Il pignoramento delle quote si esegue mediante notificazione alla società a cui si riferisce la quota e alla intestataria formale, con iscrizione nel registro delle imprese
Un creditore sottopone a pignoramento presso terzi alcune partecipazioni sociali di una s.r.l. appartenenti al debitore ma intestate ad una società fiduciaria. Il giudice dell’esecuzione dichiara la nullità del pignoramento perché eseguito nelle forme del presso terzi (ex art. 543 c.p.c.) mentre andavano seguite le formalità del pignoramento contenute nell’art. 2471 c.c.
Quale forma di pignoramento deve applicarsi alle partecipazioni sociali di una s.r.l. intestate ad una società fiduciaria?
La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 16 settembre 2024, n. 24859 (testo in calce), prima di rispondere al quesito, chiarisce alcuni istituti. Innanzitutto, ricorda che le quote di una s.r.l. costituiscono beni immateriali; per quanto attiene alle società fiduciarie – disciplinate dalla legge 1966/1939 – si tratta di società che si intestano determinati beni, come azioni o quote societarie dei fiducianti, curandone l’amministrazione ed esercitando i relativi diritti in nome proprio ma seguendo le direttive dei fiducianti. Più ampiamente, il negozio fiduciario è l’accordo con cui un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (fiduciario) la titolarità di un bene con il patto (pactum fiduciae) che l’intestatario utilizzerà e disporrà del bene in conformità alle istruzioni ricevute. Il patto fiduciario comporta la dissociazione tra la “proprietà sostanziale” (che resta in capo al fiduciante) e la “proprietà formale” (che ricade in capo alla fiduciaria, la quale acquista la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali). Pertanto, l’intestazione fiduciaria di una partecipazione sociale non ha effetto traslativo, perché la partecipazione non entra nel patrimonio della società ma rimane del fiduciante. Tutto ciò premesso, il pignoramento della quota di una società a responsabilità limitata, allorché sia intestata ad una società fiduciaria, si esegue ai sensi dell’art. 2471 c.c., ossia mediante notificazione alla società cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione, alla società che ne è intestataria formale, e, poi, si provvede all’iscrizione nel registro delle imprese. Il pignoramento “diretto” ha la funzione di produrre il vincolo di indisponibilità sul bene sia verso il fiduciante sia verso la società fiduciaria non come terzo ma ai sensi dell’art. 513 c.p.c. (espropriazione mobiliare presso il debitore). Infatti, la disciplina del pignoramento presso il debitore non riguarda solo i beni che si trovino fisicamente in casa o in altri luoghi di sua appartenenza ma lo estende anche ai beni che si trovino altrove e di cui il debitore possa liberamente disporre (art. 513 c. 3 c.p.c.) nonché i beni in possesso di terzi purché questi ne consentano l’esibizione (art. 513 c. 4 c.p.c.). Nel caso di partecipazioni di s.r.l., trattandosi di beni immateriali, la disponibilità in capo al debitore non è neppure “intermediata” dal terzo e, quindi, non occorre alcuna dichiarazione da parte sua (come accadrebbe nel pignoramento presso terzi).
La vicenda
Una donna sottoponeva a pignoramento presso terzi per l’importo di circa 56 mila euro i beni, i crediti e le partecipazioni societarie che il suo ex marito aveva affidato a due società fiduciarie, Alfa s.p.a. e Beta s.p.a. La prima società (Alfa s.p.a.) dichiarava di detenere nell’interesse dell’uomo:
- una partecipazione nel capitale sociale della società Gamma s.r.l. per nominali 72 mila euro,
- e una partecipazione nel capitale di un’altra società (Delta s.p.a.) ormai cancellata dal registro delle imprese per nominali 94 milioni di lire.
Nel corso del procedimento esecutivo il giudice rilevava che, nel caso in cui la partecipazione sociale detenuta dalla società fiduciaria riguardi una società a responsabilità limitata (s.r.l.), la forma di pignoramento da impiegare non è il pignoramento presso terzi ma quello specificamente indicato nell’art. 2471 c.c. Pertanto, il giudice dichiarava la nullità del pignoramento nella parte in cui era diretto a pignorare la partecipazione nella Gamma s.r.l. detenuta dalla società fiduciaria Alfa s.p.a. per conto del debitore esecutato.
La creditrice proponeva opposizione avverso l’ordinanza di estinzione e, successivamente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, la società fiduciaria Alfa s.p.a. re-intestava al fiduciante le quote della Gamma s.r.l. oggetto di pignoramento “e, a seguito di assemblea straordinaria della società partecipata, nel corso della quale, a fronte delle perdite emerse che ne azzeravano il capitale, veniva deliberata la ricostituzione del capitale, che il debitore non sottoscriveva”. Il giudice dell’opposizione sospendeva l’ordinanza impugnata – con cui era stata dichiarata la nullità del pignoramento e disposta la chiusura anticipata del procedimento esecutivo – e, in fase di merito, dichiarava la cessazione della materia del contendere atteso che, nelle more, il debitore aveva perso ogni partecipazione sociale nella Gamma s.r.l.
La decisione, impugnata con ricorso per cassazione, veniva cassata con rinvio per difetto di integrazione del contraddittorio non avendo la società fiduciaria Alfa s.p.a. partecipato al giudizio.
Il tribunale, in sede di rinvio, dichiarava nuovamente la cessazione della materia del contendere e rilevava che erano opponibili al creditore gli atti compiuti prima dell’ordinanza di sospensione (ossia la re-intestazione della quota al debitore fiduciante e la rinuncia alla sottoscrizione della ricostituzione del capitale). Infine, per quanto qui di interesse, si ponevano a carico del debitore le spese in base al principio della soccombenza virtuale, considerando legittimo il pignoramento ex art. 543 c.p.c. e non praticabile quello previsto dall’art. 2471 c.c. in caso di intestazione formale di quote ad una fiduciaria.
Si giunge così, per la seconda volta, in Cassazione.
La questione giuridica: forma del pignoramento e intestazione fiduciaria
La Suprema Corte si trova a dover stabilire se il pignoramento di partecipazioni societarie e, in particolare, il pignoramento di quote di una s.r.l. debba seguire le forme:
- del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c.
- oppure la forma del pignoramento “diretto” previsto dall’art. 2471 c.c.
Inoltre, nell’ipotesi in cui trovi applicazione l’art. 2471 c.c., occorre chiarire se tale ultima procedura operi anche nell’ipotesi in cui le quote societarie da sottoporre a vincolo siano oggetto di intestazione fiduciaria ad un terzo.
In via preliminare, giova ricordare che, secondo il citato art. 2471 c. 1 c.c., il pignoramento della partecipazione si articola in due fasi:
a) la notificazione al debitore e alla società
b) e la successiva iscrizione nel registro delle imprese.
Preme precisare che il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità, pertanto, l’iscrizione sub b) costituisce una formalità necessaria al perfezionamento del vincolo, diretta a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.
Ciò premesso, il debitore, con ricorso incidentale, lamenta che la decisione gravata abbia ritenuto legittimo il pignoramento eseguito nelle forme del presso terzi (ex art. 543 c.p.c.) anziché con le forme e gli adempimenti indicati dall’art. 2471 c.c. e, quindi, contesta la condanna alle spese legali.
Come vedremo, gli ermellini ritengono fondata la doglianza.
Premessa: natura della quota di una s.r.l. e pignoramento ex art. 2471 c.c.
I giudici di legittimità chiariscono che la quota di partecipazione di una s.r.l. esprime una posizione contrattuale “obiettivata” dotata di un autonomo valore di scambio, si tratta di un bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non iscritto in un pubblico registro (Cass. 22361/2009). Infatti, la quota non può considerarsi un bene materiale alla stregua dell’azione, purtuttavia gode di un valore patrimoniale oggettivo consistente nella frazione del patrimonio che rappresenta. La legge la considera come un oggetto unitario di diritti e di obblighi (Cass. 7409/1986; Cass. 697/1997; Cass. 19161/2007); «conseguentemente, essa va annoverata tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore» (Cass. 6957/2000). In tal senso, depone anche il già citato art. 2471 c.c. che ammette l’espropriabilità della partecipazione. Trattandosi di un bene immateriale (e non già un credito del debitore verso un terzo) non si applica il pignoramento presso terzi ma il pignoramento mobiliare presso il debitore. In particolare, le partecipazioni delle s.r.l. possono formare oggetto di pignoramento solo verso il socio che ne è titolare e a nulla rileva il fallimento della società che è un soggetto terzo rispetto al processo esecutivo. Come abbiamo visto, l’esecuzione forzata indicata dall’art. 2471 c.c. si articola in due fasi: a) la notifica al debitore e alla società, b) l’iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese. La società è un soggetto terzo rispetto al pignoramento e la notifica:
- non serve per rendere la dichiarazione di quantità (come nel pignoramento presso terzi),
- ma ha lo scopo di renderla edotta di un evento che può produrre effetti indiretti nei suoi confronti e persegue l’obiettivo di rendere operante il vincolo anche nei suoi riguardi.
In altre parole, il pignoramento “diretto” (ex art. 2471 c.c.) non necessita di alcuna forma di collaborazione da parte della società, atteso che tutti i dati che essa potrebbe riferire, come il valore nominale della quota e l’esistenza di vincoli sulla stessa, sono ricavabili dal registro delle imprese. In definitiva, la società è coinvolta non come terzo presso cui si svolge il pignoramento ma solo in qualità di terzo interessato, in quanto destinataria degli effetti riflessi del pignoramento.
Quanto sopra esposto riguarda le quote di una s.r.l., ma nel caso in esame si discute di partecipazioni intestate ad una società fiduciaria. Come vedremo, secondo gli ermellini, nulla osta all’applicazione dell’art. 2471 c.c. anche in tale fattispecie.
Negozio fiduciario: fiducia romanistica e germanistica
Innanzitutto, occorre chiarire in cosa consiste il negozio fiduciario. Si tratta dell’accordo con cui un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (fiduciario) la titolarità di un bene con il patto (pactum fiduciae) che l’intestatario utilizzerà e disporrà del bene in conformità alle istruzioni ricevute. In buona sostanza, il fiduciante ha la titolarità del bene ma non può fruirne nel proprio interesse. La Suprema Corte definisce il mandato fiduciario come «l’accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce, o costituisce, in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, in cui il fiduciario assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici in nome proprio, ma per conto e nell’ interesse di un’altra persona, per la realizzazione di tale risultato, come tale assimilabile al mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ.».
La legge detta una disciplina ad hoc per le società fiduciarie (legge 1966/1939, D.M. 16 gennaio 1995), si tratta di società che si intestano determinati beni, come azioni o quote societarie dei fiducianti, curandone l’amministrazione ed esercitando i relativi diritti in nome proprio ma seguendo le direttive dei fiducianti. In merito alla funzione svolta dall’istituto, si precisa che:
- secondo la fiducia romanistica, il fiduciario, nei confronti dei terzi, è il proprietario del bene,
- secondo la fiducia germanistica, la proprietà rimane in capo al fiduciante e il fiduciario dispone solo della legittimazione all’esercizio dei diritti e delle prerogative discendenti dalla proprietà.
La suesposta bipartizione è stata superata dopo l’intervento della Cassazione nella sua più autorevole composizione (Cass. SS. UU. 13143/2022) che, in relazione alle società fiduciarie, ha chiarito che la loro regolamentazione avviene secondo lo schema della fiducia germanistica. Infatti, la società fiduciaria amministra i beni per conto di terzi e assume la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni (art. 1 legge 1966/1939), quindi, è legittimata all’esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, ma non avviene un trasferimento effettivo di proprietà. Le società fiduciarie sono soggette a vigilanza del MISE (art. 2 legge cit.) «in quanto strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima, senza trasferimento di proprietà». In buona sostanza, le attività indicate dalla legge 1966/1939 rientrano nell’ambito della fattispecie di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, in quanto le società operano in nome proprio su capitali affidati da altri secondo lo schema del mandato senza rappresentanza. La giurisprudenza, da tempo, ha riconosciuto che, nella società fiduciaria, i fiducianti sono gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati (Cass. 7364/2018).
Il mandato dei fiducianti a investire danaro, anche allorché essi rimettano la scelta tra le diverse opzioni di investimento alla discrezione della società fiduciaria, è diretto a costituire patrimoni separati da quello della società stessa e intangibili dai creditori di quest’ultima. L’eventuale cattiva gestione dei beni dei fiducianti da parte della società fiduciaria non comporta una lesione all’ integrità del patrimonio sociale. Pertanto, nel caso di mala gestio, ad esempio, i commissari liquidatori non hanno legittimazione per far valere la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, visto che la suddetta responsabilità è verso i fiducianti; dunque, solo a questi ultimi, come terzi danneggiati, spetta la legittimazione all’azione individuale di cui all’art. 2395 cod. civ. (Cass. 4943/1999, Cass. 22099/2013, Cass. 23560/2008, Cass. 29410/2020).
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali non ha effetto traslativo
In base ai principi sopra esposti, emerge che l’intestazione fiduciaria di una partecipazione sociale non ha effetto traslativo, perché la partecipazione non entra nel patrimonio della società ma rimane del fiduciante. Tale intestazione crea una scissione o, meglio, una dissociazione tra:
- la proprietà sostanziale che resta del fiduciante
- e l’intestazione o proprietà formale che ricade sulla società fiduciaria.
Per effetto del mandato senza rappresentanza che si instaura tra fiduciante e società fiduciaria, quest’ultima acquista la mera legittimazione all’esercizio dei diritti sociali (Cass. SS. UU. 13143/2022). Per quanto riguarda i rapporti interni, la società fiduciaria non è legata al fiduciante da un rapporto di debito ma esercita una funzione di schermo, infatti, l’identità del fiduciante non appare nel registro delle imprese. Il pactum fiduciae – rientrante nel mandato senza rappresentanza – riguarda unicamente le parti (fiduciante e fiduciario) e i loro rapporti interni, ma non assume rilievo nei confronti dei terzi, neanche ai fini degli adempimenti presso il registro delle imprese «proprio in ragione della natura dell’attività esercitata dalla fiduciaria, che opera per statuto ai sensi della legge n. 1966 del 1939».
Riassumendo, l’intestataria formale (la società fiduciaria) acquisisce la mera legittimazione all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di socio verso la società partecipata, mentre l’unico titolare è il fiduciante nel cui esclusivo interesse i diritti vengono esercitati. La fiduciaria, dunque, non ha il potere di disporre autonomamente delle partecipazioni societarie, dovendo attenersi alle istruzioni impartite dal fiduciante in adempimento del pactum fiduciae.
Pignoramento presso il debitore, no presso terzi
Nel caso di partecipazioni in s.r.l., intestate a società fiduciarie, il pignoramento va eseguito secondo le modalità di cui all’art. 2471 c.c. e non con la forma del presso terzi (ex art. 543 c.c.). Il pignoramento “diretto” ha la funzione di produrre il vincolo di indisponibilità sul bene sia verso il fiduciante con gli effetti di cui all’art. 2913 c.c. (ossia l’inopponibilità verso il creditore degli atti dispositivi compiuti dopo il pignoramento) in conseguenza dell’iscrizione nel registro delle imprese, sia verso la società fiduciaria non come terzo ma ai sensi dell’art. 513 c.p.c. (espropriazione mobiliare presso il debitore). Infatti, la disciplina del pignoramento presso il debitore non riguarda solo i beni che si trovino fisicamente in casa o in altri luoghi di sua appartenenza ma lo estende anche ai beni che si trovino altrove e di cui il debitore possa liberamente disporre (art. 513 c. 3 c.p.c.) nonché i beni in possesso di terzi purché questi ne consentano l’esibizione (art. 513 c. 4 c.p.c.). Nel caso di partecipazioni di s.r.l., trattandosi di beni immateriali, la disponibilità in capo al debitore non è neppure “intermediata” dal terzo e, quindi, non occorre alcuna dichiarazione da parte sua (come accadrebbe nel pignoramento presso terzi).
In caso di intestazione fiduciaria, nel registro delle imprese emergono solo i dati dall’intestatario formale e non è possibile risalire all’identità del fiduciante. Pertanto, il giudice dell’esecuzione dovrebbe fare affidamento solo sulla dichiarazione del creditore che asserisce che la quota, in realtà, appartenga al fiduciante. Preme rilevare che la società fiduciaria è obbligata a mantenere riservata l’identità del fiduciante in ossequio al mandato ricevuto, tuttavia, si ritiene che «l’allegazione del creditore pignorante secondo cui il fiduciante si identifica con il debitore esecutato sia sufficiente a far desumere l’appartenenza delle partecipazioni in capo al debitore esecutato, se non contrastata dal diverso effettivo titolare della quota». Si aprono diversi scenari:
- allorché il titolare effettivo della quota sia diverso da quello supposto dal creditore pignorante, la società fiduciaria ha l’obbligo di informare, senza ritardo, il reale proprietario in adempimento del mandato e il fiduciante, in qualità di terzo, può avvalersi di rimedi come l’opposizione ex art. 619 c.p.c. dimostrando di essere il reale titolare della quota e impedendone la vendita:
- invece, in assenza di contestazioni sulla supposta titolarità della quota, il giudice dell’esecuzione può procedere alla vendita sulla base della visura camerale attestante l’intestazione formale delle quote alla fiduciaria, ferma restando l’eventuale responsabilità della mandataria (la fiduciaria) per colpevole inerzia verso il titolare (fiduciante),
- se l’effettivo titolare (fiduciante) coincide con quello indicato dal creditore pignorante, il primo non può proporre né opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) non avendo interesse a fa valere la titolarità formale delle quote in capo ad altri, né opposizione ex art. 619 c.p.c. non rivestendo la qualità di terzo.
Conclusioni: il principio di diritto
Gli ermellini enunciano il seguente principio di diritto:
- «Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata – la quale esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto in un pubblico registro – laddove intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939, si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma ai sensi dell’art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, mediante notificazione sia alla società cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione sia alla società che ne è intestataria formale, nonché a mezzo della successiva iscrizione nel registro delle imprese, generando l’intestazione formale un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e la “proprietà formale”, che ricade in capo alla fiduciaria, per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali».
In conclusione, la Suprema Corte accoglie il ricorso incidentale proposto dal debitore esecutato (fiduciante), mentre rigetta il ricorso principale del creditore e quello incidentale della società fiduciaria, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. rigettando l’originaria opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal creditore pignorante.








