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Il rigetto delle richieste istruttorie nel processo civile e l’onere di reiterazione: i principi della Suprema Corte

La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.

Resta salva, però, la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi: valutazione complessiva, dei cui risultati il giudice del merito è chiamato a dar conto, sia pur sinteticamente, in motivazione.

Il principio di diritto, unitamente ad altri di cui innanzi richiamati e fatti propri, è stato pronunciato dalla , mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio per nuovo esame la decisione resa tra le parti dalla Corte d’appello di Bari.

La vicenda

La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 572 del 2021), confermando la decisione del giudice di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Cassio Pompeo per l’accertamento della falsità delle attestazioni comparenti sull’avviso di ricevimento postale relativo a un plico ricevuto su iniziativa dell’Agenzia delle Entrate.

A fondamento della decisione assunta, la Corte d’appello ha rilevato come, impregiudicata ogni altra questione, Cassio Pompeo non avesse offerto alcuna prova a fondamento della querela di falso proposta, essendosi limitato, in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado, a una generica e non puntuale riproposizione dei mezzi istruttori già precedentemente richiesti, ed avendo altrettanto genericamente riproposto l’ammissione di tali mezzi istruttori in sede d’appello.

Avverso la sentenza d’appello, Cassio Pompeo ha proposto ricorso per la cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione.

I motivi di ricorso

Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183, 187, 188, 189, 345 e 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’ammissione delle istanze istruttorie richieste nel corso del giudizio di primo grado dall’odierno istante non fosse stata validamente riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni, avendo il ricorrente viceversa avuto cura di richiamare in modo specifico le fonti di cognizione processuale indispensabili per l’identificazione dei mezzi istruttori richiesti.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 112, 183, 187, 188 e 189 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di tener conto che l’istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata, dall’istante, con apposita istanza di modifica e di revoca dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice di primo grado, successivamente al disposto rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, con la conseguente applicabilità del principio che consente il richiamo delle conclusioni già in precedenza assunte, in caso di mancata comparizione del difensore della parte interessata all’udienza espressamente dedicata alla precisazione delle conclusioni.

La decisione in sintesi

La Corte di cassazione, con la citata ordinanza n. 10767 del 2022, ha ritenuto i motivi fondati e ha accolto il ricorso, cassando con rinvio per nuovo esame, la decisione resa tra le parti dalla Corte d’appello di Bari.

La motivazione

Ha osservato il Collegio come, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (che il Collegio ha inteso richiamare integralmente e fare proprio, al fine di assicurarne continuità: v. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021, Rv. 662750 – 01), «la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione».

Tale principio deve essere esteso anche all’ipotesi in cui sia stato il giudice d’appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall’asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione (tra le varie, Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019 Rv. 652770; v. anche Corte di cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019 Rv. 654190; Corte di cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017 Rv. 645492; Corte di cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019 Rv. 653001).

Ha, ancora, osservato il Collegio che occorre però, per ragioni di coerenza sistematica, e nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata sull’effettività del diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.), coordinare tale principio con gli altri principi, pure rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione del contegno processuale del difensore in sede di precisazione delle conclusioni, e cioè:

A- con il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (cfr. Corte di cassazione, Sez. 1, Ordi- nanza n. 4487 del 19/02/2021 Rv. 660569);

B- con il principio secondo cui, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012 Rv. 621711; Corte di cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014 Rv. 632116; Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017 Rv. 644854; Corte di cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019 Rv. 656277);

C- con il principio secondo cui nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Corte di cassazione, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013 Rv. 627928; Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 09/10/1998, Rv. 519576; nello stesso senso, Corte di cassazione, Sez. 3 Sentenza n. 26523 del 20/11/2020 Rv. 659790).

D- con il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 29/05/2012 Rv. 622631).

Risulta chiaro che il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza della Cassazione nel senso di una ricerca ricostruttiva dell’effettiva volontà della parte.

Così ricostruito il panorama giurisprudenziale, il Collegio ha ritenuto che anche una presunzione di abbandono di istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non possa, in taluni casi, prescindere da una doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all’art. 183 c.p.c. (o 184 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile), e poi con la comparsa conclusionale di cui all’art. 190 c.p.c., la cui funzione tipica – è bene rimarcarlo – è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice.

Nel caso in esame, la Corte d’appello, nel decidere sull’appello proposto da Cassio Pompeo, risulta essersi limitata al mero riscontro della mancata specifica riproposizione, in sede conclusionale (o in sede di appello), da parte dell’istante, delle istanze istruttorie precedentemente avanzate nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia accompagnare, al riscontro della presunzione di rinuncia/abbandono dei mezzi istruttori richiesti, la doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, non fosse piuttosto emersa una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa attraverso l’esame degli scritti difensivi.

Premesso quanto innanzi, il Collegio ha accolto il ricorso e cassato con rinvio enunciando il seguente principio di diritto al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi:«la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.

Resta salva, però, la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi: valutazione complessiva, dei cui risultati il giudice del merito è chiamato a dar conto, sia pur sinteticamente, in motivazione».

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Fonte https://www.puntodidiritto.it