In base alle regole dettate per la comunione legale, deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l’intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. A stabilirlo è la Cassazione civile, sez. III, ordinanza 20 novembre 2023, n. 32161.
La Suprema Corte ribadisce il principio della bontà del pagamento effettuato nelle mani di un solo coniuge, in restituzione del prestito erogato da entrambi i coniugi in regime di comunione legale, a nulla rilevando – nel rapporto di mutuo – la circostanza per la quale, successivamente alla restituzione, siano intervenuti la separazione e il divorzio.
Analisi del caso B., e la moglie I., coniugati in regime di comunione legale, hanno concesso a M. e R. un mutuo.
Successivamente, B. ha convenuto questi ultimi in giudizio, chiedendo la loro condanna alla restituzione del 50% della somma mutuata, allegando l’insussistenza del rapporto di solidarietà attiva con la coniuge.
I convenuti, chiedendo il rigetto della domanda, hanno allegato di aver restituito l’intero importo mutuato a I. e che, conseguentemente, l’obbligazione doveva reputarsi estinta, in ragione della solidarietà ex parte creditoris, stante peraltro la vigenza del regime di comunione legale tra i coniugi mutuanti.
Sia il Tribunale, sia la Corte di appello, accogliendo detta tesi, hanno rigettato la domanda, sicché B. ha proposto ricorso per cassazione.
In particolare, con i due motivi di ricorso, l’uomo ha lamentato:
| (i) l’erronea applicazione della normativa all’amministrazione dei beni della comunione legale tra i coniugi, in luogo di quella relativa alle obbligazioni soggettivamente complesse (da presumersi parziarie sul lato attivo);
(ii) l’altrettanto erronea applicazione il principio dell’apparenza giuridica della bontà del pagamento nelle mani di I. |
La soluzione
Rigettando il ricorso, la Cassazione ha ribadito che in base alle regole dettate per la comunione legale, deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l’intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo.
La motivazione della Corte
La Cassazione, motivando la propria decisione, ha anzitutto evidenziato il carattere incontestato tra le parti delle seguenti circostanze:
| la stipula del contratto di mutuo;
(ii) la restituzione dell’intero importo, comprensivo degli interessi pattuiti, nelle mani di I., la quale aveva rilasciato quietanza; (iii) l’intervenuta separazione di B. e I., con scioglimento della comunione legale; (iv) la successiva richiesta di restituzione della metà del mutuo recapitata da B. ai mutuatari. |
Alla luce di tali circostanze, il Cassazione ha reputato infondati entrambi i motivi di ricorso, peraltro richiamando una propria precedente decisione, con la quale era stato definito un ulteriore analogo giudizio introdotto dal medesimo B.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ricordato che la questione va risolta, come correttamente fatto dai giudici di appello, facendo applicazione delle regole che disciplinano la comunione legale, regime patrimoniale adottato dai coniugi creditori prima dell’erogazione del prestito e sussistente al momento della sua restituzione (Cass., 1 agosto 2022, n. 23819).
Costituisce infatti jus receptum il principio per cui la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all’esistenza del vincolo l’identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi), con la precisazione che l’interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (cfr., tra le tante, Cass., 28 gennaio 2019, n. 2267; Cass., 11 giugno 2008, n. 15484).
Tuttavia, in base alle regole dettate per la comunione legale, deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l’intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo.
In senso conforme, la Suprema Corte aveva recentemente affermato che, in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l’intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. Chiarendo poi che la ricezione da parte di uno solo dei coniugi di una somma di denaro in restituzione di un prestito concesso con beni della comunione costituisce non un atto idoneo ad obbligare la comunione o a depauperarla, ma al contrario un atto conservativo, e quindi anche sotto questo profilo, il pagamento effettuato al singolo componente della comunione è liberatorio, sulla base dell’ art. 180 c.c., dal quale si ricava la regola che autorizza i coniugi ad agire anche separatamente a tutela della comunione (Cass., 1 agosto 2022, n. 23819).
Nel caso di specie, è risultato incontroverso che i due soggetti mutuanti fossero, al momento dell’erogazione del prestito, coniugi in regime di comunione legale, essendo intervenuti solo successivamente la separazione e il divorzio.
Per altro verso, non essendo emersi elementi di personalità dei denari dati a mutuo, la presunzione di solidarietà attiva è stata correttamente applicata dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto che dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra i coniugi sorga un diritto alla restituzione che non è in favore dei singoli coniugi, ma della comunione legale.
Conseguentemente, il B. non era legittimato a chiedere, a titolo personale, ai debitori della comunione legale, la restituzione del 50% di quanto versato in restituzione alla moglie, contro la quale avrebbe semmai dovuto attivarsi, in sede di scioglimento della comunione legale.
Sulla base dei principi affermati in relazione al primo motivo di ricorso, la Corte ha poi potuto respingere anche il secondo, evidenziando la corretta applicazione – da parte dei giudici di appello – del principio dell’apparenza giuridica, sul quale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell’art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invochi il principio dell’apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens (Cass., 15 gennaio 2018, n. 758;
Cass., 4 giugno 2013, n. 14028).
Ebbene, nel caso di specie, ferma la statuizione circa la riferibilità del credito alla comunione, era comunque emerso che il B. aveva ingenerato colposamente una ragionevole presunzione di legittimazione (a ricevere i pagamenti) in capo all’allora moglie; e che i debitori, nel pagare alla I., fossero in buona fede, risultando del resto quest’ultima, all’epoca coniuge del B., apparentemente legittimata a ricevere i pagamenti. Infatti: all’epoca delle restituzioni, il B. si trovava all’estero; i pagamenti sono stati eseguiti al domicilio della coppia, all’epoca legata da vincolo coniugale e in regime di comunione legale; il B., in occasione di altro prestito erogato in favore di altri parenti, delegò proprio la moglie all’incasso del relativo esborso.
Riferimenti normativi:
Art. 180 c.c.
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