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Danno cagionato da animale: titoli di responsabilità e poteri di valutazione del giudice

La responsabilità per danni causati da animali ex art. 2052 c.c. incombe a titolo oggettivo e in via alternativa sul proprietario o su chi si serve dell’animale.

La responsabilità oggettiva per danni cagionati da animali, prevista dall’art. 2052 c.c., può incombere alternativamente sul proprietario o su chi si serve dell’animale per il periodo in cui l’ha in uso.

Ciò non impedisce, tuttavia, che dell’azione dell’animale possa rispondere anche un altro soggetto, svincolato da un rapporto di custodia; in tal caso si avrà un’ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., che presuppone l’accertamento del dolo o della colpa e può concorrere con quella dell’art. 2052 c.c.

Nell’ipotesi di danno cagionato da animali è dunque astrattamente possibile ravvisare il concorso di responsabilità ove i titoli della responsabilità stessa siano diversi.

Questi, in estrema sintesi, i principi ribaditi dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 17307/2024 (testo in calce).

Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale sul tema, la Corte ha altresì specificato che, in riferimento alla necessità di stabilire se una domanda giudiziale debba decidersi applicando l’art. 2043 o l’art. 2052 c.c., la questione attiene alla corretta individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio jura novit curia, per cui è sempre consentito al giudice, anche in sede di legittimità, valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, quale norma applicare.

Il caso

Un uomo si recava presso un caseificio per fare acquisti e veniva aggredito da un cane di taglia grande, posto a guardia dell’attività e tenuto alla catena, ma in modo tale da poter comunque raggiungere gli avventori.

L’uomo riportava lesioni e conveniva in giudizio il padrone del cane e il caseificio, chiedendone la condanna in solido, ex art. 2052 c.c.: il primo in quanto proprietario dell’animale, il secondo perché lo utilizzava a guardia dell’esercizio commerciale, ovvero perché comunque responsabile ex art. 2043 c.c., per aver tenuto il cane in custodia in violazione delle comuni regole di prudenza.

Il Tribunale ravvisava la responsabilità concorrente dei convenuti – del padrone del cane ex art. 2052 c.c. e del caseificio ex art. 2051 c.c. – e li condannava in solido al risarcimento dei danni.

La sentenza veniva appellata dal solo caseificio e parzialmente riformata. Dopo aver contestato la qualificazione giuridica della domanda attorea operata dal Tribunale, la Corte d’Appello de L’Aquila escludeva infatti la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo non provata la custodia dell’animale da parte del caseificio.

L’uomo ricorreva per cassazione: ribadiva il corretto operato del Tribunale, in applicazione del principio jura novit curia e lamentava il sindacato della Corte territoriale sulla qualificazione giuridica della domanda ex art. 2051 c.c., svolta dal Tribunale, conclusosi con una valutazione contraria senza che fosse stato proposto un motivo di appello in tal senso, dunque violando il principio tantum devolutum, tantum appellatum.

Danno cagionato da animale: articoli 2052 e 2043 c.c.

Gli Ermellini osservano che dal tenore letterale della domanda era emerso come l’originario attore non avesse mai invocato la responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. nei confronti del Caseificio, ma solo le ipotesi di cui agli articoli 2052 e 2043 c.c., impiegando il termine “custodia” solo in riferimento alla responsabilità per colpa di cui al citato art. 2043.

Peraltro, proseguono i giudici, trattandosi di custodia di animale, la sola ipotesi di responsabilità configurabile nel caso di specie sarebbe stata quella di cui all’art. 2052 c.c., cui avrebbe potuto aggiungersi unicamente quella ex art. 2043 c.c. a carico del caseificio, in quanto soggetto non custode.

Anche quest’ultima, tuttavia, è stata esclusa dalla Corte territoriale, con una motivazione ormai insindacabile in sede di legittimità per le valutazioni in fatto, ma che la Cassazione reputa del tutto conforme al proprio orientamento in punto di diritto.

La giurisprudenza sulla responsabilità per danno cagionato da animale

La responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., incombe infatti alternativamente sul proprietario dell’animale o su chi se ne serve, con ciò intendendosi colui che, con il consenso del proprietario e anche in virtù di un rapporto di mero fatto, utilizza l’animale per soddisfare un interesse autonomo (si vedano, tra le tante, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476; Cass. n. 26/05/2020, n. 9661; Cass., 22/12/2015, n. 25738).

Il carattere alternativo di tale responsabilità, proseguono i giudici, non esclude però che dell’azione dell’animale possa rispondere anche un altro soggetto, svincolato dal rapporto di custodia; in tal caso non si tratta più di una responsabilità ex art. 2052 c.c. ma di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

In caso di danno cagionato da animale è quindi astrattamente possibile ravvisare un concorso di responsabilità, ove i titoli della responsabilità stessa siano diversi.

Conclusioni

Tanto premesso, concludono i giudici, la Corte di merito non è incorsa in alcuna violazione di legge.

La questione attinente alla corretta individuazione della norma applicabile ad una determinata fattispecie, da risolvere in base al principio jura novit curia, consente infatti sempre al giudice, anche in sede di legittimità, di valutare d’ufficio la norma applicabile, operando sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti (Cass., 10/11/2023, n. 31330; Cass., 05/03/2019, n. 6341).

Così facendo, la Corte ha correttamente rilevato le ipotesi di responsabilità invocate dall’originario attore in primo grado: quella oggettiva per danni cagionati da animali e quella colposa da fatto illecito, escludendole entrambe. Parimenti ha escluso anche titoli di responsabilità ulteriori, mai invocati dall’attore e che, con specifico riferimento all’azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., avrebbero richiesto accertamenti diversi e distinti temi di indagine.

La sentenza impugnata non ha dunque violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in realtà disatteso in prime cure ma “recuperato” dalla Corte, applicando al caso di specie l’art. 2052 c.c., come interpretato dal costante orientamento di legittimità nel rapporto con il diverso titolo della responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c.

Sulla scia di tali considerazioni il ricorso è stato quindi rigettato, con spese a carico del soccombente.

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2024/09/03/danno-cagionato-da-animale-titoli-responsabilita-poteri-valutazione-giudice