Il bene va aggredito per l’intero. L’espropriazione di un bene su cui il coniuge non debitore ha eguale contitolarità lo rende soggetto passivo dell’espropriazione (Cass. n. 9536/2023)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 aprile 2023, n. 9536 (testo in calce), partendo dalla complessa vicenda sottoposta al suo scrutinio – avente ad oggetto un fondo patrimoniale ed un’azione revocatoria – chiarisce la natura della comunione legale e ribadisce importanti regole sull’espropriazione di un bene sottoposto a tale regime giuridico. Innanzitutto, viene ricordato che la comunione legale è una comunione senza quote, in cui i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione. Il cespite in comunione legale deve essere necessariamente aggredito per l’intero e il coniuge non debitore, contitolare del bene sottoposto all’espropriazione, è soggetto passivo dell’espropriazione stessa. Da ciò deriva che il pignoramento debba essere notificato anche al coniuge non debitore e la trascrizione nei registri immobiliari vada eseguita anche nei confronti di quest’ultimo. Infine, quando avviene il trasferimento coattivo della proprietà del bene, si verifica lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene e il coniuge non debitore matura il diritto alla metà della somma lorda ricavata dall’alienazione (o del valore, in caso di assegnazione).
Riassumendo, «l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione [ha] ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà».
Parimenti, la domanda di revocatoria dell’atto con cui è stato costituito in fondo patrimoniale un bene della comunione legale è volta ad ottenere una pronuncia d’inefficacia dell’atto nel suo complesso, e non limitata alla quota – inesistente – pari alla metà.
La vicenda
Un creditore esperiva l’azione revocatoria ordinaria (art. 2900 c.c.) per ottenere la revoca del fondo patrimoniale costituito dal debitore e dalla moglie sul bene immobile di loro proprietà. In primo grado, l’atto dispositivo veniva dichiarato inefficace verso il creditore limitatamente alla quota dell’immobile di cui era proprietario il marito (debitore).
Una volta passata in giudicato la sentenza, il creditore agiva esecutivamente, sottoponendo ad espropriazione forzata la quota dell’immobile appartenente al debitore. Il giudice dell’esecuzione ordinava al creditore di estendere il pignoramento anche nei confronti della moglie del debitore, coniuge in comunione legale e contitolare – senza quote – del cespite, a tal fine richiamando un precedente di legittimità (Cass. 6575/2013).
Il creditore procedeva con un nuovo pignoramento dell’intero cespite nei confronti di ambedue i coniugi; la moglie del debitore proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ritenendo il bene impignorabile, in quanto oggetto del fondo patrimoniale (ex art. 170 c.c.).
Il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura e l’ordinanza veniva confermata dal Collegio in sede di reclamo. Nella seconda fase dell’opposizione, per quanto qui di interesse, il tribunale ribadiva l’impignorabilità del bene immobile in comunione legale costituito nel fondo patrimoniale. In sede di gravame, vaniva confermato che la quota indivisa del cespite di proprietà della moglie non potesse essere pignorata, stante il divieto contenuto nell’art. 170 c.c. Inoltre, la revocatoria era stata accolta limitatamente alla quota del marito-debitore e tale decisione era, ormai, passata in giudicato.
Si giunge così in Cassazione.
La differenza tra comunione legale e comunione ordinaria
La Suprema Corte si sofferma sulla comunione legale e sulle modalità con cui un bene in tale regime possa essere sottoposto ad esecuzione.
Innanzitutto, la comunione legale (artt. 177 c.c. e seguenti) è ontologicamente distinta dalla comunione ordinaria (artt. 1100 c.c. e seguenti) così come affermato dalla Consulta (C. Cost. 311/1988). Infatti:
- la comunione legale è una comunione senza quote o “a mani riunite”1, in cui i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione e non titolari di un diritto di quota;
- la comunione ordinaria è una comunione di quote e le quote sono l’oggetto di un diritto individuale del singolo partecipante.
Alcune disposizioni in materia di comunione legale fanno menzione delle quote, nondimeno, queste ultime non rappresentano un elemento strutturale ma fissano:
- la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.),
- la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190),
- la proporzione in cui l’attivo e il passivo verranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi al momento dello scioglimento della comunione (art. 194).
Le regole per l’espropriazione forzata di un bene in comunione legale
Dopo aver ricordato la differenza tra comunione ordinaria e comunione legale, gli ermellini passano alla disamina dell’espropriazione forzata su un bene in comunione legale. Il contrasto esistente in passato tra le prassi dei vari uffici giudiziari è stato composto da un intervento del giudice di legittimità (Cass. 6475/2013) a cui si è attenuta univocamente la giurisprudenza successiva2:
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«la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione».
Riassumendo, l’espropriazione forzata ha ad oggetto il benein toto, anche se solo uno dei coniugi è debitore del creditore esecutante.
Dal citato precedente di legittimità possono ricavarsi le regole per sottoporre ad espropriazione forzata un bene in comunione legale per debito di uno solo dei coniugi:
- il bene in comunione legale deve essere necessariamente aggreditoper l’intero,
- il coniuge non debitore, contitolare del bene sottoposto all’espropriazione,è soggetto passivo dell’espropriazione stessa, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato;
- il pignoramento deve esserenotificato anche al coniuge non debitore, il quale «è destinatario dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. e a cui si applicano anche le disposizioni “dell’art. 498, e dell’art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell’avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa»;
- la trascrizione3 nei registri immobiliari dev’essere eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto soggetto passivo dell’espropriazione,
- deve essere disposta la vendita o l’assegnazione (per intero) del bene pignorato (per intero),
- con il trasferimento coattivo della proprietà del bene (e, quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento), si verificalo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene e il coniuge non debitore matura il diritto alla metà della somma lorda ricavata dall’alienazione (o del valore, in caso di assegnazione).
Revocatoria di bene in fondo patrimoniale: i coniugi sono litisconsorti necessari
L’azione revocatoria ordinaria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Il creditore, azionandola, può far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale del debitore, con i quali questi rechi pregiudizio alle sue ragioni. La conseguenza del fruttuoso esercizio dell’azione revocatoria si sostanzia nella “revoca” dell’atto impugnato, che non ha effetto restitutorio, ma rende inefficace l’atto nei confronti del creditore che abbia agito in revocatoria (cosiddetta “inefficacia relativa”).
La revocatoria è preordinata all’espropriazione forzata, pertanto, se l’atto pregiudizievole compiuto dal debitore riguarda un bene assoggettato a comunione legale – come nel caso di costituzione del fondo patrimoniale – al giudizio di revocatoria deve partecipare anche l’altro coniuge, benché non debitore. In buona sostanza:
- i coniugi sono litisconsorti necessari (Cass. 5768/2022; Cass. 19330/2017; Cass. 21494/2011);
- la domanda di inefficacia dell’atto e la relativa pronuncia di accoglimento devono riguardare il bene per intero.
L’atto dispositivo compiuto dal coniuge debitore è revocabile per intero e non per la quota della metà del bene (Cass. 18771/2019).
Il bene costituito nel fondo patrimoniale rimane in comunione legale, quest’ultima, infatti, si scioglie solo nei casi indicati nell’art. 191 c.c. e tra essi non è indicata la costituzione del fondo patrimoniale. Per completezza espositiva, si ricorda che il fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c.), vale a dire gli accordi che i coniugi possono concludere tra loro per scegliere un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale. In particolare, il fondo patrimoniale è un vincolo posto su alcuni beni, volto alla creazione di un “patrimonio separato” sottratto, ad alcune condizioni, alle azioni esecutive di eventuali creditori.
I beni conferiti nel fondo appartengono in proprietà ai coniugi, che li amministrano seguendo le regole della comunione legale (art. 168 c. 3 c.c.), fatta salva una diversa pattuizione contenuta nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale (art. 168 c. 1 c.c.). Ai fini dell’opponibilità ai terzi, è onere dei coniugi provvedere all’annotazione del fondo a margine dell’atto di matrimonio (art. 162 c. 4 c.c.).
Revocatoria in caso di alienazione di bene in comunione legale: no litisconsorzio dei coniugi
Se nel caso sopra esposto sussiste il litisconsorzio necessario dei coniugi, così non è nell’ipotesi che si verifica quando sia esperia un’azione revocatoria relativamente ad un bene in comunione legale che sia stato alienato dai coniugi a terzi. In tale circostanza, infatti, viene meno l’assoggettamento del cespite allo speciale regime patrimoniale. La giurisprudenza ha chiarito che «nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi non sussiste il litisconsorzio necessario dell’altro, atteso che l’eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest’ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l’inefficacia relativa dell’atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di disposizione»(Cass. 17021/2015; Cass. 18707/2021).
Da ciò consegue che, nelle ipotesi di alienazione del cespite in comunione legale, l’azione revocatoriaha ad oggetto soltanto la “quota” del coniuge debitore, sorta al momento dell’alienazione a terzi del bene.
L’impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale non è assoluta
Il creditore contesta la violazione dell’art. 170 c.c. e la censura è fondata.
La citata disposizione non prevede l’impignorabilità in senso assoluto dei beni costituiti nel fondo patrimoniale e dei loro frutti, ma statuisce il divieto di agire esecutivamente su tali beni, qualora ricorrano i presupposti applicativi dettati dalla norma stessa. L’esecuzione è esclusa se ricorrono i seguenti elementi:
- l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia (elemento oggettivo),
- la scientia del creditore, ossia la consapevolezza di tale circostanza in capo al creditore (elemento soggettivo).
Spetta al debitore che chiede di sottrarre i beni all’esecuzione forzata provare il fatto impeditivo che costituisce un’eccezione rispetto al generale principio della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.).
La decisione gravata ha errato nello statuire l’impignorabilità del cespite nella misura in cui appartiene alla moglie, non debitrice, solo sulla base del fatto che tale porzione sia stata sottratta all’azione revocatoria. Al contrario, il giudice avrebbe dovuto indicare le prove offerte dalla opponente, la quale era gravata dall’onere di allegare e provare gli elementi di cui sopra (soggettivo e oggettivo).
La fattispecie in esame e l’interpretazione della sentenza di revoca
Nel caso di specie, la sentenza che ha accolto l’azione revocatoria del creditore ha limitato la revoca alla quota del coniuge debitore. Tale decisione, benché errata, è passata in giudicato e non può essere modificata, nondimeno, il giudice di legittimità ha la potestà di verificare la correttezza (o meno) dell’interpretazione offerta dal giudice di merito al titolo giudiziale esecutivo (ossia, in questo caso, la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria che costituisce il presupposto dell’azione esecutiva contro la quale la moglie del debitore ha proposto opposizione). Detta interpretazione deve essere compatibile con quanto sopra esposto in materia di espropriazione forzata di un bene in comunione legale.
La sentenza di revoca va interpretata in tal senso: essa preclude al solo coniuge debitore la possibilità di proporre opposizione per far valere il limite all’espropriabilità derivante dall’art. 170 c.c. In altre parole, la sentenza di revoca ha reso inefficace l’atto dispositivo su un piano meramente soggettivo, pertanto, soltanto il coniuge non debitore – in quanto non destinataria della statuizione di revoca – può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo la limitazione al pignoramento derivante dalla costituzione del fondo (art. 170 c.c.).
Il creditore ricorrente censura la decisione gravata laddove ha ritenuto che l’inefficacia del fondo patrimoniale fosse limitata alla quota del coniuge debitore, anziché nel suo complesso. Al contrario, la revocatoria doveva produrre effetti verso entrambi i coniugi in comunione legale.
Avendo corretto la motivazione della decisione gravata come sopra esposto, le censure proposte dal creditore appaiono infondate, infatti, nel caso in esame:
- la sentenza di revoca emessa dal tribunale non può produrre i propri effetti anche verso il coniuge non debitore, che non è contemplato nella decisione, ormai passata in giudicato,
- la suddetta sentenza – su cui si fonda l’esecuzione – non “legittima” il creditore ad aggredire solo metà del cespite, stante la natura della comunione legale, ma semplicemente rende inopponibile l’atto di costituzione del fondo al creditore e solo da parte del coniuge debitore.
Conclusioni
Secondo gli ermellini:
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«la domanda di revocatoria dell’atto con cui è stato costituito in fondo patrimoniale un bene della comunione legale va rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5, c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi (ancorché solo uno di essi sia debitore) e, in quanto preordinata all’espropriazione forzata del medesimo cespite (necessariamente da compiersi per l’intero), essa è diretta ad una pronuncia d’inefficacia dell’atto complessivo e non limitata alla inesistente quota pari alla sola metà del bene»
In conclusione, dopo un articolato iter delibativo, i giudici di legittimità accolgono il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 170 c.c. e, limitatamente ad esso, cassano la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese.
[1] La giurisprudenza di legittimità è concorde nel considerare la comunione legale come una comunione senza quote: “ex multis, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023, Rv. 666729-01, e, in precedenza, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2047 del 24/01/2019, Rv. 652625-01, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21503 del 31/08/2018, Rv. 650316-01, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3557 del 14/02/2018, Rv. 647208-01, Cass., Sez. 3, n. 6575 del 14/03/2013, Rv. 625462-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14093 del 11/06/2010, Rv. 613438-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 07/03/2006, Rv. 587593-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12313 del 06/07/2004, Rv. 574171-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4033 del 19/03/2003, Rv. 561243-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 284 del 14/01/1997, Rv. 501725-01”.
[2] Così “Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 506 del 14/01/2021 – hanno aderito anche le decisioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/05/2015, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6230 del 31/03/2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28526 del 08/11/2018, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18771 del 12/07/2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12879 del 13/05/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20845 del 21/07/2021, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22210 del 04/08/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 150 del 04/01/2023, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023”.
[3] In relazione alla trascrizione del pignoramento anche nei confronti del coniuge non debitore, gli ermellini specificano quando segue. Il pignoramento immobiliare è una fattispecie a formazione progressiva e la formalità pubblicitaria ha la funzione di completarlo e di renderlo opponibile ai terzi (Cass. 37558/2022, Cass. 7998/2015). Il periodo indicato nella disposizione relativa all’istanza di vendita (art. 567 c.p.c.) si riferisce ai “venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”, facendo menzione del pignoramento di cespite in comunione legale nel quadro “D” della nota di trascrizione. Gli ermellini precisano quanto segue: «dev’essere così intesa, perciò, l’affermazione di Cass. 6575-2013, secondo cui “della contitolarità solidale derivante dal regime di comunione legale può darsi adeguato conto nell’apposita sezione – a contenuto libero – della nota di trascrizione di un pignoramento che va operato nei riguardi del bene per intero, o, comunque, nelle stesse forme in cui può essere comunque opponibile l’appartenenza alla comunione legale anche dei beni per i quali la nota di trascrizione non fa menzione espressa».








