Il danno biologico, se permanente, può essere risarcito con condanna ad una rendita vitalizia, con decisione che può – e, in certi casi, deve – essere assunta dal giudice anche d’ufficio. Costituisce la forma privilegiata di ristoro perché ogni rateo di rendita compensa, giorno dopo giorno, il pregiudizio sofferto dalla vittima nel corrispondente arco di tempo. E scongiura il rischio di dispersione di un ingente capitale corrisposto una tantum, a causa di condotte colpose, incolpevoli, da parte di soggetti in mala fede o semplicemente inesperti. A stabilrlo è la
Cassazione con sentenza del 25 ottobre 2022, n. 31574.
La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di risarcimento del danno biologico permanente derivante da responsabilità medica. Veniva accertata la responsabilità della struttura sanitaria per il danno arrecato al paziente colposamente dimesso anzitempo dal pronto soccorso, in particolare un infante di pochi mesi, che, di conseguenza, riportava un danno biologico permanente a causa di una non rilevata infezione.
In primo grado, la causa risarcitoria si concludeva con la condanna al risarcimento, liquidato in una somma di cospicuo ammontare.
In sede di appello, la pronuncia veniva modificata, con disposizione non più di un pagamento di somma omnicomprensiva, bensì una rendita vitalizia a cadenza mensile (art. 2057 c.c.).
La famiglia non condivideva le statuizioni e insisteva per l’incameramento della somma una tantum così come aveva deciso il giudice di primo grado, perché ritenuta più idonea al soddisfacimento delle esigenze di cura e assistenza che il piccolo necessiterà nel corso della vita, ormai compromessa. Inoltre, dal punto di vista processuale, veniva eccepito il fatto che la parte danneggiata non aveva domandato alcuna conversione della condanna in rendita vitalizia, sicché la decisione della Corte d’Appello risultava non corrispondere ad una domanda ritualmente svolta.
In aggiunta a tale osservazione di carattere processuale, secondo la famiglia, la corresponsione di una somma mensile, ancorché vitalizia, non sarebbe conforme al diritto poiché sconterebbe un’alea, sottesa alla durata del contratto, che coincide con la vita del danneggiato. Considerato che il piccolo aveva subìto un danno permanente grave, la sua prospettiva di vita poteva ragionevolmente dirsi sensibilmente ridotta rispetto ad un soggetto sano. Pertanto, il ristoro concretamente percepito sarebbe stato, nel suo complesso, inferiore rispetto alla somma omnicomprensiva in caso di pagamento una tantum. Ciò avrebbe comportato anzi un vantaggio per il responsabile dell’illecito, perché la condanna avrebbe pesato in misura inferiore.
Infine, non sarebbe giustificata la decisione dell’autorità giudiziaria che, senza domanda di parte, optava per la rendita vitalizia, di fatto costituendo un contratto autonomo di garanzia caratterizzato, secondo la famiglia, da una consistente alea a favore dell’obbligato al pagamento.
La Suprema Corte non condivide tali doglianze.
In realtà, la Corte territoriale non rendeva affatto una pronuncia extra petita poiché la norma non subordina il risarcimento in forma di rendita alla richiesta di parte. La decisione può essere assunta dal giudice anche d’ufficio, rientrando tra i suoi poteri quello di optare per questa soluzione.
Posto il carattere permanente del danno, e solo in questo caso come precisa la norma, il ristoro in forma di rendita vitalizia mira a realizzare una tendenziale corrispondenza fra la permanenza del danno e la permanenza del risarcimento. Perdurando sine die il pregiudizio, trova giustificazione un risarcimento costante, a cadenza regolare nel tempo, a ristoro di un danno che “si ripresenta” con regolarità nel corso della vita.
Inoltre, per l’ordinamento civilistico, capitale e rendita si equivalgono, a maggior ragione quando il danno è permanente, senza prospettive di guarigione o miglioramento. Capitale e rendita costituiscono due diverse forme di erogazione del medesimo valore. Il denaro è un bene per definizione fruttifero; la rendita ne costituisce il valore d’uso, mentre il capitale il valore di scambio, al pari di quanto accade per un bene immobile, che può essere, appunto, scambiato ovvero posto a rendita cedendo il godimento a fronte del pagamento di un prezzo. Anche per queste ragioni, nulla osta a che sia il giudice ad optare per la rendita vitalizia, secondo il suo libero apprezzamento.
Sul fatto che, invece, l’eventuale morte prematura del danneggiato comporterebbe un minor risarcimento per via di un incameramento minore di somme, la Suprema Corte evidenza come, in realtà, non sussiste affatto un rischio di minor ristoro del pregiudizio.
La rendita viene ricavata all’esito di un calcolo che considera come base un capitale individuato a monte, e coincidente con quella stessa somma che la famiglia domandava in pagamento in unica soluzione. Individuata così la cifra, il diritto di ricevere il rateo a cadenza regolare compensa il pregiudizio sofferto dalla vittima in quel corrispondente arco di tempo. Che, a seconda del caso concreto, può essere di un mese o più, in ossequio al dovere per il giudice di prevedere le “opportune cautele” così come previsto dalla norma.
Siamo quindi al cospetto di un risarcimento continuativo, rata per rata, corrispondente a un danno permanente che, in quanto tale, si ripresenta con certezza di mese in mese.
Non ha ragion d’essere il timore di minor ristoro se la vittima dovesse venire a mancare anzitempo, poiché con la sua morte cesserebbe il pregiudizio, con corrispondente caduta della pretesa di ottenere ulteriori risarcimenti. In questo modo l’istituto acquista coerenza, andando a soddisfare ogni esigenza di giustizia sostanziale.
Neppure può ravvisarsi iniquità in caso di minor prospettiva di vita del bambino. La liquidazione del capitale iniziale, che è la base dalla quale ricavare la rendita, non deve essere calcolata con riferimento alla prospettiva di vita del danneggiato nel caso concreto, ma della durata media di vita di un soggetto sano dell’età della vittima al giorno del subìto danno.
In questo modo, il calcolo assume maggiore imparzialità, rimanendo insensibile alle contestazioni che traggono origine dalla condotta lesiva, oppure dalle conseguenze dannose patite dalla vittima.
In caso di danno permanente, dovendo ogni calcolo essere operato prendendo in considerazione la durata media di vita di un soggetto sano, la costituzione della rendita vitalizia diviene la forma privilegiata di risarcimento, perché consente di cogliere appieno la proiezione nel tempo di tutte le componenti del danno che, di giorno in giorno, il danneggiato patisce dal momento dell’evento in poi.
La scelta per la rendita è anzi da preferirsi quando risarcimenti di cospicuo valore interessano persone socialmente deboli o descolarizzate, vale a dire non preparate psicologicamente a gestire un capitale ricevuto dall’oggi al domani. In questi casi, osserva la Corte, è serio il rischio che un ingente capitale percepito possa andare, colpevolmente o inconsapevolmente, disperso in tutto o in parte, per malafede o semplice inesperienza del danneggiato o dei suoi familiari. In questi casi, il giudice non solo potrà, ma dovrà privilegiare la liquidazione del danno in forma di rendita, così da scongiurare situazioni che da risolutorie si trasformano in deleterie.
Nulla vieta, poi, che, parallelamente alla rendita, possa sussistere anche un danno parentale, quindi iure proprio, anch’esso di carattere patrimoniale, subìto dai genitori del minore in relazione all’intero periodo di presumibile vita (cosa peraltro avvenuta nel caso di specie da cui trae origine la pronuncia qui in commento).
Riassumendo:
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a)se la morte anticipata è stata causata dalle lesioni, il responsabile sarà chiamato a risarcire il danno biologico, in forma di rendita dalla data dell’evento sino alla morte, oltre al danno parentale iure proprio, in relazione alla ridotta aspettativa di vita e al presumibile periodo di vita della vittima; b)se la morte non è stata causata dalle lesioni, la vittima avrà percepito la rendita sino al momento del decesso, quindi potrà considerarsi ristorata del danno permanente patito quando era in vita, salvo, anche in questo caso, il danno parentale iure proprio, se sussistente. |
È consentita una revisione della cifra della rendita in un tempo successivo alla condanna, laddove la vittima dovesse subire una contrazione della prospettiva di vita, o morire, comunque a causa delle lesioni subite in conseguenza dell’evento. In questi casi, la revisione può conseguire ad una nuova domanda risarcitoria, che, la Corte ammette esplicitamente, però, solo nel caso in cui gli aggravamenti non fossero accertabili, né prevedibili, al momento della pronuncia iniziale.
Il tutto, anche in questo caso, oltre a un eventuale danno parentale che può sempre insorgere in aggiunta al danno biologico in questione.
Fonte: https://www.altalex.com








