, è diretta alla piena conoscenza, da parte del correntista, del rapporto bancario in essere e dei costi associati:

  • sia prima della conclusione del contratto, ossia nella fase precontrattuale (art. 116 TUB),
  • sia in fase di stipulazione del contratto (art. 117 TUB),
  • e, infine, durante la sua esecuzione (artt. 118 e 119 TUB).

Il diritto del cliente ad ottenere la documentazione è un diritto potestativo che trae fondamento dal contratto concluso con la banca. (Sul limite decennale del diritto alla copia degli estratti si veda la decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) del 3 maggio 2022 n. 6887).

Azione di ripetizione dell’indebito: estratti conto e altra documentazione

La sentenza impugnata ha rilevato come il correntista avrebbe potuto munirsi degli estratti conto mancanti avvalendosi del succitato diritto ex art. 119 TUB prima del giudizio e, secondo la banca, su tale punto si è formato il giudicato.

La Suprema Corte respinge la censura, sostenendo che l’affermazione di cui sopra non abbia natura decisoria. Infatti, «la funzione decisoria non si rinviene rispetto a un ordine di esibizione che alla fine è stato impartito (e peraltro, nel concreto, anche correttamente)».

Gli ermellini precisano che, in caso di azione di ripetizione dell’indebito, nei rapporti di conto corrente, il dato di partenza per il ricalcolo del saldo è il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti. Ciò vale:

  • quando il correntista ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici,
  • e soprattutto “quando non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili)”.

In caso di azione di ripetizione dell’indebito, grava sul cliente l’onere di produrre gli estratti conto ex art. 2697 c.c. Infatti, tale produzione prova i fatti principali e costitutivi della pretesa azionata, ossia:

  • i pagamenti indebiti
  • e, di conseguenza, quanto riscosso senza titolo dalla banca.

Il calcolo della somma da depurare dalle poste indebite può avvenire a partire dal primo estratto prodotto, e così via per i periodi successivi. Tuttavia, la produzione degli estratti non costituisce una “prova legale esclusiva” e, nel caso in cui il cliente non produca tutti gli estratti conto, è possibile ricostruire il quadro contabile tramite:

  • le contabili bancarie riferite alle singole operazioni,
  • oppure le risultanze delle scritture contabili a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., (ma non l’estratto notarile delle stesse da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10692/2007 e Cass. 23974/2010).

Per elaborare i dati di cui sopra, il giudice può avvalersi di un consulente d’ufficio al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 14074/2018, Cass. 5091/2016, Cass. 31187/2018; Cass. 11543/2019). Infine, come vedremo nel paragrafo successivo, rilevano la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Riassumendo, l’incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente su cui grava l’onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. 37800/2022).

Inottemperanza all’ordine di esibizione: è argomento di prova

Dopo che sia stata accertata l’invalidità di alcune clausole (come l’esistenza di pratiche anatocistiche vietate) la rideterminazione del saldo deve avvenire con la produzione in giudizio dei relativi estratti conto a partire dall’apertura del rapporto. Tuttavia, all’individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove e anche gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale della banca o del correntista (Cass. 9526/2019).

Alla luce di quanto sopra esposto, l’affermazione della sentenza gravata secondo cui l’art. 116 c.p.c. non consente di considerare come conosciuti dei dati contabili mancanti integra un errore di diritto. Come ricordato, l’incompletezza della produzione degli estratti conto si ripercuote sull’attore-correntista, il quale è gravato dall’onere di provare di pagamenti indebiti. Nondimeno, si “parte” sempre dal saldo a debito risultante dal primo estratto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti. Il giudice deve valutare la condotta delle parti e la mancata documentazione di una parte minima delle movimentazioni – un semestre, nel nostro caso – «non esclude una possibile definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti prodotti fino a una certa data e, con minimo intervallo, da una certa data in poi».

Conclusioni: accolto il ricorso del correntista

Secondo i giudici di legittimità, è possibile effettuare un accertamento del saldo di conto corrente anche in assenza delle movimentazioni del periodo non documentato. Infatti, una volta accertata la condotta contra legem della banca (come la presenza di interessi anatocistici a carico del correntista, la non debenza della commissione di massimo scoperto e il non corretto calcolo dei giorni di valuta), l’accertamento del dare e avere può avvenire con tutti i mezzi di prova ulteriori – rispetto alla produzione degli estratti conto – che risultino idonei a fornire le indicazioni necessarie (Cass. 1763/2024).

In conclusione, la Suprema Corte accoglie il ricorso principale del correntista e rigetta quello incidentale della banca, cassa la sentenza gravata e rinvia alla corte d’appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2024/05/03/azione-ripetizione-indebito-contro-banca-necessaria-continuita-estratti-conto