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Cessione del credito e fallimento del cedente: no al rito speciale per accertamento del passivo

Non si applica l’art. 93 L.F. alla controversia diretta a incidere sull’attivo fallimentare tramite l’accertamento dell’esistenza del credito nel patrimonio del cedente alla data del fallimento.

Un appaltatore riceve l’incarico di ristrutturare due supermercati ed emette fatture per un importo di circa 500 mila euro; poi cede il credito che vanta verso il committente a due banche e notifica la cessione al debitore ceduto. Successivamente, l’appaltatore viene dichiarato fallito e sia la curatela fallimentare sia i due istituti di credito chiedono il pagamento al debitore ceduto, ossia la società committente-proprietaria dei supermercati ristrutturati. Quest’ultima eccepisce in compensazione un controcredito per vizi delle opere.

Il giudizio riguarda il debitore ceduto (il committente-titolare dei supermercati), il creditore cedente (il fallito) e i cessionari (le due banche). In particolare:

  • il debitore ceduto chiede una pronuncia volta all’accertamento di quale sia il creditore a cui effettuare il pagamento (la curatela fallimentare o le due banche cessionarie),
  • le banche cessionarie chiedono la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione,
  • la curatela chiede l’accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del creditore cedente.

Tale controversia soggiace al rito speciale previsto per l’accertamento del passivo fallimentare?

La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 2 ottobre 2023, n. 27700 (testo in calce) afferma che la controversia di cui sopra non rientra nel rito speciale previsto dalla legge fallimentare per l’accertamento del passivo (ex artt. 96 e seguenti) «in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domande di accertamento di crediti nei confronti della massa) ma diretta legittimamente ad incidere sull’attivo fallimentare, attraverso l’accertamento dell’esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento».

La vicenda

Una società proprietaria di supermercati dà in appalto la ristrutturazione di due di essi. La società appaltatrice, una volta eseguite le opere, emette fatture per circa 500 mila euro, cedendone tre ad una banca e una ad un’altra. Successivamente, viene dichiarato il fallimento dell’appaltatrice. La società committente agisce in giudizio al fine di far accertare il titolare del credito, atteso che ha ricevuto richieste di pagamento sia dal Fallimento del creditore cedente che dai due istituti di credito cessionari. La committente, inoltre, eccepisce in compensazione il proprio controcredito per vizi e difformità dei lavori ex art. 1667 c.c.

Il Fallimento eccepisce l’incompetenza ai sensi dell’art. 24 legge fall. secondo cui “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”. Inoltre, sostiene che la domanda relativa al controcredito per vizi sia inammissibile, giacché andava proposta in sede di verifica del passivo fallimentare. I due istituti di credito, dal canto loro, chiedono il rigetto della pretesa fondata sui vizi delle opere edomandano l’accertamento dell’intervenuta cessione del credito con condanna al pagamento di quanto dovuto. A sua volta, il Fallimento eccepisce l’inammissibilità delle domande proposte dalle banche, in quanto l’opponibilità della cessione del credito andava valutata in sede di accertamento del passivo.

In primo e secondo grado, viene dichiarata tardiva la domanda di revoca delle cessioni del credito avanzata dal Fallimento (ex art. 67 legge fall.), viene accertata la validità ed efficacia delle cessioni alle banche, e la committente viene condannata al pagamento delle somme portate dalle fatture emesse. In particolare, i giudici di merito rilevano che la cessione del credito si sia perfezionata un anno prima del fallimento con notifica al debitore ceduto e l’azione revocatoria fallimentare sia inammissibile, in quanto tardiva. Inoltre, il giudizio è correttamente radicato in sede ordinaria, poiché ha ad oggetto un credito non verso il fallimento ma verso un terzo (il committente).

Si giunge così in Cassazione.

Cessione del credito e richieste delle parti

La cessione del credito (art. 1260 c.c.) rientra tra le modificazioni delle obbligazioni dal lato attivo, in quanto ad un creditore (cedente) se ne sostituisce un altro (cessionario), mentre il debitore (ceduto) rimane lo stesso. Nella fattispecie in esame:

  • il creditore cedente è l’appaltatore fallito e la curatela fallimentare chiede l’inopponibilità della cessione alla massa dei creditori del fallito,
  • i cessionari sono due banche che ritengono efficace la cessione del credito e chiedono la condanna del debitore ceduto al pagamento,
  • il debitore ceduto è la società committente dei lavori che chiede l’accertamento di quale sia l’effettivo titolare del credito e oppone in compensazione un controcredito ma senza chiedere la condanna al pagamento dell’eccedenza.

Così sintetizzato il quadro della situazione, veniamo ora al decisum.

Oggetto del giudizio: l’accertamento della titolarità del credito

Secondo la linea difensiva del Fallimento, le cessioni del credito effettuate dal cedente a favore degli istituti di credito si inseriscono nel “conto anticipi”. In tale sede, le suddette cessioni non svolgono una funzione solutoria ma di garanzia. Infatti, la cessione del credito effettuata in conto corrente si presume “salvo incasso”1 (ex art. 1829 c.c.), pertanto, il cedente non è liberato sino al pagamento da parte del debitore ceduto e le banche cessionarie avrebbero dovuto insinuarsi al passivo fallimentare per la restituzione di quanto anticipato.

La Suprema Corte considera infondata la doglianza, in quanto la tesi difensiva della curatela confonde due diversi crediti:

a) i crediti vantati dalle banche verso il Fallimento anche in forza del conto anticipi

b) e i crediti derivanti dalle cessioni effettuate in bonis alle banche e ritualmente notificate al debitore ceduto, rispetto ai quali il Fallimento vanta una posizione di credito.

Nel caso in esame, i crediti relativi al conto anticipi sono stati oggetto di valutazione in sede di accertamento del passivo fallimentare (sub a), mentre i secondi (sub b) sono stati accertati in sede di giudizio ordinario ove si è discusso della titolarità dei crediti ceduti, ossia se questi facessero parte (o meno) dell’attivo fallimentare. Il giudizio, invece, non riguarda l’accertamento del credito delle banche verso la massa fallimentare.

L’efficacia del giudicato endofallimentare

La curatela sostiene che il credito riguardi il rapporto di conto anticipi e che, essendo privo di data certa anteriore al fallimento2, sia inopponibile alla massa. Inoltre, evoca la preclusione del giudicato endofallimentare sulle anticipazioni bancarie.

Gli ermellini precisano che il giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e non è volto a fare stato fra le parti fuori del fallimento3. Secondo la giurisprudenza, ai sensi dell’art. 96 c. 6 legge fall., «il giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e copre solo la statuizione di rigetto o accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame, sicché l’ammissione, così come l’esclusione del credito dallo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento» (Cass. 11808/2022, Cass. 27709/2020, Cass. 3957/2018, Cass. 21201/2017, Cass. 19960/2015).

Pertanto, il giudicato endofallimentare sulle anticipazioni bancarie garantite da cessioni di crediti non ha effetto nel giudizio ordinario di cognizione in cui il giudice sia chiamato solo ad accertare se, alla data della dichiarazione di fallimento, quei crediti facessero ancora parte del patrimonio del cedente fallito. Nel caso di specie, l’oggetto del giudizio riguarda il perfezionamento della cessione dei crediti del fallito prima del fallimento; pertanto, la vertenza ha ad oggetto la titolarità del credito da far valere contro il terzo debitore (il committente-proprietario dei supermercati ristrutturati). Dunque, ci si trova al di fuori dell’ambito di accertamento del passivo fallimentare. In altre parole, le domande proposte nel giudizio non hanno ad oggetto l’accertamento dei crediti nei confronti del fallito e, quindi, correttamente non sono state proposte mediante insinuazione al passivo. Le domande riguardano, invece, l’accertamento dei crediti della società fallita nei confronti della committente; crediti che si assumono ceduti a due istituti di credito (Cass. 5774/2023). Nella fattispecie in esame, l’unico credito vantato contro la società fallita è il controcredito opposto dalla committente per vizi nell’esecuzione dei lavori. Invero, si tratta di un credito fatto valere solo in via di compensazione e non diretto ad ottenere la condanna al pagamento per l’eventuale eccedenza.

Eccezione di compensazione: no rito speciale per accertamento del passivo

La domanda proposta dal debitore ceduto (la società proprietaria dei supermercati) verso il Fallimento ha ad oggetto l’accertamento di un credito del fallito (non un debito) e il controcredito opposto è fatto valere ai soli fini della compensazione (l’eccezione è stata abbandonata nel giudizio di appello e sulla sua infondatezza si è formato il giudicato).

I giudici di legittimità ricordano che, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un controcredito verso il fallito; si tratta di un’eccezione diretta a bloccare la domanda attorea, ottenendone il rigetto totale o parziale. Invece, il rito speciale previsto per l’accertamento del passivo (ex artt. 93 e ss. legge fall.) trova applicazione in caso di domanda riconvenzionale diretta ad ottenere una pronuncia a sé favorevole di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante alla parte una volta operata la compensazione (Cass. 12255/2022; Cass. 30298/2017; Cass. 14418/2013).

In buona sostanza, l’eccezione riconvenzionale va esaminata dal giudice della lite, in quanto il credito opposto in compensazione, pur ampliando il tema della controversia, non forma oggetto di alcuna domanda e, pertanto, non opera il rito speciale per l’accertamento del passivo.

Sulla differenza tra domanda riconvenzionale ed eccezione si ricorda quanto segue:

  • «mentre in caso di domanda riconvenzionale la parte intende ottenere la pronuncia -idonea al passaggio in giudicato- a sé favorevole di accertamento o di condanna in relazione all’importo vantato all’esito dell’operata compensazione, in ipotesi di eccezione riconvenzionale la parte intende solo neutralizzare la domanda del curatore e ad ottenerne il rigetto (art. 56 L.F.), e pertanto ottenere la declaratoria che nulla spetta a quest’ultimo o che gli spetta la somma decurtata del controcredito, con accertamento pertanto non richiesto dalla parte con efficacia di giudicato, non potendo lo stesso in ogni caso essere “pieno” nel giudizio ordinario di cognizione, anche se incidentale» (Cass. 12255/2022; Cass. 14418/2013).

Conclusioni: il principio di diritto

La Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dalla curatela fallimentare ed enuncia il seguente principio di diritto:

  • «In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l’effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l’accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi della L. Fall., art. 52, comma 2, con lo speciale rito previsto per l’accertamento del passivo dalla L. Fall., artt. 93 e segg., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domande di accertamento di crediti nei confronti della massa) ma diretta legittimamente ad incidere sull’attivo fallimentare, attraverso l’accertamento dell’esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento».

NOTE

[1] Nell’ambito del rapporto di conto corrente, le parti possono decidere di includere nel conto un credito che il soggetto vanta verso un terzo (come una fattura). Nel caso di specie, si tratta del credito che l’appaltatore-fallito vanta verso la società committente. Quando si inserisce un credito, questo si presume “salvo incasso“. Se il credito non viene soddisfatto, il ricevente (la banca) ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa (art. 1829 c.c.). In buona sostanza, la legge consente di includere nel conto anche i crediti vantati verso terzi ma la controparte è tutelata, infatti, in caso di insolvenza del terzo, essa può eliminare il credito dalle partite, in modo che i rapporti tornino ad essere regolati con l’originario correntista.

[2] La giurisprudenza (Cass. 2217/2022) è costante nell’affermare che, in caso di fallimento del debitore ceduto, qualora sia messa in discussione l’opponibilità della cessione, il cessionario:

  • deve dare la prova del credito e della sua anteriorità rispetto al fallimento,
  • ma non è tenuto a fornire la prova dell’anteriorità della cessione al fallimento (art. 56 c. 2 e 115 legge fall.).

In buona sostanza, il cessionario per essere ammesso al passivo del fallimento deve provare che il credito sia munito di data certa (ex art. 2704 c.c.) anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre il credito può essere ceduto anche dopo la declaratoria di fallimento.

Le disposizioni della legge fallimentare prendono in considerazione le cessioni intervenute prima o dopo il fallimento e stabiliscono che il cessionario di un credito concorsuale sia tenuto a dare la prova che la cessione sia stata stipulata anteriormente al fallimento solo ai fini:

  • di una eventuale compensazione (art. 56 c. 2 legge fall.)
  • dell’espressione del voto nel concordato fallimentare (art. 127 ultimo comma legge fall.).

Negli altri casi, resta opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura, come testimonia inequivocabilmente il disposto dell’art. 115 legge fall. (Cass. 2217/2022)

[3] Il giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e non è volto a fare stato fra le parti al di fuori del fallimento. Lo si evince dall’art. 120 c. 4 legge fall. secondo cui “il decreto o la sentenza con cui il credito è ammesso al passivo costituisce solo prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo contro il debitore tornato in bonis, con la conseguenza che l’ingiunto ben può rimettere in discussione l’esistenza e la consistenza del credito, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo”.