Il terzo pignorato non può far valere fatti modificativi o estintivi del proprio debito verso il debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione
Un creditore agisce esecutivamente contro il debitore mediante le forme del pignoramento presso terzi. In seguito alla dichiarazione positiva del terzo, viene emessa l’ordinanza di assegnazione e il creditore procedente, in forza di essa, notifica il precetto. Il terzo pignorato propone opposizione all’esecuzione sollevando due doglianze: l’intervenuta cessione del credito e l’inesigibilità del credito stesso. In primo grado, l’opposizione viene respinta, mentre è accolta in sede di gravame.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4 gennaio 2023, n. 108 (testo in calce), fa chiarezza su due aspetti di estremo interesse:
a) la conclusione del contratto di cessione del credito
e
b) le modalità di contestazione a disposizione del terzo pignorato in caso di esecuzione iniziata in base all’ordinanza di assegnazione.
Per quanto riguarda l’ultima questione, gli ermellini precisano che, nella procedura esecutiva che si fonda sull’ordinanza di assegnazione non opposta, il terzo pignorato non può far valere fatti modificativi o estintivi del proprio debito verso il debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza stessa.
Inoltre, se il credito pignorato e assegnato diviene inesigibile (o non dovuto) per fatti relativi al rapporto tra l’originario debitore esecutato e il terzo pignorato, quest’ultimo dovrà agire con un ordinario giudizio di cognizione – e non con un’opposizione all’esecuzione – per fare accertare di non essere tenuto al pagamento verso il creditore assegnatario del credito.
L’articolata vicenda processuale
Una società cooperativa (Alfa) inizia l’esecuzione forzata contro un’altra società (Beta), sua debitrice, nelle forme del pignoramento presso terzi. La creditrice (Alfa) pignora il credito che la debitrice (Beta) vanta nei confronti di un’altra società (Gamma). Il giudice dell’esecuzione qualifica come positiva la dichiarazione compiuta dal terzo pignorato e assegna alla creditrice l’importo di circa 246 mila euro.
La terza pignorata (Gamma) propone opposizione all’ordinanza di assegnazione emessa dal GE eccependo l’inesistenza e, comunque, l’inesigibilità del credito assegnato e l’opposizione viene rigettata in quanto tardiva.
La creditrice (Alfa) notifica il precetto al terzo pignorato (Gamma) in forza dell’ordinanza di assegnazione. Quest’ultimo (Gamma) propone opposizione ex art. 615 c.p.c. e deduce che il creditore (Alfa) abbia ceduto il proprio credito ad una società bulgara prima della notifica del precetto e la cessionaria, a sua volta, lo abbia ceduto ad un’altra società. Il credito pignorato nasceva da un contratto di appalto di un’opera pubblica in cui l’appaltatore – ossia il debitore (Beta) – non aveva prestato le garanzie di legge e, quindi, il credito era inesigibile.
In primo grado, l’opposizione viene rigettata in quanto l’atto di cessione non è stato dimostrato, atteso che recava solo la firma del cedente. Inoltre, le doglianze relative all’inesigibilità del credito dovevano essere fatte valere con un’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione (e non con un’opposizione all’esecuzione avverso il precetto notificato in base alla suddetta ordinanza).
In secondo grado, viene accolto il gravame proposto dall’appellante (Gamma), in quanto:
il creditore aveva ceduto il credito prima della notifica dell’atto di precetto,
l’atto di cessione era stato ritualmente notificato al debitore ceduto,
la mancata sottoscrizione del contratto di cessione da parte del cessionario era irrilevante poiché il consenso emergeva per acta concludentia,
il credito – rappresentato dal corrispettivo dell’appalto che Gamma doveva a Beta – era divenuto inesigibile per fatti successivi alla dichiarazione di quantità; infatti, solo dopo tale dichiarazione l’appaltatore-creditore (Beta) aveva violato l’obbligo di prestare garanzia fideiussoria, obbligo cui era subordinato il pagamento del corrispettivo e l’eccezione era stata sollevata correttamente in sede di opposizione all’esecuzione.
La società creditrice (Alfa) propone ricorso in Cassazione e la Suprema Corte enuncia due principi di diritto rispettivamente:
a) in materia di cessione del credito,
b) e in merito alle modalità con cui il terzo pignorato può far valere fatti modificativi o estintivi del proprio debito verso il debitore principale.
La cessione del credito postula l’accettazione del cessionario
Il creditore ricorrente lamenta che la decisione gravata abbia considerato concluso il contratto di cessione del credito per effetto della notifica al debitore ceduto, considerando tale atto come un’accettazione per comportamento concludente. Nondimeno, l’accettazione di una proposta contrattuale deve essere rivolta al proponente e non già ad un terzo estraneo all’accordo. Pertanto, secondo le difese svolte dal ricorrente, la conclusione del contratto di cessione non è stata provata da parte del terzo pignorato (Gamma), contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito.
La Suprema Corte considera fondata la censura.
La sentenza gravata ha accertato che la cessione del credito sia avvenuta per contratto e non per atto unilaterale ed ha fondato la propria decisione sul seguente assunto: il contratto si è concluso nel momento in cui il destinatario della proposta ha notificato l’accettazione al terzo ceduto.
Orbene, i giudici di merito sono incorsi in un errore di diritto, giacché l’accettazione di una proposta contrattuale deve essere diretta al proponente e non ad un terzo.
Il terzo pignorato (Gamma) si difende sostenendo che la cessione del credito si sia perfezionata con atto unilaterale e, quindi, che la sottoscrizione del cessionario non fosse necessaria. Gli ermellini precisano che la qualificazione della cessione del credito come contratto è stata operata dalla sentenza gravata e su tale statuizione non è stata proposta impugnazione, pertanto, in sede di legittimità, non è possibile operare una diversa qualificazione.
Per completezza espositiva si ricorda che la cessione del credito (art. 1260 c.c.) è il contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) – a titolo oneroso o gratuito – il proprio credito verso il debitore (ceduto). Il contratto di cessione si perfeziona in forza dell’accordo tra il creditore (cedente) e il terzo (cessionario). Invece, non è necessaria l’accettazione del debitore (ceduto) che resta estraneo all’accordo e la cessione produce effetti nei suoi confronti quando gli sia stata notificata o sia stata da lui accettata (art. 1264 c. 1 c.c.). L’obbligazione rimane inalterata e il debitore ceduto può sollevare nei confronti del cessionario le stesse eccezioni che avrebbe opposto al creditore originario (cedente). Nondimeno, non sono opponibili al cessionario negozi estintivi o modificativi del credito ceduto se posteriori alla notifica o accettazione della cessione (A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2013, 384 ss).
Nessun obbligo di forma per l’accettazione della cessione del credito
Nel caso in cui la notifica al debitore ceduto venga qualificata come accettazione, il ricorrente sostiene che essa sia comunque invalida per vizio di forma. Infatti, la proposta era stata redatta con scrittura privata autenticata e anche l’accettazione avrebbe dovuto rivestire la medesima forma ex art. 1352 c.c.
La doglianza viene considerata infondata, infatti, l’obbligo di adottare una forma particolare per l’accettazione della proposta contrattuale, se non previsto per legge, può derivare solo da una richiesta del proponente o da un preventivo accordo delle parti. Nel caso di specie, non ricorre nessuna delle suddette ipotesi.
L’ordinanza di assegnazione e il terzo pignorato
La sentenza gravata ha ritenuto legittima la scelta di far valere con un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. l’inesigibilità del credito vantato dal debitore esecutato (Beta) verso il terzo pignorato (Gamma). Il ricorrente (Alfa) sostiene che, quando l’esecuzione abbia luogo in base ad un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito del pignoramento, il terzo pignorato possa opporre al creditore solo i fatti modificativi o estintivi sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione.
La Suprema Corte considera fondata la doglianza.
Prima di illustrare il decisum, occorre ricordare la natura dell’ordinanza di assegnazione.
Nell’espropriazione di crediti presso terzi, il creditore viene soddisfatto non con l’attribuzione del ricavato della vendita forzata o con l’assegnazione di una res determinata, ma con il trasferimento al creditore procedente della titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo (debitor debitoris). Il trasferimento avviene tramite l’ordinanza di assegnazione (ex art. 553 c.p.c.) e si sostanzia nel mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Pertanto, lo scopo dell’espropriazione di somme di denaro è di trasferire un credito dal debitor debitoris (terzo pignorato) al creditore procedente e il suddetto trasferimento avviene con l’ordinanza di assegnazione. Con la pronuncia della suddetta ordinanza, «la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita» (Cass. 10820/2020). L’ordinanza di assegnazione, una volta pronunciata, diviene la fonte dell’obbligazione del terzo pignorato verso il creditore pignorante e, in difetto di revoca o impugnativa, l’ordinanza di assegnazione è irretrattabile. Pertanto, nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, che assume la qualità di debitore esecutato, può proporre solo contestazioni fondate su fatti sopravvenuti (Cass. 10912/2017).
No opposizione all’esecuzione, ma ordinario giudizio di cognizione
Il terzo pignorato, che dopo l’ordinanza di assegnazione diviene debitore del creditore procedente, può proporre opposizione all’esecuzione solo qualora intenda far valere nei confronti del creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria relativi ai rapporti con il creditore procedente. Ad esempio, nel caso di avvenuto pagamento del debito a mani del creditore stesso (Cass. 11493/2015; Cass. 10912/2017).
Nel caso in cui il credito oggetto di pignoramento e poi di assegnazione divenga inesigibile per fatti relativi al rapporto tra l’originario debitore esecutato e il terzo pignorato, quest’ultimo non dovrà ricorrere all’opposizione all’esecuzione – che è iniziata sulla base di un titolo valido, ossia l’ordinanza di assegnazione – ma dovrà agire con un ordinario giudizio di cognizione. In tale forma, il terzo pignorato potrà fare accertare di non essere tenuto ad effettuare il pagamento a favore del creditore assegnatario del credito (Cass. Ord. 12690/2022). Tramite il giudizio di cognizione il terzo pignorato non deve cercare di ottenere la revoca o l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione, bensì far accertare che, in ragione delle circostanze (modificative o estintive) sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, egli non sia più tenuto ad effettuare il pagamento a favore del creditore assegnatario.
Riassumendo, occorre distinguere se il terzo pignorato lamenti che il credito sia divenuto inesigibile in relazione a fatti relativi al rapporto con il creditore procedente o con il debitore originario.
Infatti, il terzo pignorato:
può proporre opposizione all’esecuzione, nel caso in cui opponga al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti con il medesimo, come, ad esempio, l’avvenuto pagamento a mani di quest’ultimo,
invece, deve ricorrere ad un ordinario giudizio di cognizione, nell’ipotesi in cui il credito divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra il debitore originario, al fine di far accertare di non essere tenuto ad effettuare il pagamento al creditore assegnatario del credito.
Conclusioni: i due principi di diritto
La Suprema Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Corte d’Appello che dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:
a) «quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell’atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l’avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente»;
b) «una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell’esecuzione, sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione».
Fonte: https://www.altalex.com








