FAMIGLIA, MINORI E SUCCESSIONI
Oggetto di questa sommaria analisi riguarda il mantenimento dei figli che è un obbligo previsto nel nostro ordinamento e che, di volta in volta, può venire a gravare, oltre che sui genitori, anche su altri soggetti che abbiano con gli aventi diritto al mantenimento particolari rapporti di parentela.
Premessa
Con particolare riguardo alla posizione dei genitori, il disposto normativo di riferimento è senz’altro l’art. 30 Cost., il quale, al comma 1, dispone che è “diritto e dovere” dei genitori, tra l’altro, mantenere i figli.
Sulla base di tale previsione programmatica il legislatore ha inserito all’interno del Codice civile l’art. 315-bis, che, al primo comma, prevede il diritto del figlio ad essere mantenuto dai genitori, e l’art. 316-bis, che, sempre al primo comma, dispone che entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli sulla base delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il generale obbligo di mantenimento dei genitori rispetto ai figli trova la sua ratio nel fatto della generazione in quanto tale: ciò significa che i genitori devono provvedere a mantenere i figli per la sola circostanza di esserne i genitori per averli generati.
L’obbligo, inoltre, esiste non soltanto rispetto ai figli nati nel matrimonio ma anche rispetto a quelli nati al di fuori del matrimonio e permane in capo ai genitori anche laddove i medesimi si separino o divorzino e finanche laddove non si siano mai sposati.
Il genitore, inoltre, non può sottrarsi a tale obbligo nemmeno nel caso che sia dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (Cass. civ., 8 novembre 2010, n. 22678).
Il mantenimento, inoltre, ai sensi dell’art. 337-septies c.c., è dovuto anche nei confronti dei figli maggiorenni, qualora essi non siano indipendenti economicamente: tale assegno, salva diversa determinazione del giudice è versato direttamente all’avente diritto.
Può capitare, tuttavia, che i genitori non concordino più circa la misura del mantenimento da ciascuno di essi dovuto ai figli, soprattutto laddove intervengano vicende conducenti alla separazione personale o al divorzio tra coniugi sposati oppure qualora comunque i genitori (non coniugati) non siano d’accordo su come gestire i rapporti personali e patrimoniali con il minore e si rivolgano quindi al giudice.
In tali casi, appunto, sarà il giudice adito a fissare la misura del mantenimento che il genitore “non affidatario” sarà tenuto a corrispondere ai figli sotto forma di assegno mensile per la copertura delle spese ordinarie (non per quelle straordinarie, che vanno invece rimborsate al genitore che le ha affrontate entro il mese successivo l’istanza di rimborso).
Molti sono però gli interrogativi che possono sorgere sull’an ed il quantum dell’assegno dovuto dal genitore non affidatario, soprattutto laddove, dopo la determinazione da parte del giudice, sopravvengano circostanza nuove, tali, almeno secondo l’obbligato, da mutare il quadro complessivo e da incidere sul suo obbligo di corresponsione: figlio che trovi o abbandoni il lavoro, figlio minorenne divenuto maggiorenne, ecc.
A tanti di questi interrogativi, come vedremo, è stata chiamata a rispondere la giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito.
L’assegno di mantenimento in favore dei figli: linee generali
L’assegno di mantenimento dovuto dal genitore in favore dei figli è un importo forfettizzato, la cui funzione è, appunto, quella di permettere (ricordiamo, infatti, che oltre che un dovere il mantenimento del figlio è per il genitore anche un diritto) al genitore di provvedere alle esigenze dei propri figli.
Nel caso in cui i genitori non concordino sulla misura del mantenimento, esso è stabilito dal giudice:
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a) in sede di separazione (e divorzio), per i figli nati nel matrimonio; b) in sede di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali con la prole, per i figli nati fuori del matrimonio. |
Va sottolineato che l’assegno di mantenimento, essendo volto a tutelare interessi di carattere superindividuale e di rilevanza costituzionale quale il mantenimento della prole, viene attribuito e determinato dal giudice anche laddove i genitori non ne facciano specifica istanza (Cass. civ. 13 gennaio 2004, n. 270; Cass. civ. 3 agosto 2007, n. 17043; Cass. civ. 27 gennaio 2012, n. 1243; Cass. civ. 14 giugno 2017, n. 14830; Cass. civ. 4 febbraio 2019, n. 3206). Nel fare ciò l’Autorità giudiziaria tiene conto anche del tenore di vita goduto dai figli prima della sua decisione, non essendovi una diretta correlazione tra misura del mantenimento e ridotta età dell’avente diritto (Cass. civ. 21 giugno 2011, n. 13630; Cass. civ. 23 gennaio 2020, n. 1562; Cass. civ. 9 agosto 2021, n. 22515).
Inoltre il giudice adito dovrà tener conto di tutti i criteri dettati dall’art. 337-ter ed adeguatamente motivare la sua scelta, senza poter arbitrariamente decidere che un criterio debba prevalere sugli altri (Cass. civ. 13 marzo 2020, n. 7134).
Viste le finalità che il legislatore ha inteso perseguire con l’attribuzione dell’assegno di mantenimento, esso:
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a) è indisponibile: ad esempio, non è possibile rinunciarvi (Cass. civ. 14 dicembre 2018, n. 32529); b) non può essere pignorato, avendo natura alimentare; c) non è compensabile; d) è irripetibile (Cass. civ. 10 dicembre 2008, n. 28987. Contra Cass. civ. 23 maggio 2014, n. 11489; Cass. civ. 13 febbraio 2020, n. 3659). |
Ai sensi dell’art. 337-ter, c. 2, c.c. è il giudice a dover fissare il quantum ed il quomodo della contribuzione di ciascuno dei genitori al mantenimento dei figli minori di età. E ciò, come visto già supra, a prescindere da un’espressa domanda dei genitori. Il contributo al mantenimento viene versato al genitore collocatario della prole, ossia al genitore presso cui il figlio si trova in prevalenza.
Discorso parzialmente diverso vale invece per i figli maggiorenni, atteso che l’assegno in lor favore deve essere espressamente richiesto da parte del genitore col quale egli convive o dallo stesso, se vive da solo. Inoltre l’assegno deve essere versato di regola direttamente al figlio maggiorenne, salva diversa previsione del giudice (Cass. civ. 11 novembre 2013, n. 25300, per il caso di richiesta diretta da parte del figlio); diversamente, se il figlio, prima minorenne, è divenuto maggiorenne dopo la decisione che ha quantificato il suo diritto, l’assegno deve essere versato sempre e comunque al genitore presso il quale egli vive, salvo che il giudice abbia disposto diversamente (Cass. civ. 13 aprile 2021, n. 9700)
Il versamento diretto, insomma, non è una facoltà dell’obbligato ma deve essergli accordato dall’Autorità giudiziaria. In particolare per i figli maggiori d’età la normativa di riferimento è l’art. 337-septies c.c., il quale prevede che il giudice possa riconoscere il diritto all’assegno di mantenimento anche al figlio maggiorenne, a condizione ch’egli non sia economicamente indipendente (Cass. civ. 23 gennaio 2020, n. 1562).
Tuttavia, se il figlio maggiorenne è portatore di handicap grave, i genitori saranno sempre e comunque tenuti a mantenerlo, salvo ch’egli percepisca una pensione sufficiente a far fronte alle proprie necessità.
La durata dell’assegno di mantenimento
Come visto finora l’obbligo di mantenere i figli, inderogabile fintanto che la prole è minorenne, non cessa nemmeno con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, salvo il caso che questi abbiano raggiunto l’indipendenza economica.
Aspetto di enorme interesse, dunque, è comprendere quando si possa ritenere che il figlio maggiorenne abbia raggiunto la tanto sperata indipendenza economica e soprattutto se sia in qualche modo sindacabile la quantità e qualità dello sforzo dallo stesso profuso in tal senso.
L’indipendenza economica del figlio maggiorenne
La giurisprudenza è stata più volte chiamata a decidere sul punto, statuendo, in linea generale, che nessun genitore può essere obbligato a mantenere un figlio “fannullone”, ragione per cui sussiste un obbligo in capo ai figli di fare quanto in loro potere per diventare economicamente indipendenti, con la conseguenza che, se il mancato raggiungimento dell’indipendenza dipende da loro colpa, il genitore non sarà più tenuto a mantenerli (Cass. civ. 8 novembre 2021, n. 32406; Trib. Firenze dec. 3 novembre 2021, inedito).
Dubbio è però quando esattamente il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica.
Secondo il giudice nomofilattico, tuttavia, l’indipendenza economica non coincide soltanto con un lavoro stabile e a tempo indeterminato ma rappresenta valido motivo per la riduzione o, addirittura, la revoca del diritto all’assegno di mantenimento il fatto che il figlio abbia stipulato un contratto di lavoro a termine, purché la durata non sia troppo breve e la paga non troppo bassa (Cass. civ. 15 dicembre 2021, n. 40282), né osta a ciò il fatto l’attività intrapresa dal figlio si dimostri successivamente non redditizia o ch’essa venga persa (Cass. civ. 14 marzo 2017, n. 6509).
Allo stesso modo è stata ritenuta meritevole di accoglimento la domanda di revoca dell’assegno di mantenimento dovuto dal genitore al figlio maggiorenne che abbia rifiutato un’offerta di lavoro, perché, in questo caso, il permanere della condizione di dipendenza economica dal genitore dipenderebbe da sua colpa (Cass. civ. 25 settembre 2017, n. 22314).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in nuce, una volta che un figlio si sia reso autonomo non è più possibile ripristinare in suo favore quella particolare tutela, estrinsecantesi nel diritto ad essere mantenuto dai genitori, che il conditor legis accorda a quelli che, sine culpa, non abbiano ancora raggiunto la citata indipendenza (Cass. civ. 7 luglio 2004, n. 12477; Cass. civ. 14 agosto 2020, n. 17183).
In tal caso, dunque, il figlio potrà adire l’Autorità giudiziaria per richiedere che gli vengano riconosciuti gli alimenti ai sensi degli artt. 433 ss. c.c. ma non più un diritto ad essere mantenuto. Tuttavia, non una qualunque attività lavorativa sic et simpliciter considerata è sempre e comunque idonea ad addivenire alla revoca o dalla riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne: secondo la Cassazione, infatti, il figlio che abbia iniziato un periodo come apprendista conserva il diritto al mantenimento, salvo che si dimostri che il trattamento retributivo a lui riconosciuto è tale da assicurargli una remunerazione sufficiente e proporzionata ai sensi dell’art. 36 Cost. e comunque adeguata a provvedere al proprio mantenimento (Cass. civ. 11 gennaio 2007, n. 407).
Contra, più di recente, Cass. civ. 22 luglio 2019, n. 19696, che ha ritenuto che il figlio possa considerarsi economicamente indipendente anche laddove percepisca un salario modesto). Discorso leggermente diverso vale invece laddove il figlio, inizialmente divenuto economicamente indipendente, abbia abbandonato il lavoro per intraprendere un percorso di studio. In tal caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, il genitore che può permetterselo dovrà provvedere al suo mantenimento (Cass. civ. 23 agosto 2021, n. 23318).
Il completamento del ciclo di studi universitario, però, è ex se elemento tale da far presumere l’esistenza di una colpevole inerzia in capo al figlio che continui a non rendersi economicamente indipendente dai genitori (Cass. civ. 22 giugno 2016, n. 12952).
Ciononostante grava sempre sul genitore che richiede la riduzione o la revoca dell’assegno di mantenimento l’onere di fornire la prova dell’esistenza di un comportamento negligente del figlio rispetto al suo dovere di trovare un lavoro; a tal fine elemento da tenere particolarmente in conto è l’avanza dell’età del figlio stesso (Cass. civ. 5 marzo 2018, n. 5088).
In ogni caso, poi, un’ormai celebre decisione di merito ha ritenuto nel caso in cui il figlio abbia raggiunto l’età di 34 anni il fatto ch’egli non sia ancora economicamente indipendente non può più essere considerato come sganciato da un suo atteggiamento colposo, ragione per la quale, in tal caso, il diritto al mantenimento dovrebbe in ogni caso essergli revocato, salva per lo stesso la facoltà di agire per il riconoscimento degli alimenti (Trib. Milano ord. 29 marzo 2016).
Quantum dell’assegno e modifica del reddito del genitore obbligato
Quid iuris laddove, a seguito della determinazione dall’an e del quantum dell’assegno da parte del giudice, il genitore obbligato al mantenimento veda diminuire il proprio reddito? Anzitutto va chiarito che i fatti antecedenti alla decisione, benché non presi in considerazione, non sono idonei a fondare una rideterminazione dell’assegno (Cass. civ. 5 marzo 2001, n. 3149; Cass. civ. 22 novembre 2007, n. 24321; Cass. civ. 8 maggio 2008, n. 11488; Cass. civ. 17 giugno 2009, n. 14093; Cass. civ. 13 gennaio 2017, n. 789; Cass. civ. 28 novembre 2017, n. 28436; Cass. civ. 7 settembre 2020, n. 18530).
È però di tutta evidenza che nel caso in cui, per motivi sopravvenuti, il reddito dell’obbligato abbia subito delle modifiche in peius, egli potrà ricorrere al giudice per ottenere una riduzione (o, addirittura, una revoca) dell’assegno dovuto ai figli.
Va comunque precisato che la riduzione e/o la revoca dell’obbligo deve sempre essere disposta dal giudice, non potendo il genitore obbligato ritenersi automaticamente esonerato dal mantenimento dei figli per il solo fatto del peggioramento delle sue condizioni economiche, nemmeno nel caso estremo che sia intervenuta nei suoi confronti dichiarazione di fallimento (Cass. pen. 22 aprile 2020, n. 12684).
È stato ad esempio deciso (seppur, va detto, in tema di assegno dovuto all’ex coniuge, anche se il principio pare potersi estendere anche alla situazione dei figli) che la contrazione dell’attività lavorativa dell’obbligato, con conseguente riduzione del suo reddito, sia motivo idoneo per disporre la riduzione dell’assegno di mantenimento (Cass. civ. 20 gennaio 2021, n. 975, Cass. civ. 29 dicembre 2021, n. 41919).
Ammontare dell’assegno e attività lavorativa del coniuge affidatario
Come visto entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli ed in particolare su quello non affidatario grava l’obbligo di corrispondere mensilmente un assegno a ciò finalizzato. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la misura dell’assegno dovuto è indipendente dal fatto che il genitore affidatario, che magari prima non svolgeva alcuna attività lavorativa, abbia trovato un lavoro (Cass. civ. 19 febbraio 2018, n. 3926).
È opinione ormai pressoché costante, infatti, quella per cui la misura dell’assegno che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli non deve essere il frutto di una mera comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato, in quanto le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze ma la loro crescita non comporta automaticamente una proporzionale diminuzione del contributo cui è tenuto l’altro genitore (Cass. civ. 2 agosto 2013, n. 18538).
Assegno di mantenimento ed esigenze educative
Merita di essere qui segnalata un’assai recente pronuncia del giudice nomofilattico (Cass. civ. 28 gennaio 2021, n. 2020).
Il caso è quello di un padre obbligato a corrispondere un assegno di euro 3.500 mensili in favore dei figli il quale chiedeva di ridurne l’ammontare, rappresentando che, diversamente, ciò sarebbe stato contrario alle esigenze educative della prole, la quale, una volta inseritasi nel mondo del lavoro, non sarebbe stata capace di adeguarsi alle certamente peggiorative condizioni che lo stesso avrebbe potuto loro assicurare.
Ebbene secondo gli ermellini il richiamo alle esigenze educative era del tutto strumentale, in quanto un contributo di mantenimento più alto non è ex se motivo di un’educazione insufficiente dei figli, essendo comunque compito dei genitori quello di provvedere ad impartire loro un’educazione adeguata e garantire loro delle opportunità di crescita sociale e professionale.
Ammontare dell’assegno e nascita di altri figli nella nuova famiglia
È stato ritenuto motivo valido per la riduzione del mantenimento dovuto dal genitore al figlio avuto con l’ex coniuge il fatto che l’obbligato, che aveva nel frattempo iniziato una nuova relazione affettiva con altra donna, avesse generato un altro figlio.
In tal caso, infatti, la nascita dell’altro figlio è fatto generatore di nuovi obblighi contributi in capo al genitore, il quale, dunque, può validamente richiedere la riduzione di quanto dovuto al primo figlio in caso di permanenza delle medesime condizioni economiche (Cass. civ. 12 luglio 2016, n. 14175; Cass. civ. 2 febbraio 2018, n. 2620).
Mantenimento dei figli e Covid-19 (in particolare)
È fatto notorio ed innegabile che negli ultimi due anni, quanto meno dal marzo 2020 ad oggi, il nostro Paese – così come il resto del mondo – ha affrontato una situazione senza precedenti dovuta alla diffusione su scala globale del virus SARS-CoV-2.
Ciò, tra le tante cose, ha avuto pesanti ripercussioni sull’attività lavorativa di quasi chiunque, con conseguente contrazione del reddito derivante dall’attività medesima.
Quid iuris rispetto alla misura dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli laddove il reddito del genitore obbligato si sia ridotto (o, addirittura, sia del tutto venuto meno) a causa della diffusione del Covid-19?
Generalmente la giurisprudenza ha ritenuto che una riduzione delle proprie capacità economiche a causa della pandemia (purtroppo ancora in corso) sia motivo sufficiente per rivedere il quantum dell’assegno dovuto ai figli da parte del genitore non affidatario.
Proprio per questo è stato deciso che la contrazione della capacità reddituale conseguente alla crisi pandemica da Covid-19 sia motivo valido per una riduzione della misura dell’assegno dovuto dal genitore ai figli (Trib. Monza 25 giugno 2020; Trib. Terni ord. 16 luglio 2020; Trib. Rimini 18 novembre 2020, n. 756).
La diminuzione del reddito a causa della pandemia è stata anche ritenuta circostanza sufficiente ad integrare tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora necessari ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ai figli (App. Torino, Sez. Minori, 15 marzo 2021, n. 28).
Conclusioni
Per tirare brevemente le fila di quanto visto fin qui, possiamo predicare l’esistenza, in tema di contributo di mantenimento del genitore non affidatario in favore dei figli, dei seguenti “punti fermi”:
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a) ciascun genitore è tenuto a mantenere i figli in base alle proprie capacità reddituali ma la misura dell’assegno dovuto dal non affidatario non può essere frutto di un mero raffronto della sua capacità economica con quella dell’altro; b) il contributo di mantenimento dovuto dal genitore non affidatario deve tenere conto di tutte le circostanze previste dalla legge; c) la misura del contributo dovuto non è direttamente collegata all’età del figlio da mantenere, il cui aumento, tuttavia, comportando innegabilmente anche una crescita delle necessità del figlio, può essere motivo per la revisione della misura dell’assegno; d) una riduzione delle capacità reddituali del genitore obbligato è motivo valido per la revisione della misura dell’assegno; e) l’assegno può essere diminuito anche laddove il genitore obbligato, che nel frattempo si sia creato una nuova famiglia, abbia generato altri figli, dei quali sarà ugualmente tenuto a provvedere al mantenimento; f) l’assegno è dovuto anche in favore dei figli maggiori d’età che, senza loro colpa, non siano economicamente indipendenti; g) la giurisprudenza parrebbe aver fissato nei 34 anni d’età del figlio il limite massimo oltre il quale il genitore non è più dovuto a provvedere al mantenimento. |








