Il c.d. danno endofamiliare rappresenta una categoria di danno non patrimoniale di recente riconoscimento, dovuto al necessario adeguamento del sistema giuridico ai cambiamenti sociali. Da qui la nascita di un istituto a (ulteriore) tutela dei partecipanti alla famiglia, nel caso di violazioni di doveri lato sensu familiari.
Si esamineranno la nozione del danno endofamiliare attualmente accolta, oltre alle condizioni sostanziali e processuali per il suo riconoscimento e le modalità di liquidazione del danno, citando altresì le principali decisioni giurisprudenziali in materia.
I. Nozione di danno endofamiliare
Negli ultimi anni si è via via imposto il superamento della concezione tradizionale dei doveri coniugali e verso i figli, alla luce della rinnovata consapevolezza che i predetti doveri, previsti dall’art. 143, cod. civ. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà1, hanno natura giuridica vera e propria, e che la loro violazione non è sanzionabile solo con i rimedi tipici del diritto di famiglia2.
Si è avuto in altri termini il coraggio, all’incirca negli ultimi venti anni, di scalfire l’impermeabilità del binomio “famiglia-responsabilità” e di riconoscere che anche la famiglia debba essere sottoposta alle comuni regole della responsabilità civile.
Dalla natura giuridica degli obblighi suddetti è disceso che la loro violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e, quindi, dare luogo al risarcimento del c.d. danno endofamiliare, rientrante nel danno non patrimoniale (ex art. 2059, cod. civ.), configurabile quando la lesione abbia alterato l’assetto dato dalle relazioni familiari ed abbia inciso sulla persona, ovvero quando la lesione di un diritto fondamentale della personalità (es. relazione genitore-figlio) avviene da parte di altro componente della famiglia, non potendo ritenersi che i diritti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare3.
All’interno della fattispecie del danno endofamiliare trova spazio sia il rapporto di coniugio o di unione che quello genitoriale, così come si può distinguere un diverso danno (e termini di prescrizione: cfr. infra) a seconda che il comportamento illecito sia “permanente” (come nel caso di abbandono del minore da parte del genitore) o “istantaneo” (una singola condotta inadempiente ai doveri familiari)4.
In tema di responsabilità genitoriale, il sistema normativo5 prevede un “automatismo” fra procreazione e responsabilità genitoriale. L’obbligo dei genitori di mantenere, educare e prendersi cura dei figli sorge infatti dalla nascita, costituisce un elemento fondamentale del rapporto familiare e dipende dal fatto stesso della procreazione, ed a tale dovere corrisponde il diritto della prole alla protezione ed alle cure necessarie al proprio benessere, di intrattenere e godere della relazione e del contatto diretto con i propri genitori6.
E’ il principio della “bigenitorialità”, valore essenziale che riconosce un preciso diritto soggettivo direttamente conseguente per il solo fatto della nascita, tale da poter essere giudizialmente accertato in qualsiasi tempo, senza che possa invocarsi in contrario un concorso di colpa del figlio per aver aspettato a lungo ad agire in giudizio7.
L‘art. 30 della Costituzione, peraltro, individuando entrambi i genitori come soggetti obbligati a mantenere, istruire ed educare i figli, sancisce non solo il dovere di ciascuno nei confronti del figlio ma anche un dovere reciproco dei genitori, la cui violazione cagiona anche al genitore rimasto solo ad accudire la prole un danno non patrimoniale risarcibile8.
Il genitore “assente” non può peraltro eventualmente invocare a sua discolpa il fatto che (anche) l’altro genitore non abbia adempiuto ai propri doveri: la responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione gravano su entrambi i genitori, non solo su quello convivente e, tanto meno, solo su quello più attivamente presente, con la conseguenza che del loro adempimento ciascun genitore risponde integralmente per quel che lo riguarda. Si pensi all’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento: ciò non fa venir meno l’obbligo dell’altro, per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori9.
Se poi entrambi i genitori avessero concorso, anche con condotte e modalità diverse, a danneggiare il figlio, per non aver adempiuto ai rispettivi obblighi, sarebbero condebitori solidali del risarcimento del danno da questi sofferto (salva l’azione di regresso, ex art. 2055, comma II, cod. civ.)10.
II. Condizioni per la risarcibilità del danno
Posto che alla violazione dei doveri ex art. 143, cod. civ. può conseguire il risarcimento del danno, va altresì detto come esso non discende automaticamente dalla mera violazione dei predetti doveri (nemmeno tra una pronuncia di addebito della separazione ed il risarcimento del danno, atteso che potrebbe essere pronunciato l’addebito ma non esservi i presupposti per il risarcimento11), dovendo, in particolare, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059, cod. civ. riconnette detta responsabilità12.
Per il risarcimento del danno endofamiliare, in altri termini, è necessario che la condotta illecita:
(i) produca un danno ingiusto, inquadrabile nel danno non patrimoniale di natura esistenziale, da valutarsi in base agli atti acquisiti al processo e parametrato, tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute di coniuge e figli13;
(ii) vìoli un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva14, o con reiterati comportamenti violenti e gravemente intimidatori, essendo fatti delittuosi sussumibili all’interno delle fattispecie di cui agli artt. 612, 594 e 581, cod. pen.15.
Si pensi, ad esempio, alla condotta violativa dovere di fedeltà: la posizione del coniuge che domanda il risarcimento va “bilanciata” con la situazione soggettiva del coniuge autore della violazione, il quale, dal canto suo, vanta il diritto ad autodeterminarsi nell’ambito della sfera privata e familiare, nonché la libertà delle scelte sentimentali, ontologicamente incoercibili. Nell’ambito di tale bilanciamento, se il diritto alla conservazione dell’unione coniugale prevale nell’ambito del sistema del diritto di famiglia, trovando la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio adeguata sanzione nell’addebito della separazione, fuori da tale sistema non necessariamente il diritto all’integrità della vita familiare è destinato a prevalere, sicché la mera violazione del dovere di fedeltà coniugale non può di per sé sola determinare la condanna al risarcimento del danno che ne deriva16.
III. Alcuni esempi di illecito endofamiliare
In tema di danno endofamiliare si sono distinte diverse ipotesi di sussistenza del diritto al risarcimento, tra cui:
(i) il caso in cui alla procreazione non sia seguito il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione17, o in caso di comportamento di un genitore connotato da totale disinteresse nei confronti del figlio18;
(ii) l’abbandono del figlio minore, protrattosi senza soluzione di continuità dopo i diciotto mesi di vita del bambino, alla luce delle conseguenze dannose cagionate dalla condotta del genitore nei confronti del figlio sia in punto sofferenza ingiusta (turbamento interiore), perché privato della figura genitoriale, sia in ordine alla sua evoluzione fisio-psichica, anche considerando l’intensità dell’elemento soggettivo dell’illecito, specie se il padre ha deliberatamente deciso di trascurare il bambino per dedicarsi esclusivamente ad altri figli, con evidente grave discriminazione19;
(iii) la deprivazione per i figli della figura genitoriale, a causa del comportamento consapevole e colposo del genitore, pur in presenza di regolare mantenimento. La mancanza di supporto nel corso del tempo deve ritenersi non aver consentito al figlio un percorso di vita e di crescita qualitativamente differente rispetto a quello che avrebbe potuto avere, dovendo per l’effetto ritenersi privato di diverse attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica20;
(iv) la mancanza del sostegno morale e materiale alla prole, in particolare per non aver potuto intraprendere gli studi universitari21; determina inoltre la sussistenza di un illecito endofamiliare nei confronti dei figli l’allontanamento dal nucleo familiare del genitore e la creazione di una nuova famiglia, se motivo di una grave condizione di deprivazione nei minori adottivi, già provati da un vissuto di abbandono22;
(v) il mancato riconoscimento di paternità, in caso di consapevolezza (del padre) della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell’avvenuta procreazione, non evincibile in via automatica dal fatto storico della (sola) consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti (specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio)23;
(vi) quando, a seguito della separazione dei genitori, uno di questi, intraprendendo una relazione extraconiugale e lasciando la casa coniugale, non provveda economicamente, nonostante le decisioni giudiziarie in merito, al sostentamento dei figli e non si curi dei loro bisogni, rifiutando dolosamente ogni contatto e ogni tentativo di ristabilire con gli stessi una relazione affettiva24;
(vii) la violazione del dovere di fedeltà25, che può dar luogo al risarcimento dei danni anche senza la pronuncia di addebito in sede di separazione, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale26. Allo stesso modo, ed al contrario, la pronuncia di addebito della separazione non può di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità27;
(viii) la dichiarazione pubblica della esistenza di un rapporto di fidanzamento con l’amante e la gravità delle offese rivolte al marito anche tramite Facebook – con elezione dello status di “separata” prima dell’instaurazione del procedimento di separazione – sono sufficienti a ritenere lesa la dignità e la reputazione del coniuge, attesa la oggettiva lesività della sfera psico-fisica, per la sofferenza morale e psicologica subita dal medesimo, con conseguente diritto al risarcimento del danno28;
(ii) l’inadempimento delle condizioni di separazione e di divorzio, l’elusione sistematica dei provvedimenti sull’affidamento stabiliti dal giudice della separazione, il comportamento ostile attuato dalla madre affidataria nei confronti del padre (inducendo il figlio a non voler incontrare il padre, e volto ad annullare la figura paterna29), le ripetute minacce all’ex moglie, nella misura in cui ingenerino in quest’ultima uno stato di ansia e di preoccupazione30;
(iii) la condotta del coniuge che con ingiurie, sebbene non dirette all’altro coniuge, ma ai suoi genitori, abbia leso il decoro dello stesso. Tale lesione, difatti, si verifica quando sussiste uno stretto legame parentale fra la persona cui le offese sono comunicate e quella cui si riferiscono, traducendosi tale condotta in una mancanza del rispetto che, quale componente della dignità umana, è dovuto a ciascuno31.
IV. Quantificazione del danno
La quantificazione del danno non patrimoniale è sempre difficoltosa, e richiede una valutazione svolta per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza.
Nel caso di lesione del diritto del figlio al riconoscimento ed al rapporto genitoriale, essa è risarcibile in quanto allegato e provato il danno alla salute, mentre il danno da lesione del rapporto parentale, diverso da quello alla salute, causato dall’inosservanza dei doveri genitoriali e dalla violazione del diritto del figlio ad avere cura, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori, sarà quantificato equitativamente applicando analogicamente, con adeguamenti, i valori delle Tabelle elaborate dal tribunale di Milano per la “perdita del genitore”32.
La quantificazione del danno non può essere ridotta per il solo fatto che sia trascorso molto tempo tra il fatto generatore di responsabilità civile e l’inizio del procedimento per il riconoscimento dei danni, considerato che tale tipologia di illecito incide in modo rilevante sull’equilibrio psicologico della vittima33.
Anche in caso di disgregazione del rapporto matrimoniale imputabile, quale fatto illecito, ad uno dei coniugi, il danno non patrimoniale patito dal consorte va liquidato prendendo come parametro di riferimento la tabella del Tribunale di Milano relativa alla perdita del rapporto parentale a causa di morte, previa applicazione di coefficienti correttivi idonei ad adattare i valori tabellari a tale diversa fattispecie34.
In punto “personalizzazione” del danno risarcito, le circostanze di fatto che la giustificano integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, bensì richiedono che la somatizzazione non sia di entità così lieve da non essere idonea a provocare una significativa sofferenza interiore (apprezzabile mediante procedimento presuntivo e secondo regole di comune esperienza umana) ed il radicale cambiamento delle ordinarie abitudini di vita in ambito endofamiliare e nelle relazioni sociali35.
V. Prescrizione
L’illecito endofamiliare si colloca nell’area dell’illecito aquiliano ed è, perciò, soggetto al termine prescrizionale ex art. 2947, cod. civ. che decorre dal momento della verificazione dell’evento lesivo36.
Ai fini del calcolo del dies a quo per il decorrere della prescrizione, la giurisprudenza ha distinto tra l’illecito familiare ad effetti istantanei, nel caso in cui sia riscontrabile una singola condotta inadempiente ai doveri (ad esempio) genitoriali, per cui sarà da quel momento che decorrerà il termine prescrittivo, dal caso di illecito endofamiliare permanente, come nel caso di abbandono del minore. In questo secondo caso, la prescrizione del diritto di chiedere il risarcimento decorre da quando il figlio acquisisce consapevolezza della lesività del comportamento del genitore37.
In particolare, la situazione di protratto abbandono della prole è una forma di illecito rispetto al quale la concreta capacità della persona danneggiata di esercitare il diritto risarcitorio assume un rilievo del tutto peculiare: poiché l’illecito è produttivo anche di un danno psicologico-esistenziale, inerente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, idoneo a condizionarne lo sviluppo delle capacità di comprensione e di autodifesa, il diritto azionato ne rende del tutto giustificabile l’esercizio anche in periodo molto lontano dal suo verificarsi, in correlazione alla percezione personale del danno subito38.
VI. Aspetti processuali
L’assenza del genitore, violando uno dei doveri inderogabili della genitorialità, rende ammissibile la domanda risarcitoria, dispiegabile direttamente dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente o, se minorenne o affetto da grave handicap, attraverso il suo rappresentante legale39.
E’ consentita la proposizione della domanda risarcitoria nel procedimento camerale di cui all’art. 709 ter, cod. proc. civ. non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell’interesse del figlio minore, la necessità di proporre un’autonoma azione da illecito aquiliano; l’art. 709 ter, cod. proc. civ. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato40.
La domanda di risarcimento è proponibile anche nell’ambito dell’azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità41.
La domanda di risarcimento e la domanda di separazione personale, poiché soggette a riti processuali diversi e solo parzialmente connesse per causa petendi, non sono di regola cumulabili nel medesimo giudizio ai sensi dell’art. 40 c.p.c. per difetto di c.d. connessione forte ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ., dovendosi altresì rilevare che, in applicazione analogica dell’art. 40, comma II, cod. proc. civ., tale difetto di connessione qualificata può essere eccepita dalle parti o rilevata dal Giudice non oltre la prima udienza42.
In ambito onere della prova, la parte che chiede il risarcimento ha l’obbligo di provare (anche con testimoni) che la conseguente condizione di afflizione indotta dal danneggiante superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale, provando altresì il nesso tra il comportamento illegittimo e doloso ed il danno da risarcire43.
Non va infatti dimenticato che il danno endofamiliare, in quanto ricadente nell’area dell’illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all’accertamento della responsabilità ex art. 2043, cod. civ. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato44.
Anche nel caso di disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio, le conseguenze dannose che da ciò siano derivate al figlio devono essere oggetto di specifica prova, posto che il richiedente non può limitarsi a dedurre il contegno inadempiente del genitore, ma non anche a indicare (e provare) se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta assenza della figura genitoriale45.
1 I primi tre estesi alle unioni civili dall’art. 1, comma XI, L. n. 76/2016.
2 Ad esempio: art. 129 bis, 151, 156, 342 ter, cod. civ.; art. 709 ter, cod. proc. civ.; art. 570, cod. pen.; art. 12 sexies, L. n. 898/1970.
3 Cfr., sul punto, Tribunale sez. II – Reggio Emilia, 24/06/2020, n. 558; Tribunale – Livorno, 15/04/2020, n. 331; Tribunale sez. II – Bolzano, 13/03/2020, n. 286; Tribunale sez. I – Reggio Calabria, 14/12/2020, n. 1212; Cassazione civile sez. I – 15/09/2011, n. 18853.
4 Cfr. Tribunale sez. I – Frosinone, 13/07/2021, n. 719.
5 In particolare, art. 30, Costituzione, artt. 147, 148, 337 ter, cod. civ. ed art. 24, comma III, Carta Europea dei diritti fondamentali.
6 Cfr., sul punto, Corte appello sez. famiglia – Torino, 19/11/2020, n. 1138; Tribunale – Savona, 13/01/2020, n. 50; Tribunale – Cagliari, 25/01/2017, n. 259; Tribunale sez. I – Roma, 26/08/2014; Cassazione civile sez. VI – 16/02/2015, n. 3079; Cassazione civile sez. I – 10/04/2012, n. 5652.
7 Cfr. Tribunale – Trieste, 22/12/2017, n. 868.
8 Cfr. Tribunale sez. I – Roma, 17/06/2019.
9 Cfr. Cassazione civile – 22/11/2013 n. 26205; Cassazione civile – 10/04/2012, n. 5652; Cassazione civile, 02/02/2006, n. 2328; Cassazione civile, 14/05/2003, n. 7386; Cassazione civile – 16/02/2015, n. 3079; Cassazione civile sez. I – 10/04/2012, n. 5652.
10 Cfr. Cassazione civile – ordinanza 27/05/2019, n. 14382. Questa conclusione, peraltro, è pienamente conforme al consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui quando più soggetti concorrano, con condotte differenti ed anche per diversi titoli, a cagionare un medesimo evento dannoso, ciascuno di essi è obbligato solidalmente, e non parziariamente, nei confronti del danneggiato e deve, quindi, risarcire per intero il danno da questi patito, salva l’azione di regresso fra condebitori.
11 Cfr. Tribunale – Livorno, 15/04/2020, n. 331.
12 Cfr. Tribunale – Ragusa, 15/11/2017, n. 1278
13 Cfr. Tribunale – Savona, 13/01/2020, n. 50.
14 Cfr. Tribunale sez. II – Reggio Emilia, 24/06/2020, n. 558.
15 Cfr. Tribunale – Ragusa, 15/11/2017, n. 1278
16 Cfr. Tribunale – Rimini, 04/04/2019, n. 301.
17 Cfr., sul punto, Corte appello sez. famiglia – Torino, 19/11/2020, n. 1138; Tribunale – Savona, 13/01/2020, n. 50.
18 Cfr., sul punto, Tribunale sez. I – Bergamo, 20/11/2018, n. 2437; Tribunale sez. II – Bolzano, 13/03/2020, n. 286 (nella fattispecie, il Tribunale ha escluso la configurabilità dell’illecito endofamiliare nei confronti di una madre, accusata dal figlio, affetto da morbo di Crohn, di non avergli fornito la dovuta assistenza e di averlo addirittura cacciato via di casa. Dall’istruttoria è emerso, invece, un quadro diverso in cui la madre, seppure in un contesto di tensione e difficoltà di rapporti, non ha mai fatto mancare il suo supporto); Tribunale sez. I – Bergamo, 17/01/2020, n. 142; Tribunale sez. I – Lecce, 01/10/2019, n. 3024; Tribunale sez. I – Roma, 01/08/2019, n. 15949; Tribunale sez. I – Roma, 12/11/2013, n. 22648.
19 Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I – 06/10/2021, n. 27139; Tribunale sez. IX – Milano, 23/07/2014.
20 Cfr., sul punto, Tribunale – Matera, 07/12/2017, n. 1370; Tribunale sez. IV – Genova, 14/05/2018, n. 1335; Tribunale – Cassino, 15/06/2016, n. 832; Tribunale sez. IX – Milano, 23/07/2014.
21 Cfr. Tribunale – Matera, 07/12/2017, n. 1370.
22 Cassazione civile sez. I – 02/04/2021, n. 9188.
23 Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. I – 09/08/2021, n. 22496; Tribunale – Tivoli, 10/09/2019, n. 1077; Tribunale – Cagliari, 25/01/2017, n. 259; Tribunale – Sulmona, 26/11/2012, n. 490; Cassazione civile sez. I – 22/11/2013, n. 26205.
24 Cfr. Tribunale sez. IV – Torino, 17/07/2018, n. 3690.
25 Cfr. Cassazione civile sez. VI – 19/11/2020, n. 26383.
26 Cfr. sul punto, Cassazione civile sez. VI – 19/11/2020, n. 26383; Cassazione civile sez. III – 07/03/2019, n. 6598 (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all’onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell’ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona); Tribunale sez. III – Palermo, 03/06/2016, n. 2999 (nel caso di specie, Nella specie, rilevato che subito dopo il matrimonio e prima della nascita della figlia, il convenuto aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, diventata nel corso del tempo stabile, con la cognata così di fatto inducendo la moglie a lasciare la casa coniugale già durante la gravidanza ed omettendo, nel corso di tutti gli anni fin dalla rottura della relazione, di contribuire al mantenimento della stessa attrice e della bimba delle cui sorti, crescita e sviluppo si era del tutto disinteressato. Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, chiarito che non era tanto l’avere intrattenuto una relazione extraconiugale ad integrare una forma di illecito aquiliano quanto piuttosto le modalità con le quali tale condotta aveva arrecato pregiudizio a diritti personalissimi dell’altro coniuge, dotati di copertura costituzionale, tale da configurare una forma grave di danno non patrimoniale, di tipo morale ed esistenziale).
27 Cfr. Tribunale Trani, 06/01/2022, n. 23.
28 Cfr. Tribunale sez. I – Torre Annunziata, 24/10/2016, n. 2643.
29 Diverso è il caso in cui il difficile rapporto padre-figlio, acuitosi nel tempo, non sia stato causato dalla opera denigratoria della madre, ma l’atteggiamento assunto dal minore (ancora di più se diventato maggiorenne nel corso del giudizio) nei confronti del padre è riconducibile alla sua volontà e non ad un plagio perpetrato dalla madre (Cassazione civile, ordinanza 23/10/2019, n. 27207).
30 Cfr. Tribunale – Roma, 12/09/2018, n. 17144; Cassazione penale sez. fer. – 03/09/2009, n. 34838.
31 Cfr. Cassazione penale sez. V – 03/06/2009, n. 35874.
32 Cfr., sul punto, Tribunale – Trieste, 22/12/2017, n. 868; Tribunale sez. I – Frosinone, 13/07/2021, n. 719; Tribunale sez. IX – Milano, 23/07/2014; Tribunale sez. IX – Milano, 23/07/2014.
33 Cfr. Cassazione Civile sez. VI – 22/11/2013 n. 26205.
34 Cfr. Tribunale sez. III – Palermo, 30/10/2016.
35 Cfr. Tribunale sez. III – Bari, 02/03/2017, n. 1154.
36 Cfr. Cassazione civile sez. III – 08/04/2016, n. 6833.
37 Cfr. Tribunale sez. I – Frosinone, 13/07/2021, n. 719.
38 Cfr., sul punto, Cassazione civile – 12/10/2021, n. 40335; Cassazione civile – 10/06/2021, n. 11022; Cassazione civile – 22/11/2013, n. 26205.
39 Cfr. Tribunale – Ascoli Piceno, 21/05/2015.
40 Cfr. Cassazione civile sez. I – 06/10/2021, n. 27147.
41 Cfr., sul punto, Corte appello sez. famiglia – Torino, 19/11/2020, n. 1138; Cassazione civile sez. I – 10/04/2012, n. 5652.
42 Cfr. Tribunale – Ragusa, 15/11/2017, n. 1278.
43 Cassazione civile sez. VI – 19/11/2020, n. 26383; Tribunale – Livorno, 15/04/2020, n. 331
44 Cassazione civile sez. I – 09/03/2020, n.6518
45 Tribunale sez. I – Roma, 01/08/2019, n. 15949
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