La spesa per la bambinaia riguarda l’organizzazione della vita familiare nella gestione del minore, non attiene alla separazione, e non richiede il previo consenso (Cassazione n. 1772/2026)
In seguito alla separazione tra i coniugi, il figlio minore della coppia viene collocato prevalentemente presso la madre e viene previsto un assegno di mantenimento a carico del padre di 850 euro mensili. L’uomo lamenta le esose spese per la baby-sitter che vengono sostenute senza previo consenso e di cui la madre chiede il rimborso a titolo di spese straordinarie. Secondo l’uomo, invece, si tratta di esborsi che rientrano nel mantenimento ordinario.
Se le spese sostenute per la baby-sitter rientrano tra quelle straordinarie è necessario il previo assenso dell’altro genitore?
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del gennaio 2026 n. 1772 (testo in calce), torna ancora una volta sulla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie. Gli ermellini ricordano che le prime (spese ordinarie) sono i costi quotidiani e prevedibili sostenuti per la prole. Nell’ambito delle altre spese sostenute per la prole è possibile operare un distinguo tra: a) le spese integrative del mantenimento per le quali non occorre il previo consenso del genitore non collocatario, ossia gli esborsi diretti a soddisfare i bisogni ordinari del figlio, le cui caratteristiche sono la certezza e la prevedibilità; tali spese si fondano sul titolo giudiziale contenente la condanna alla corresponsione del contributo al mantenimento e per la loro refusione è sufficiente l’allegazione; b) le spese straordinarie stricto sensu – che richiedono il previo consenso dell’altro genitore – sono «imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento». Per la loro azionabilità occorre l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento non essendo sufficiente il titolo giudiziale contenente la condanna al pagamento dell’assegno di mantenimento.
Secondo i giudici, nel caso di specie, il costo sostenuto per la baby-sitter rientra tra le spese che non necessitano del previo consenso dell’altro genitore (sub a), in quanto attengono alla “gestione” del minore. Inoltre, comprendere tale spesa nel mantenimento violerebbe il principio di proporzionalità previsto dall’art. 316-bis c.c. nonché il principio di adeguatezza del mantenimento del bambino «potendogli recare pregiudizio, trattandosi di esborsi destinati ai bisogni ordinari e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, integravano l’assegno di mantenimento».
La vicenda
Nel corso del procedimento di separazione dei coniugi conclusosi con l’addebito al marito, il tribunale disponeva l’affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre, stabilendo un assegno di mantenimento a carico del padre di 850 euro. In sede di gravame venivano confermate le statuizioni sull’addebito e sul quantum, nonché sul collocamento del minore visto che il bambino sino all’età di 10 anni aveva sempre vissuto con la madre stante la variabilità del luogo di lavoro del padre.
L’uomo ricorre in Cassazione.
Collocamento: inammissibile la censura che mira ad un riesame dei fatti
Tra le varie doglianze l’uomo lamenta la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e dell’art. 9 c. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 176/1991, i quali prevedono che il collocamento del minore debba essere paritario in assenza di gravi motivi; lamenta altresì la violazione dell’art. 337-ter c.c. che impone al giudicante di valutare, in via prioritaria, il collocamento paritario nell’interesse del minore. Il ricorrente sostiene, altresì, che il minore, in verità, trascorresse molto tempo con la baby-sitter, in quanto alla sera la madre era assente, e censura la decisione gravata per aver ritenuto che fosse nell’interesse del minore stare con la tataanziché con il padre.
La Suprema Corte considera inammissibile la doglianza in quanto diretta al riesame dei fatti relativi alla decisione di collocamento prevalente presso la madre. La valutazione del giudice deve considerare il miglior interesse del minore benché ciò finisca per incidere negativamente – in modo inevitabile – sui rapporti con il genitore non collocatario (Cass. 21054/2022; Cass. 18087/2016). La giurisprudenza ha chiarito che la critica formulata dal ricorrente secondo cui il collocamento presso la madre non risponde all’interesse del bambino giacché trascorre molto più tempo con la bambinaia che con il genitore «non attinge la ratio decidendi». La decisione, infatti, ha optato per il collocamento presso la madre evidenziando che il bambino era sempre vissuto con la donna e che il luogo di lavoro del padre era variabile.
Le spese straordinarie integrative del mantenimento e le spese straordinarie in senso stretto
Tra le varie censure, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 316-bis c.c. in quanto il giudice ha considerato le spese della baby-sitter comprese tra le spese straordinarie che il padre era tenuto a corrispondere senza previo accordo, mentre, secondo le difese dell’uomo, dovevano considerarsi ricomprese nelle spese ordinarie e, quindi, rientranti nell’importo mensile di 850 euro. Tali spese, infatti, prima della separazione, facevano già parte dell’organizzazione della famiglia.
Anche tale censura è inammissibile giacché è diretta ad ottenere un diverso apprezzamento dei fatti e a giungere ad una diversa qualificazione della spesa contestata; il padre, infatti, chiede la classificazione come spesa ordinaria (e non già come spesa straordinaria senza previo consenso) dal momento che non riguarda solo la cura del figlio ma anche le pulizie domestiche.
Gli ermellini ricordano che:
- le spese ordinarie sono caratterizzate dal fatto di essere ripetitive e costanti,
- mentre le spese straordinarie sono connotate dalla imprevedibilità e dalla rilevanza (Cass. 19532/2023).
Nell’ambito del rimborso delle spese che il genitore non collocatario deve corrispondere all’altro la giurisprudenza opera un distinguo tra le spese integrative del mantenimento e le spese straordinarie stricto sensu.
Le spese routinarie (o integrative del mantenimento) per le quali non serve il previo assenso dell’altro genitore sono esborsi che rispondono alle ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall’avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell’assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche. Tali somme trovano fondamento nel titolo originario di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti l’esborso. Per le spese straordinarie in senso stretto, invece, è necessario un preventivo accordo (Cass. 793/2023¸Cass. 379/2021; Cass. 34100/2021). Esse sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza. L’esempio tipico riguarda l’esborso per un intervento chirurgico. Sono tali le spese che presentano due requisiti:
- un elemento soggettivo, ossia l’imprevedibilità e eccezionalità,
- ed un elemento oggettivo, vale a dire la rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori.
Per la loro azionabilità, occorre esperire un’autonoma azione di accertamento. Infatti, «solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione […]» (Cass. 379/2021).
I costi per la baby-sitter rientrano nelle spese senza previo concerto
Secondo la decisione gravata, la spesa per bambinaia riguarda l’organizzazione della vita familiare nella gestione del minore, non attiene alla separazione, e non richiede il previo consenso. Inoltre, comprendere tale spesa nel mantenimento violerebbe il principio di proporzionalità previsto dall’art. 316-bis c.c. e con quello di adeguatezza del mantenimento «potendogli recare pregiudizio, trattandosi di esborsi destinati ai bisogni ordinari e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, integravano l’assegno di mantenimento».
Conclusioni: rigettato il ricorso del padre del minore
La Suprema Corte considera inammissibile il ricorso del padre e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio; inoltre, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.








