L’atto di accertamento ha natura extragiudiziale, mentre il principio opera esclusivamente all’interno del processo (Cassazione Lavoro, ordinanza n. 19774/2023)
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza n. 19774, pubblicata l’11 luglio 2023, (testo in calce).
Il caso
Nella vicenda in esame, la Corte territoriale aveva accolto il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro avverso la sentenza di primo grado, dichiarando non dovuta la contribuzione richiesta dall’Inps. A sostegno di tale decisione, la Corte di merito aveva ritenuto che l’Istituto non avesse offerto la prova rigorosa dei fatti posti alla base del credito invocato, oggetto di un verbale ispettivo, anche perché dagli elementi raccolti non si poteva evincere che i lavoratori per i quali era stato ipotizzato l’inadempimento contributivo, fossero effettivamente impiegati nell’appalto fra le due società.
Avverso tale sentenza, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, rilevando la genericità delle contestazioni della committente, secondo cui le ammissioni del datore non le erano opponibili; inoltre, le ammissioni del datore di lavoro erano supportate da documentazione visionata in sede ispettiva per cui il verbale avrebbe dovuto avere efficacia probatoria.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Inps, evidenziando che l’errore dell’Ente era stato quello di ritenere applicabile il canone, sancito dall’articolo 115, comma primo, Cpc, ad un atto, ovvero al verbale ispettivo che si colloca al di fuori del processo, mentre il principio di non contestazione opera soltanto all’interno del giudizio. Inoltre, ha rilevato la Cassazione, con riferimento all’ambito del processo del lavoro, l’onere di contestazione trae origine dal disposto dell’art. 416 cpc che attribuisce al convenuto l’onere di prendere una posizione precisa e specifica sui fatti contestati dall’attore a fondamento della domanda proposta. La mancata contestazione del fatto, si pone in coerenza con la struttura del processo, diretta a far sì che all’udienza ex art. 420 cpc, la causa sia ormai delineata con riferimento all’oggetto ed all’istruttoria. In particolare, nell’ambito dei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, la Cassazione ha rilevato che il principio di non contestazione della pretesa creditoria si delinea quando parte opponente, attrice in senso solo formale, non prenda una posizione precisa, nella prima difesa utile, in merito ai fatti espressi dall’Ente nella propria memoria di costituzione.
Tale principio può estendersi anche al giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, a seguito di verifica ispettiva, in cui parte ricorrente agisce per affermare l’inesistenza di un diritto di cui l’Inps è titolare, oggetto dell’accertamentio giudiziale.
Inoltre, l’attribuzione di efficacia di “allegazione” ai fatti contenuti in un atto extraprocessuale come il verbale ispettivo, interromperebbe la circolarità, fra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, secondo il combinato disposto dall’articolo 414 cpc, numeri 4 e 5 e dall’articolo 416 cpc.
In conclusione, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Inps statuendo che le spese di giudizio seguano la soccombenza.
Fonte: https://www.altalex.com








