L’Avvocato Gamma conveniva in giudizio Tizio, Caio e Sempronio, quali eredi di Beta, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la loro condanna – ciascuno pro quota ereditaria – al pagamento delle competenze professionali maturate per l’opera prestata in favore della loro dante causa in ordine alle attività di esecuzione forzata di una sentenza, ivi inclusa l’assistenza nelle cause di 1° e 2° grado originate dalla opposizione al precetto.
I convenuti si costituivano eccependo la prescrizione presuntiva (triennale) del credito vantato, l’inesistenza del mandato alle liti relativamente all’attività svolta dall’attrice dopo il decesso della de cuius, nonché l’infondatezza della pretesa azionata nell’an e nel quantum.
Il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Gamma proponeva appello e la Corte d’appello di Roma lo rigettava, confermando la pronuncia impugnata.
Avverso la sentenza d’appello L’Avvocato propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 2956 e 2957 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di una circostanza determinante, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto estinto, per prescrizione presuntiva, il diritto al compenso per l’attività svolta anteriormente al decesso della dante causa, nonostante detti eredi avessero contestato l’entità della somma pretesa dal professionista.
La Suprema Corte, sezione II civile, con l’ordinanza 17 marzo 2023, n. 7793 (testo in calce) condivide la censura: gli stessi convenuti hanno eccepito l’infondatezza della domanda attrice in ordine al quantum debeatur, “stante l’eccessiva ingiustificata richiesta rispetto alle effettive prestazioni effettuate”. Essi hanno negato la spettanza del diritto al compenso anche in ragione del fatto che, essendosi la ricorrente dichiarata antistataria nei procedimenti in rappresentanza della de cuius, il diritto al pagamento delle spettanze sarebbe ricaduto sulle controparti processuali.
Osserva la S.C. come i descritti contegni processuali siano stati “del tutto trascurati (o quantomeno sminuiti nella loro obiettiva valenza) dal giudice di merito, sicché la generica affermazione sulla non rinvenibilità di tassative deduzioni circa la mancata estinzione del debito non dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto esso non risulta congruamente motivato, confacente e coerente” (Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 18631 del 30/06/2021; Sez. 2, sentenza n. 22118 del 16/10/2006; Sez. 1, sentenza n. 2648 del 13/03/1987). E i fatti processuali non valorizzati dal giudice d’appello integrano la condizione regolata dall’art. 2959 c.c. sotto il profilo dell’an e del quantum.
Per quanto riguarda l’an, l’ammissione in giudizio della mancata estinzione dell’obbligazione, che a norma dell’art. 2959 c.c. impedisce l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile “anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all’adempimento” (Cass. Sez. 2, sentenza n. 25838 del 14/10/2019; Cass. Sez. 1, ordinanza n. 17595 del 28/06/2019). La negazione della esistenza del credito impedisce di avvalersi dell’eccezione di prescrizione presuntiva, tal difesa essendo incompatibile con la ratio dell’istituto, fondata sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato.
Sotto il profilo del quantum, l’eccezione di prescrizione presuntiva “è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta”. Tale condizione ricorre non solo quando il debitore contesti l’an della pretesa creditoria, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti (Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 15303 del 05/06/2019; Sez. 2, ordinanza n. 30058 del 14/12/2017; Sez. L, sentenza n. 12771 del 23/07/2012; Sez. 2, sentenza n. 14927 del 21/06/2010; Sez. L, sentenza n. 3105 del 03/03/2001).
La ricorrente lamenta altresì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 100 c.p.c. nonché degli artt. 2956 e 2959 c.c., per avere la Corte territoriale escluso l’ammissibilità delle eccezioni di prescrizione presuntiva solo per l’arco temporale relativo all’attività svolta dopo la morte della de cuius, ritenendo che tale prescrizione operasse, invece, per l’attività svolta nel periodo precedente al decesso, benché gli eredi non avessero mai dedotto l’avvenuto pagamento della prestazione professionale.
Anche detta censura è fondata, in quanto il credito vantato ha consistenza unitaria. Cosicché, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, proseguito dopo la morte della parte assistita in applicazione del principio di ultrattività del mandato difensivo (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 8037 del 23/03/2021; Sez. L, ordinanza n. 24845 del 09/10/2018; Sez. 3, ordinanza n. 20840 del 21/08/2018; Sez. L, sentenza n. 710 del 18/01/2016; Sez. U, sentenza n. 15295 del 04/07/2014), la scissione degli effetti dell’ammissione della mancata estinzione del debito non corrisponde alla natura del credito vantato. Il fatto che gli eredi della cliente abbiano escluso che il compenso fosse dovuto, essendosi la pretesa estinta con la morte della mandante, non è compatibile con l’opposizione della prescrizione presuntiva (che poggia sulla presunzione dell’avvenuto pagamento).
In conclusione, il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti mentre il terzo (per la disamina del quale si rinvia al testo completo della pronuncia) è assorbito.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale dovrà altresì provvedere alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Fonte: https://www.altalex.com








