Due condomini impugnano la delibera assembleare di nomina dell’amministratore, lamentando che sia stata assunta illegittimamente, in quanto inviata non già all’indirizzo dell’amministratore ma a quello del Condominio.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 21 febbraio 2023 n. 5319 (testo in calce), chiarisce alcuni aspetti sulla richiesta di convocazione dell’assemblea ad opera dei condomini. La norma (ex art. 66 c. 1 disp. att. c.c.) dispone che l’assemblea possa essere convocata in via straordinaria dall’amministratore o da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. Secondo gli ermellini, la mentovata disposizione non prevede forme tassative, essendo sufficiente che la richiesta di convocazione proveniente dai condomini giunga nella sfera di conoscenza dell’amministratore al fine del decorso del termine di dieci giorni. Pertanto, l’indirizzo dell’amministratore a cui deve essere trasmessa la richiesta non coincide necessariamente con il suo domicilio, residenza o dimora, ma si può identificare con il luogo da questi comunicato contestualmente all’accettazione della nomina oppure con il recapito affisso sul luogo di accesso al condominio
Nel caso di specie, l’assemblea condominiale approva una nuova delibera – in sostituzione di quella impugnata – che conferma il contenuto della precedente. In sede di giudizio, viene pronunciata la cessata materia del contendere e le spese di lite sono compensate.
In caso di cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione della delibera condominiale, come vengono decise le spese di lite?
Gli ermellini chiariscono che il giudice deve provvedere avendo riguardo al criterio della soccombenza virtuale, ossia deve procedere ad un esame unitario della vicenda circa la fondatezza (o meno) della domanda e delle eccezioni, per valutare l’incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese.
icenda
Due condomini impugnano la delibera di nomina dell’amministratore approvata dall’assemblea condominiale convocata su iniziativa di alcuni condomini (ex art. 66 c. 1 disp. att. c.c.). Tra le varie doglianze, gli attori deducano la mancanza dei nominativi dei condomini che avevano chiesto la convocazione dell’assemblea. Il tribunale dà atto che la nomina dell’amministratore è stata confermata da una successiva assemblea, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite seguendo il principio della soccombenza virtuale. Uno degli attori impugna la decisione, lamentando la violazione delle norme sulla convocazione dell’assemblea, atteso che la convocazione non era stata inviata al domicilio dell’amministratore ma all’indirizzo del Condominio e mancava la sottoscrizione dei richiedenti. La Corte d’Appello respinge il gravame sostenendo che l’art. 66 disp. att. c.c. non postula alcuna forma particolare e che alla convocazione, benché non firmata, era allegata la lettera dei condomini che ne assumevano la paternità.
Si giunge così in Cassazione.
La richiesta di convocazione da parte dei condomini
L’assemblea di condominio si tiene annualmente in via ordinaria ma può essere convocata in via straordinaria:
- dall’amministratore quando questi lo ritenga necessario,
- quando ne sia fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.
Nella seconda ipotesi, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione (art. 66 c. 1 disp. att. c.c.). Si ricorda che, l’omessa convocazione dell’assemblea, nei casi previsti dalla legge, dà luogo ad una grave irregolarità che legittima la revoca giudiziale dell’amministratore (l’art. 1129 c. 12, n. 1 c.c.).
Richiesta valida anche se non inviata al domicilio dell’amministratore
La legge non prevede forme tassative quando la richiesta di convocazione provenga dai condomini. In tale circostanza, è sufficiente che la richiesta giunga nella sfera di conoscenza dell’amministratore, affinché decorra il termine di dieci giorni.
A tal fine, l’indirizzo dell’amministratore a cui deve essere trasmessa la richiesta non coincide necessariamente con il suo domicilio, residenza o dimora, ma si può identificare:
- con il luogo da questi comunicato contestualmente all’accettazione della nomina (art. 1129, comma 2, c.c.),
- oppure con il suo recapito appositamente affisso sul luogo di accesso al condominio (art. 1129, comma 5, c.c.).
Spetta al giudice di merito accertare se la comunicazione sia giunta all’indirizzo del destinatario; si tratta di un giudizio di fatto che, in quanto tale, è incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto.
Una volta che siano decorsi inutilmente i dieci giorni dalla richiesta, i condomini promotori possono provvedere direttamente alla convocazione:
- mediante avviso che abbia il contenuto specificato dal comma 3 dell’art. 66 disp. att. c.c. (ossia l’indicazione specifica dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa)
- e dall’avviso deve risultare chi convoca l’assemblea (a tal fine, non è essenziale la sottoscrizione di tutti i condomini che abbiano assunto l’iniziativa).
Ricorso proposto solo da uno degli originati attori
Nel caso di specie, il ricorso in cassazione viene proposto solo da uno degli attori originari e la Suprema Corte ricorda che, per costante giurisprudenza, tra i condomini che hanno impugnato una delibera si crea una situazione di litisconsorzio processuale. Pertanto, ove la sentenza sia stata impugnata soltanto da alcuni degli attori originari, il giudice d’appello deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile (art. 331 c.p.c.). Quanto detto vale anche se il gravame riguarda le sole spese di lite, dal momento che si tratta di un capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale (Cass. 22370/2017). Nondimeno, secondo gli ermellini, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in questo caso, «deve ritenersi superflua, in quanto il ricorso appare “prima facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento» (Cass. SS.UU. 21670/2013). Inoltre, in seguito alla dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale, anche l’eventuale ricorso incidentale tardivo, proposto dalla parte chiamata ad integrare il contraddittorio, perderebbe efficacia (ex art. 334 c. 2 c.p.c.).
Nuova delibera sostituisce la precedente: cessazione della materia del contendere
In tema di impugnazione delle delibere assembleari, è pacifico che la sostituzione della delibera impugnata con una nuova delibera, assunta in conformità della legge, determini la cessazione della materia del contendere, dal momento che fa venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti. Ciò in analogia con quanto previsto in materia di annullabilità delle deliberazioni nell’ambito delle società di capitali. Infatti, l’art. 2377 c. 8 c.c. dispone che:
-
“L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”.
Una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese è affidata alla valutazione sulla soccombenza virtuale (Cass. 10847/2020; Cass. 20071/2017; Cass. 2999/2010; Cass. 11961/2004).
La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata:
- in seguito alla revoca assembleare della delibera impugnata,
- in seguito alla sostituzione della delibera impugnata con un’altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., infatti, la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo al momento in cui è proposta l’azione ma anche al momento della decisione.
Nel caso di specie, il tribunale ha accertato che era cessata la materia del contendere sull’impugnazione della delibera assembleare di nomina dell’amministratore in ragione della conferma della nomina avvenuta con una successiva delibera. Si tratta di un accertamento di fatto, effettuato dal giudice di merito, e tale statuizione non è stata impugnata in appello.
Spese di lite e soccombenza virtuale
In materia di spese di lite, la disposizione prevista in ambito societario (art. 2377 c. 8 c.c.) prevede che il giudice provveda sulle spese di lite, ponendole, di norma, a carico della società. In analogia a quanto sopra, in caso di cessazione della materia del contendere, la decisione sulle spese avviene sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale.
Cosa significa?
In buona sostanza, il giudice deve operare un esame sull’originaria fondatezza della domanda e delle eccezioni proposte per valutare l’incidenza della potenziale soccombenza sulle spese. Tale valutazione non è stata operata in primo grado dal tribunale, che si è limitato a compensare le spese senza alcuna motivazione, ma sul punto non è stata promossa impugnazione.
Il sindacato di legittimità sulle spese giudiziali
Il ricorrente avrebbe dovuto dolersi della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, sostenendo che ne mancassero i presupposti, mentre si è limitato a contestare l’invalidità della delibera (Cass. SS. UU.6226/1997; Cass. 14341/2016). Infatti, se il giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere, «è onere della parte che in appello contesti la decisione per questioni di merito, impugnare preliminarmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere per mancanza di presupposti, restando altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione, essendo ormai divenuta definitiva la pronunzia di primo grado per difetto di impugnazione» (Cass. 14341/2016). Nel caso in commento, la questione risulta coperta da giudicato interno (ex art. 329 c. 2 c.p.c.).
Gli ermellini ricordano che, di regola, spetta al giudice di merito che abbia emesso una simile pronuncia decidere sulle spese di lite, stabilendo se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata, operando un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo nel caso in cui “a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei”.
Il sindacato di legittimità sulle spese giudiziali è ammissibile quando il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata vittoriosa. Ciò vale:
- sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito,
- sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale (Cass. 14023/2002).
Il ricorrente ha censurato le decisioni di primo e secondo grado solo sul punto dell’invalidità della deliberazione assembleare, ma non ha proposto in appello (e neppure in sede di legittimità) la questione attinente alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. o quella relativa alla carenza di motivazione sulla compensazione delle spese.
Conclusioni: rigettato il ricorso del condomino
In conclusione, la Suprema Corte ritiene infondata l’impugnazione proposta dal condomino ex art. 1137 c.c. avverso la delibera assembleare di nomina dell’amministratore e rigetta il ricorso presentato per le ragioni di cui in narrativa.








