Risponde dei debiti il soggetto a cui sono stati attribuiti, ma in caso di inadempimento subentra la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione.
Tra un privato e una società viene concluso un contratto preliminare di compravendita di un immobile. Stante l’inadempimento della s.r.l. il privato agisce in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto con la condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra. Il creditore agisce contro la società (Alfa s.r.l.), la quale, nelle more, opera una scissione parziale, dando vita a due nuove società, cosiddette beneficiarie (Beta s.r.l. e Gamma s.r.l.). Dal progetto di scissione emergeva che il credito dell’attore – oggetto della lite – era rimasto nel patrimonio della società originaria (Alfa s.r.l.) e, secondo il giudice del gravame, l’evocazione in giudizio delle società beneficiarie rappresentava una domanda nuova e, quindi, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
In caso di scissione, come viene tutelato il creditore e come sono “ripartiti” i debiti?
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 13 dicembre 2025, n. 32551 (testo in calce), ricostruisce il quadro giuridico relativo alle obbligazioni attive e passive nell’ipotesi di scissione parziale. Innanzitutto, con la scissione parziale, una società (società scissa) assegna parte del proprio patrimonio ad un’altra società (o ad altre società) preesistente o di nuova costituzione (società scissionaria o beneficiaria).
In termini generali e molto riassuntivi, la regola è che dell’obbligazione inerente alla posta patrimoniale interessata dalla scissione risponde il soggetto a cui essa sia stata attribuita in base al progetto di scissione; mentre l’eccezione (ex art. 2506-quater c. 3 c.c.) prevede una responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione in caso di inadempimento dell’obbligazione derivante dalla posta patrimoniale attribuita ma nei limiti del patrimonio assegnato in seguito alla scissione.
In relazione alla fattispecie in esame, gli ermellini affermano che, nell’ipotesi di inadempimento da parte della società a cui la posta di debito sia stata attribuita, alla sua responsabilità si unisce «in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione […]». Tuttavia, i responsabili solidali rispondono dell’obbligazione originaria solo nei limiti del patrimonio netto loro assegnato per effetto della scissione, infatti, risponde integralmente «solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione in epoca precedente alla scissione». Inoltre, i giudici di legittimità precisano che la responsabilità solidale prevista dall’art. 2506-quater c. 3 c.c. ha natura sussidiaria giacché postula la verifica dell’inadempimento da parte della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, pertanto, in sede di impugnazione, tale responsabilità dà luogo a un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, «atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali».
La vicenda
Un uomo conclude un contratto preliminare di compravendita di un immobile con la società Alfa s.r.l., successivamente agisce in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto con la condanna alla restituzione del doppio della caparra da parte della società convenuta. La domanda attorea viene rigettata e l’attore, in sede di gravame, agisce anche contro le società Beta s.r.l. e Gamma s.r.l., nate dalla scissione parziale della società originaria (Alfa s.r.l.); la domanda contro la società scissa (Alfa s.r.l.) viene accolta mentre le domande avverso le società beneficiarie (Beta s.r.l. e Gamma s.r.l.) vengono dichiarate inammissibili. Dal progetto di scissione emergeva che il credito dell’attore – oggetto della lite – era rimasto nel patrimonio della società originaria (Alfa s.r.l.) e, secondo il giudice del gravame, l’evocazione in giudizio delle società beneficiarie era inammissibile, perché dell’obbligazione doveva rispondere solo la società Alfa s.r.l. in quanto firmataria del contratto preliminare. Inoltre, si trattava di una domanda nuova rivolta nei confronti di soggetti che non avevano partecipato al primo grado e, quindi, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Premessa: la scissione parziale e le obbligazioni civili
Prima di analizzare la questione, i giudici di legittimità operano una premessa di carattere generale.
Con la scissione parziale, una società preesistente (società scissa) scorpora una parte del proprio patrimonio e la assegna a una o più società di nuova costituzione (società scissionarie o beneficiarie), continuando, tuttavia, la propria attività. L’operazione di scissione impone l’identificazione (art. 2506-bis c.c.):
- della parte del patrimonio conferito alla nuova società (società beneficiaria)
- e del patrimonio residuo della società originaria (società scissa) all’esito dell’operazione.
Una volta effettuata l’ultima iscrizione nel Registro delle Imprese, delle obbligazioni attive o passive relative «ai rapporti giuridici originanti le singole poste patrimoniali inserite nel progetto di scissione approvato risponde il soggetto a cui, per effetto della scissione stessa, esse sono state trasferite».
Il regime di responsabilità patrimoniale muta a seconda che si tratti di obbligazioni civili o tributarie. Nella presente disamina ci soffermiamo sulle obbligazioni civili, in relazione alle obbligazioni tributarie si segnala il seguente articolo redatto dalla scrivente: “Debiti fiscali anteriori alla scissione parziale: la società beneficiaria risponde integralmente”.
L’art. 2506-quater c. 3 c.c. prevede che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. In buona sostanza, tutte le società coinvolte nell’operazione di scissione sono garanti in solido con quella a cui il debito è stato trasferito per effetto della scissione medesima, qualora essa resti inadempiente verso il creditore originario della scissa.
Riassumendo:
- la regola è che dell’obbligazione inerente alla posta patrimoniale interessata dalla scissione risponde il soggetto cui, per effetto della stessa, essa sia stata attribuita;
- l’eccezione (ex art. 2506-quater c. 3 c.c.) prevede una responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione in caso di inadempimento dell’obbligazione derivante dalla posta patrimoniale attribuita.
Quando si applica questa forma di responsabilità solidale?
Ai sensi del succitato art. 2506-quater c. 3 c.c. risponde per intero del debito relativo alla posta patrimoniale interessata solo la società a cui il debito a) è stato assegnato b) o è rimasto; quindi, possono esservi due ipotesi:
a) l’obbligazione passiva originariamente esistente a carico della società scissa (società originaria) può essere transitata alla società beneficiaria per effetto dell’assegnazione della posta patrimoniale contenuta nel progetto di scissione attuato (a ciò si riferisce il termine “assegnato” riportato nel terzo comma della disposizione in commento),
b) oppure può essere mantenuta a carico della società scissa, nell’ipotesi in cui la posta patrimoniale sia rimasta nel patrimonio della società originaria (a ciò si riferisce il termine “rimasto” usato dalla norma).
Il legislatore, a tutela del creditore, ha previsto:
- un regime di responsabilità diretta e totale che vede come soggetto passivo la società che si è vista attribuire nel proprio patrimonio il bene che ha originato la relativa obbligazione,
- al succitato regime si affianca una responsabilità solidale parziale delle altre società partecipanti alla scissione, che rispondono secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione1.
Il meccanismo di solidarietà opera:
- sia nell’ipotesi in cui la posta che ha originato il debito sia stata trasferita alla società beneficiaria della scissione (società beneficiaria “onerata”),
- sia nell’ipotesi in cui tale posta sia rimasta nel patrimonio della società originaria (società scissa).
Tale conclusione trova fondamento sotto il profilo letterale e sistematico. Infatti, si evince sia dall’esegesi letterale della norma in commento (art. 2506-quater c. 3 c.c.) che fa riferimento al debito della società scissa non soddisfatto, sia dall’interpretazione sistematica della norma, infatti, non avrebbe senso ritenere operante tale meccanismo solo nell’ipotesi in cui la posta sia stata assegnata a una delle nuove società beneficiarie della scissione e non anche nell’ipotesi in cui il debito faccia riferimento a una posta trattenuta nel patrimonio della scissa. Inoltre:
- le società beneficiarie della scissione non subiscono un pregiudizio da tale meccanismo in quanto rispondono dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione medesima,
- mentre rimane integralmente responsabile «solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione, prima della scissione» (Cass. Ord. 13127/2025; Cass. 6675/2025).
La solidarietà opera anche se il creditore non si è opposto alla scissione
Il mentovato meccanismo di “solidarietà sostanziale” nell’adempimento dell’obbligazione prescinde dal fatto che il creditore eserciti le altre forme di tutela che l’ordinamento ha previsto nel procedimento di scissione. In altre parole, la solidarietà opera anche qualora il creditore non abbia (oppure abbia) proposto opposizione al procedimento di scissione. Infatti, la normativa non prevede che l’opposizione costituisca una condizione per l’operatività della solidarietà. Al contrario, l’opposizione e la solidarietà rappresentano due previsioni di tutela che:
- possono cumularsi tra loro, ad esempio, nell’ ipotesi in cui il creditore prima si opponga alla scissione e, poi, non essendo riuscito a impedirla, invochi la solidarietà che ne costituisce effetto,
- oppure possono essere coltivate alternativamente dal creditore, «posto che in nessuna parte della disciplina in esame è prevista una preclusione alla proponibilità alternativa delle due azioni o, finanche, un vincolo di pregiudizialità dell’una rispetto all’altra».
Per completezza espositiva si ricorda che il procedimento di scissione è soggetto ad oneri pubblicitari (ex art. 2502-bis c.c.) previsti anche per consentire ai creditori di opporsi al progetto (ex art. 2503 c.c.). Una volta eseguita l’ultima iscrizione dell’atto di scissione, la sua invalidità non può più essere pronunciata, così dispone testualmente l’art. 2504-quater c.c. Le suddette norme, seppur dettate in materia di fusione, sono applicabili alla scissione stante il rinvio operato dall’art. 2506-ter c.c.
Fondate le doglianze del creditore
Tra le varie censure, il creditore lamenta che la decisione gravata abbia violato l’art. 2506-quater c.c. e abbia fatto riferimento ad un precedente di legittimità (Cass. 31313/2018) relativo ad una diversa fattispecie, ritenendo insussistente la legittimazione passiva delle società scissionarie (ossia le società risultanti dalla scissione).
Il ricorrente si duole, altresì, che la decisione gravata abbia considerato la sua domanda come nuova e, quindi, inammissibile, mentre, in realtà, la domanda formulata in appello nei confronti delle società beneficiarie era la stessa proposta in primo grado; la novità non era neppure soggettiva atteso che la scissione societaria era stata attuata dalla società convenuta in primo grado a giudizio pendente e non era stata dichiarata; proprio da tale scissione sono “nate” due nuove società con identica compagine sociale rispetto alla società scissa, attuando in tal guisa una traslazione del patrimonio a danno del creditore.
La Suprema Corte considera fondate le doglianze.
La decisione gravata è errata nella parte in cui afferma che risponde delle obbligazioni derivanti dalle poste assegnate in sede di scissione solo la società a cui sono state attribuite in sede di operazione straordinaria. Tale affermazione può risultare corretta solo nell’ipotesi in cui «l’azione proposta dal creditore faccia esclusivo riferimento al bene attribuito con una caratterizzazione di infungibilità (si pensi […] al creditore ipotecario che agisca in sequela rispetto l’immobile assegnato a una delle società partecipanti alla scissione)». Invece, tale posizione risulta erronea se estesa ad ipotesi in cui il creditore – come nel caso di specie – fa valere un credito pecuniario (quindi, un credito fungibile) derivante da un titolo maturato nei confronti della società originaria e lo fa valere ex art. 2506-quater c. 3 c.c. anche nei confronti di tutte le società partecipanti all’operazione nei limiti previsti dalla disposizione citata.
Azione verso le società beneficiarie: non è una domanda nuova
Del pari risulta erronea l’affermazione della pronuncia impugnata secondo cui l’esercizio dell’azione ex art. 2506-quaterc. 3 c.c. fuoriesce dall’ambito applicativo dell’art. 331 c.p.c. (integrazione del contraddittorio in cause inscindibili) e determina una domanda nuova con conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
Infatti, l’estensione della domanda alle società costituite per effetto della scissione è un effetto processuale collegato agli effetti sostanziali della scissione medesima. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 2457/2024; Cass. 5287/2023), la responsabilità solidale prevista dall’ art. 2506-quater c.c. postula la verifica dell’inadempimento da parte della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, infatti, essa ha natura sussidiaria o dipendente, pertanto, in sede di impugnazione, dà luogo a un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, «atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali».
Conclusioni: i principi di diritto
La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal creditore, cassa la decisione con rinvio al giudice di merito che dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:
a) «In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall’operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., per l’eventualità che le obbligazioni insistenti sui beni costituenti le predette poste non siano state adempiute dall’attributario, alla responsabilità di quest’ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione i quali ultimi, tuttavia, rispondono dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione medesima, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione in epoca precedente alla scissione».
b) «In tema di scissione, ai fini dell’ invocazione del regime di responsabilità solidale parziale di cui all’ art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall’ordinamento nel procedimento di scissione di talché, ai fini dell’ invocazione del meccanismo di solidarietà previsto dalla citata norma, è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione, atteso che in nessuna parte della normativa applicabile è previsto un siffatto effetto condizionante».
Il giudice del rinvio dovrà indagare la sussistenza della responsabilità solidale delle altre società partecipanti all’operazione di scissione, tenendo conto che ciascuna di esse risponde nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto; è onere di ciascuna società provare tale ammontare in quanto si tratta di un fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui e anche in virtù del principio di vicinanza della prova (Cass. Ord. 36690/2021).








