L’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 56/2025 fornisce chiarimenti sulla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, TUIR).
La vicenda
Un professionista si è avvalso del cd. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (articolo 1, commi da 174 a 178, Legge di bilancio 2023) ed ha presentato nel 2024 delle dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti che hanno determinato l’indicazione di un maggiore debito d’imposta (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP).
Pertanto, ha versato le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi. Quindi ha chiesto se gli interessi da ravvedimento speciale siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 TUIR.
Articolo 54, comma 1, Tuir
In materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, come modificato e con effetto dai redditi prodotti dal 2024, prevede che «Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V […]».
Il costo sostenuto
Il ravvedimento speciale è una peculiare forma di ravvedimento operoso che consentiva di regolarizzare violazioni sostanziali concernenti le dichiarazioni validamente presentate relativamente ai periodi d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2022, procedendo, entro il 31 maggio 2024, alla rimozione delle irregolarità/omissioni e al versamento del dovuto in termini di imposte, sanzioni e interessi (salvo pagamento rateale).
L’indeducibilità delle imposte ravvedute
Per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP), fa sì che pure gli interessi moratori versati, come oneri accessori alle imposte, per l’Agenzia debbano ritenersi indeducibili.
L’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo (articoli da 53 a 54octies) implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti all’articolo 54, comma 1, Tuir, secondo cui sono deducibili le «spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività», e quindi all’effettivo sostenimento delle spese nel periodo d’imposta, debitamente documentato, come pure all’inerenza delle stesse rispetto all’esercizio dell’attività artistica o professionale svolta.
La connessione funzionale
Per l’Agenzia le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale.
Occorre, quindi, che sussista una connessione funzionale, finanche indiretta, dei costi e oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.
L’indeducibilità degli interessi passivi
Per il trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, l’Agenzia indica come riferimento le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli «interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione».
Quindi, gli interessi versati nel 2024 dall’Istante per la fruizione del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.








