Una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti non può instaurarsi tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (Cass. n. 5737/2023)
Gli eredi del defunto agiscono in giudizio contro il responsabile dell’incidente stradale per ottenere il ristoro del danno patito. I giudici riconoscono l’incidenza eziologica del sinistro sull’evento morte e liquidano un risarcimento di oltre un milione di euro. In sede di gravame, invece, l’incidenza causale viene ridotta a 1/3, mentre i restanti 2/3 sono ascritti alle condizioni del danneggiato. In altre parole, secondo i giudicanti, le conseguenze del sinistro hanno contribuito, come movente, al suicidio dell’uomo, ma non ne sono state l’unica causa. Il quantum risarcitorio, quindi, viene diminuito e rideterminato in base alla frazione individuata.
Tale percorso argomentativo è corretto?
La Corte di Cassazione, con la sentenza 24 febbraio 2023 n. 5737 (testo in calce), risponde negativamente. Infatti, nel caso di incertezza sul contributo concausale di un fattore naturale con quello umano, non è possibile frazionare la responsabilità in via equitativa e ridimensionare il credito risarcitorio. Una graduazione della responsabilità è ammissibile solo nel caso di concorso di più condotte umane colpevoli e non già nell’ipotesi di concorso tra una causa naturale e una umana. Secondo gli ermellini, non può si operare una riduzione proporzionale in base alla minore gravità della colpa dell’autore del comportamento imputabile, «in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile».
La vicenda
La vicenda trae origine da un sinistro stradale in cui un uomo riporta gravi lesioni personali e, poi, si toglie la vita. I suoi eredi agiscono in giudizio contro la compagnia assicurativa e contro il responsabile civile. In primo grado, l’assicurazione e il danneggiante vengono condannati in solido al risarcimento del danno pari a circa 1.250.000,00 euro. Tale importo riguarda:
- il danno biologico per le lesioni subite a causa del sinistro stradale,
- il danno parentale derivato dal suicidio del danneggiato, stante la sussistenza del nesso causale tra i postumi del sinistro e il suicidio.
Per quanto qui di interesse, in sede di gravame, i giudici di merito ritengono che la morte dell’uomo si sia verificata per fatto riconducibile ai postumi del sinistro stradale nella misura di 1/3 e il credito risarcitorio viene conseguentemente ridotto.
Si giunge così in Cassazione.
Suicidio e nesso causale con il sinistro stradale
Secondo la sentenza gravata, le conseguenze dannose del sinistro hanno contribuito, come movente, al suicidio dell’uomo, ma non ne sono state l’unica causa. Per questa ragione, alle lesioni causate dall’incidente viene attribuita l’incidenza causale di 1/3, mentre i restanti 2/3 sono ascritti alle condizioni personali del soggetto. I giudici di merito hanno accertato la mancanza di una certificazione sanitaria della patologia depressiva del danneggiato e di eventuali terapie; le uniche risultanze sono rappresentate dalle dichiarazioni testimoniali di due medici non specialisti che fanno riferimento a sbalzi d’umore, mutamento del carattere, vergogna per la situazione fisica, rifiuto di uscire et similia. In ogni caso, secondo il percorso argomentativo della sentenza gravata, per qualificare il sinistro come causa del suicidio, non sarebbe stato decisivo accertare se fosse insorta una depressione come conseguenza dell’incidente. Anche nell’ipotesi di sussistenza della patologia depressiva, non si può escludere che essa fosse preesistente, viste le difficili condizioni personali dell’uomo. Sicuramente, le conseguenze del sinistro si sono inserite in una condizione personale già difficile ed hanno contribuito come movente ultimo all’estremo gesto; ma non ne rappresentano l’unica causa. Infatti, la condizione psicologica del danneggiato era già precaria a causa delle difficoltà familiari e dei gravosi impegni. Anche se i postumi del sinistro non sono stati gravissimi, essi hanno comunque aggravato una situazione già complessa.
I ricorrenti contestano tale ricostruzione e citano un precedente di legittimità (Cass. 28986/2019) secondo cui la responsabilità dell’illecito deve essere ascritta per intero all’autore della condotta illecita, se la causa naturale non è stata la causa esclusiva nella produzione dell’evento, ma solo concorrente. In buona sostanza, non è possibile ridurre proporzionalmente la responsabilità a causa della minore incidenza dell’apporto causale del danneggiante. Infatti, una comparazione tra più cause concorrenti è possibile solo tra comportamenti umani colpevoli e non tra una causa umana e una concausa naturale non imputabile.
La Suprema Corte considera fondate le doglianze.
Premessa: la distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica
Prima di analizzare il decisum, occorre ricordare l’importanza della distinzione intercorrente tra causalità materiale e causalità giuridica:
- il nesso di causalità materiale è il nesso tra la condotta e l’evento di danno; il suo accertamento è necessario per stabilire se vi sia responsabilità e a chi sia ascrivibile,
- il nesso di causalità giuridica è il nesso tra l’evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili; il suo accertamento serve per stabilire la misura del risarcimento.
Secondo la giurisprudenza, la non frazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno trova conferma, seppur indirettamente, nel disposto dell’art. 1227 c.c. La disposizione prevede la riduzione della responsabilità nel solo caso di concorso causale fornito dalla vittima. In tal modo, viene esclusa (implicitamente) la frazionabilità del nesso nel caso di concorso di cause naturali con la condotta del responsabile. Inoltre, «è contraria al dettato normativo l’affermazione secondo cui, nel concorso tra fatto umano e fatto naturale, l’aliquota di danno imputabile all’uno ed all’altro andrebbe stabilita dal giudice “in via equitativa”, dal momento che il giudizio equitativo concerne la liquidazione del danno (art.1226 c.c.), non l’accertamento delle sue cause» (Cass. 28989/2019).
No alla comparazione dell’incidenza causale tra condotta umana e naturale
Gli ermellini richiamano due precedenti (Cass. 15991/2011; Cass. 30521/2019) in materia di concorrenza causale.
In base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p.:
a) se le condizioni ambientali o i fattori naturali sono sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento dell’uomo, l’autore della condotta (attiva o omissiva) non è responsabile dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato di efficienza causale;
b) invece, se le condizioni ambientali o i fattori naturali, senza l’apporto umano, non possono dar luogo all’evento, allora, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero per tutte le conseguenze che ne derivano.
In altri termini, nel secondo caso (sub b), se la causa naturale ha rivestito un’efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all’evento, la responsabilità dell’evento sarà per intero ascritta all’autore della condotta illecita. In tale circostanza, non può operare una riduzione proporzionale in virtù della minore gravità della colpa. Infatti, una comparazione del grado di incidenza causale di più cause concorrenti può avvenire solo con una pluralità di condotte umane colpevoli ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile. Pertanto, «ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo “con-causale” di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del “quantum” risarcitorio» (Cass. 30521/2019).
Conclusioni: nessun frazionamento della responsabilità
La Suprema Corte conferma la propria giurisprudenza in materia di nesso causale ed esclude la configurabilità della concorrenza di cause naturali con le cause umane nella determinazione della causazione materiale (Cass. Ord. 27524/2017; Cass. Ord. 30922/2017).
Gli ermellini ritengono che i giudici di merito abbiano ricostruito erroneamente la causazione dell’evento, pertanto, la decisione gravata viene cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione.








