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Assegno divorzile e ripetibilità delle somme: la sentenza n. 1999/2026 della Cassazione

La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1999 rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva negato l’assegno divorzile all’ex coniuge e disposto la restituzione, con effetto ex tunc, delle somme percepite a tale titolo dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status. La decisione chiarisce (i) la distinzione sistematica tra assegno di separazione (ancorato al tenore di vita) e assegno divorzile (a funzione composita: assistenziale, compensativa e perequativa; (ii) i presupposti e i limiti della ripetizione delle prestazioni economiche tra ex coniugi alla luce del principio, rimarcato dalle Sezioni Unite, della piena ripetibilità quando si accerti l’insussistenza ab origine del diritto all’assegno.

I fatti essenziali e l’iter processuale

Con sentenza n. 746/2023, il Tribunale di Rimini aveva pronunciato il divorzio tra le parti e riconosciuto in favore dell’ex moglie un assegno divorzile di euro 500 mensili.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1450/2024, in riforma, aveva rigettato la domanda di assegno e condannato l’appellata a restituire le somme riscosse a tale titolo dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia sullo status sino alla pubblicazione della sentenza d’appello, ponendo a suo carico le spese di entrambi i gradi.

L’ex moglie ha quindi proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

• violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello;

• erroneo diniego dell’assegno divorzile;

• in subordine, erronea declaratoria della mancanza ex tunc dei requisiti idonei a percepire l’assegno di divorzio;

• erronea ripetibilità delle somme corrisposte dopo il passaggio in giudicato della statuizione sullo status sino alla pubblicazione della sentenza di appello.

Le questioni giuridiche

Le censure sollevate riguardano tre piani: processuale, sostanziale e restitutorio.

Sul piano processuale, si contesta la ritenuta ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Sul piano sostanziale, si rivendica l’assegno divorzile valorizzando lo squilibrio reddituale e la condizione economica dell’ex coniuge richiedente. Sul piano restitutorio, si nega la ripetibilità delle somme già versate.

Le motivazioni della Corte

Sul primo motivo, la Corte dichiara l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso: colui che deduce l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. per genericità dei motivi deve riportare nel ricorso per cassazione il contenuto rilevante dell’atto di gravame, così da consentire il controllo ex actis dell’asserito error in procedendo nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., alla luce dei canoni di sinteticità e chiarezza anche secondo la giurisprudenza CEDU.

Sul secondo motivo, pure ritenuto inammissibile, la Corte rileva che la censura non si confronta con la ratio decidendi: il diniego dell’assegno discende dal mancato assolvimento, da parte della richiedente, dell’onere di allegazione e prova che la propria attuale condizione economica, meno favorevole rispetto all’altro coniuge, sia causalmente riconducibile a scelte matrimoniali condivise e di sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia e per l’altro coniuge, idonee a fondare la componente compensativo e perequativa dell’assegno. Non è sufficiente la mera divergenza reddituale, se non ancorata al contributo causale del matrimonio secondo i criteri dell’art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.

Nell’argomentare l’infondatezza del terzo e quarto motivo, la Corte ribadisce importanti principi di diritto.

Anzitutto, viene precisata la distinzione tra assegno di separazione, ancorato all’art. 156 c.c. e al tenore di vita in costanza di vincolo, e assegno divorzile, svincolato da tale parametro e con funzione assistenziale, compensativa e perequativa e che ha titolo nella pronuncia di divorzio allorchè il vincolo coniugale viene sciolto. In tema di ripetizione, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n 32914/2022: opera la regola generale della condictio indebiti (e quindi la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate) quando la rivalutazione ex tunc dei presupposti riguardi la posizione del richiedente e si accerti l’insussistenza ab origine del diritto; viceversa, non opera la condictio indebiti, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione con effetto ex tunc “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.

Come noto, dette Sezioni Unite hanno affrontato il tema della ripetibilità delle somme versate a titolo di assegno provvisorio, di mantenimento e divorzile, in esecuzione di provvedimenti che, nel corso del giudizio, sono stati modificati dalla sentenza definitiva di primo grado o dalla sentenza di appello, con una riduzione dell’importo del contributo o, addirittura, una revoca dello stesso. L’intervento delle Sezioni Unite si era reso necessario in ragione dei contrasti giurisprudenziali che sono emersi nel corso degli anni, con pronunce che hanno risolto in maniera divergente la suddetta questione della ripetibilità oltre che della compensabilità dei crediti, derivanti dagli assegni di mantenimento arretrati, con controcrediti vantati dall’obbligato al mantenimento.

Nel caso concreto, la Corte nella ordinanza oggetto di commento ha ritenuto accertata l’insussistenza originaria dei presupposti dell’assegno divorzile, e corretta la condanna alla restituzione delle somme percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio, fermo il distinto titolo dell’assegno di separazione per il periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. In mancanza della allegazione che il proprio attuale squilibrio sia causalmente riconducibile al matrimonio l’assegno non spetta e le somme percepite nel tempo devono essere restituite, secondo la logica della condictio indebiti.

Fonte: https://www.altalex.com/documents/2026/02/20/assegno-divorzile-ripetibilita-somme-sentenza-n-1999-2026-cassazione