Dopo la morte del padre, i due figli e la madre aprono un contenzioso per la divisione dell’eredità paterna. La vertenza si trascina per due lustri e le parti vi pongono fine con un accordo transattivo: alla figlia vengono attribuiti alcuni cespiti immobiliari ed ella rinuncia ad ingerirsi nella futura divisione tra madre e figlio in relazione alla restante quota ereditaria.
Successivamente, muore anche la madre e la sorella evoca in giudizio il fratello, lamentando la lesione della sua quota di legittima. Infatti, l’accordo di divisione tra lui e la madre sarebbe stato un negozio dissimulante una donazione. Il fratello si difende sostenendo che la rinuncia della sorella ad intromettersi nella divisione tra lui e la madre comporterebbe l’impossibilità per la stessa di contestare gli atti dispositivi compiuti dalla donna.
La rinuncia della sorella a fare valere delle pretese sull’eredità paterna comporta anche una rinuncia ad agire come legittimaria per far valere la simulazione degli atti di disposizione compiuti dalla madre?
La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza del 5 gennaio 2024, n. 366 (testo in calce), risponde negativamente, infatti, diversamente opinando, si incorrerebbe nella violazione del divieto di patti successori. L’accordo transattivo relativo all’eredità paterna non può implicare la rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione relativamente all’eredità della madre, essendo ella all’epoca dei fatti ancora in vita. Secondo gli ermellini, «la figlia era carente di legittimazione a fare valere la simulazione degli atti dispositivi posti in essere dalla madre fino a che la stessa era ancora in vita e quindi non poteva neppure disporre di un diritto che ancora non le competeva».
La vicenda
La sorella evoca in giudizio il fratello, lamentando la lesione della quota di legittima in relazione alla successione apertasi per la morte della madre.
La vicenda origina dalla dipartita del padre, avvenuta anni prima; in allora, si era aperto un contenzioso tra gli eredi (i due fratelli e la madre) per operare la divisione dei beni. Il giudizio si era concluso con un accordo transattivo, in ragione del quale alla sorella erano stati assegnati cespiti immobiliari per un valore di circa 335 milioni di lire a patto che la stessa di astenesse da qualsiasi ingerenza nella divisione del restante asse ereditario tra fratello e madre. Questi ultimi, a loro volta, concludevano un accordo transattivo, in virtù del quale la donna si riservava l’usufrutto dei cespiti della sua quota, mentre la nuda proprietà era attribuita al figlio.
Orbene, la sorella sostiene che, in realtà, il suddetto accordo sia simulato e nasconda una donazione della madre al fratello di tutti gli immobili rientranti nella quota ereditaria della stessa e ritiene che tale patto sia lesivo della sua quota di legittima. Inoltre, la madre aveva rilasciato una procura generale al figlio, il quale aveva effettuato prelievi sul conto corrente materno sino ad esaurirlo. L’attrice chiede, quindi, che sia dichiarata la natura simulata dell’accordo conciliativo tra madre e figlio e che sia ricostruito l’asse ereditario materno con la collazione del valore della metà degli immobili oggetto della divisione e il conferimento delle somme prelevate dal conto corrente.
In primo e secondo grado, le domande attoree vengono rigettate; secondo i giudici, la figlia ha rinunciato ad ingerirsi nella divisione della restante parte dell’asse ereditario paterno, pertanto, la madre e il fratello erano liberi di determinarsi come volevano nella successiva divisione.
Prima di analizzare il decisum, ricordiamo l’istituto dei patti successori.
Premessa: il divieto di patti successori
Il nostro ordinamento vieta la conclusione di patti successori, ossia qualsiasi accordo con cui si attribuiscano o si neghino diritti su una successione non ancora aperta (C. M. BIANCA, Diritto civile. La famiglia e le successioni, 2, Milano, Giuffrè, 2005, 556). Solitamente, i patti successori si dividono in tre categorie:
- confermativi o istitutivi sono i patti con cui un soggetto dispone della propria successione a favore di altri (ad esempio, Tizio conviene con Mevio di lasciargli la propria eredità),
- dispositivi sono i patti con cui il futuro erede dispone dei diritti che gli spetteranno sull’eredità non ancora aperta, (ad esempio, Caio vende a Sempronio i beni che dovrebbero pervenirgli dall’eredità di Tizio),
- rinunciativi sono i patti con cui il futuro erede rinuncia ai diritti che gli spetteranno sull’eredità non ancora aperta (ad esempio, Caio conclude con il fratello Nevio un patto con cui rinuncia all’eredità del padre Tizio quando la successione non si è ancora aperta).
La legge vieta l’accordo tra le parti relativo alla devoluzione dell’eredità. La ratio consiste nel salvaguardare la libertà del soggetto di disporre liberamente dei propri beni e nella volontà di evitare il “votum captandae mortis”.
La legge sanziona la violazione del divieto di cui sopra con la nullità.
Inoltre, l’art. 557 c. 2 c.c. dispone che i legittimari non possano rinunciare al diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima – sino a che il donante vive – né con dichiarazione espressa né con il loro assenso alla donazione. Invece, dopo l’apertura della successione, i diritti del legittimario sono liberamente disponibili.
No alla rinuncia preventiva ai diritti successori futuri
La ricorrente sostiene che la sentenza gravata abbia errato nel ritenere che, avendo conciliato con la madre e il fratello la divisione dell’eredità paterna ed avendo rinunciato ad ingerirsi nella successiva divisione tra i due, ella abbia altresì rinunciato a qualsiasi pretesa in relazione ai nuovi accordi assunti tra la madre e il fratello. L’interpretazione operata dalla Corte d’Appello presenta dei profili di nullità, in quanto implica una rinuncia a far valere i suoi diritti come erede della madre in violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c. In particolare, la ricorrente si era impegnata a non ingerirsi nella successiva divisione del restante asse ereditario, ma ciò non comportava una rinuncia ai suoi diritti successori futuri.
La Suprema Corte considera fondata la doglianza.
La decisione impugnata ha escluso che la ricorrente, come erede legittimaria della madre, potesse formulare la domanda di accertamento della simulazione dell’atto dissimulante la donazione della defunta al figlio, poiché ella aveva rinunciato ad ogni ulteriore pretesa sull’eredità paterna. I giudici di merito hanno ritenuto che la scelta della figlia, relativa all’eredità paterna, escludesse che la stessa avesse titolo per contestare l’eredità della madre, avente ad oggetto esclusivamente la quota proveniente dal defunto marito. In tal modo, la sentenza gravata non ha considerato che nel patrimonio della madre era già compresa la quota dell’eredità del marito, ossia la quota di comproprietà dei beni relitti, e che la madre aveva compiuto atti di disposizione di tale diritto con l’accordo transattivo concluso con il figlio.
L’interpretazione della Corte d’Appello, secondo cui la rinuncia della figlia ad avanzare ulteriori pretese sull’eredità paterna comporta anche la rinuncia ad avanzare pretese sull’eredità della madre (composta solo dai beni pervenuti dal marito), appare in violazione del divieto di patti successori. In altre parole, se il negozio con cui la figlia ha rinunciato a vantare pretese sull’eredità del defunto padre avesse comportato anche la rinuncia della stessa – quale erede legittimaria – a contestare i futuri atti dispositivi della madre (ancora in vita), tale negozio sarebbe nullo ex art. 458 c.c.
Nullità del patto rinunciativo se il de cuius è ancora in vita
La giurisprudenza è costante nell’affermare la nullità della transazione conclusa quando il de cuius sia ancora in vita da uno dei futuri eredi, il quale rinunci ai diritti vantati sulla futura successione «ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando perché idonei a dissimulare una donazione» (
Cass. 15919/2018). La nullità discende dalla violazione:
- del divieto di patti successori (ex art. 458 c.c.)
- e del divieto di rinuncia preventiva all’azione di riduzione (ex art. 557 c. 2 c.c.).
Nel caso di specie, la figlia ha acquistato il diritto e il concreto interesse a far accertare la simulazione degli atti dispositivi compiuti dalla madre solo per effetto della morte della stessa. Dopo la dipartita della madre, la figlia ha acquisito il diritto di esercitare l’azione di riduzione relativamente agli atti dispositivi compiuti dalla defunta. Prima di tale momento, la ricorrente era priva di legittimazione a far valere la simulazione, in quanto la madre era ancora in vita e, quindi, ella non poteva disporre di un diritto che ancora non le “spettava”.
A tal proposito, preme ricordare che, prima dell’apertura della successione, ai successibili non spetta alcun diritto né come pretesa sull’eredità né come aspettativa (così C. M. BIANCA, Diritto civile. La famiglia e le successioni, 2, Milano, Giuffrè, 2005, 555). Infatti, è pur vero che la legge riserva ai congiunti la quota di legittima ma il diritto dei legittimari sorge solo al momento della morte dell’ereditando. Non a caso, sino a che questi è in vita, essi non possono opporsi agli atti dispositivi né hanno titolo per chiedere atti conservativi. Esattamente come nella fattispecie in esame: la figlia, sino a che la madre era in vita, non poteva agire per tutelare la propria quota di legittima e tale diritto è sorto solo con la dipartita della genitrice.
Le spese funerarie rientrano nel passivo ereditario gravante sugli eredi
Come abbiamo ricordato, il fratello era munito di procura generale della madre. I giudici di merito, dopo aver esaminato il rendiconto, hanno ritenuto privo di riscontro e non giustificato dalla procura l’importo complessivo di circa 76 mila euro e, avendo ciascuno degli eredi diritto alla metà della somma, hanno condannato il fratello a corrispondere alla sorella la metà. Il fratello lamenta che le spese sostenute per il funerale, circa 6 mila euro, siano a carico dell’eredità e siano deducibili dall’asse complessivo.
La Suprema Corte considera fondata la doglianza.
Correttamente, i giudici di merito hanno conferito alla massa la cifra di circa 76 mila euro che, per la metà, spettano alla sorella coerede. Il fratello avrebbe dovuto dimostrare che la cifra era stata impiegata per soddisfare le necessità della madre, ma siffatta prova non è stata fornita. In buona sostanza, la sentenza gravata ha ritenuto sussistente un diritto di credito della defunta verso il figlio per le somme di cui questi si era indebitamente appropriato. Il diritto di credito è caduto in successione, «si era estinto per confusione per la quota del figlio a sua volta erede, mentre la figlia altra erede aveva diritto di ottenere la sua quota dal fratello debitore». Tuttavia, il fratello poteva opporre alla sorella il suo diritto di credito in relazione alle spese funerarie sostenute per la madre, atteso che tali esborsi rientrano tra i pesi ereditari e costituiscono passivo ereditario gravante sugli eredi (art. 752 c.c.). Pertanto, chi ha anticipato le spese funerarie ha diritto di ottenere il rimborso pro quota da parte degli eredi «sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà» (così
Cass. 17938/2020;
Cass. 1994/2016). In definitiva, la Corte d’Appello avrebbe dovuto tenere conto di tale importo a credito del fratello, pertanto, dalla somma di circa 38 mila euro al cui pagamento il fratello è stato condannato, doveva essere sottratta la metà dell’importo delle spese funerarie che egli aveva anticipato. Quindi, anche su tale punto, la decisione gravata va cassata con rinvio.
Conclusioni: il principio di diritto
I giudici di legittimità accolgono la doglianza della sorella, cassano la sentenza gravata con rinvio alla Corte d’Appello che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
- «è nulla per contrasto con il divieto di cui all’art. 458 cod. civ. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita la de cuius, rinunci a vantare i diritti, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare donazione».
Ut supra ricordato, la decisione gravata viene cassata anche in relazione alla questione delle spese funerarie, in accoglimento del motivo di ricorso incidentale sollevato dal fratello nei limiti di quanto esposto nel paragrafo precedente.








