La domanda risarcitoria proposta dal promissario acquirente di un bene immobile di proprietà di una società di capitali, nei confronti dell’amministratore della società promittente venditrice, sul presupposto che egli, agendo per conto dell’ente, abbia assunto la promessa di vendita immobiliare nella consapevolezza che sarebbe restata inadempiuta ed al solo scopo di incamerare, senza restituirla, la caparra confirmatoria pattuita inter partes, è devoluta, ai sensi del D.lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), alla competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, dal momento che tra le cause e i procedimenti relativi a “rapporti societari” contemplati da tale disposizione rientrano le controversie risarcitorie introdotte da chiunque (e dunque non solo da parte della società o dei singoli soci, ma anche da parte di terzi) nei confronti degli amministratori, sulla base di atti dannosi ad essi imputati, posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dell’ente, e che trovano fondamento nel rapporto organico, senza che assuma rilievo la distinzione tra atti e operazioni strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale (quali ad es. la convocazione delle assemblee, la distribuzione di utili, la cancellazione della società ed altre vicende societarie, l’acquisizione di beni e servizi, i conferimenti patrimoniali, ecc.) e atti di gestione che costituiscono ex se attuazione dell’oggetto sociale medesimo.
Sono questi gli interessanti principi sanciti dalla Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza 31 maggio 2023, n. 15354 (testo in calce) in materia di competenza delle Sezioni specializzate in materia di imprese.
Il caso
La vicenda ha avuto inizio nel 2017 quando il ricorrente, nella sua qualità di promissario acquirente, aveva stipulato due preliminari di compravendita immobiliare con una s.p.a. rappresentata dal proprio amministratore, il quale, al momento della conclusione dei contratti aveva omesso di informarlo dello stato di insolvenza in cui si trovava la società con lo scopo di incassare la caparra confirmatoria.
L’amministratore era infatti consapevole che non sarebbe stato mai concluso il contratto definitivo in quanto uno dei beni promessi in vendita era stato peraltro già oggetto di un precedente pignoramento e la società versava in uno stato di crisi generale.
Alla luce dell’inadempimento della società rispetto all’obbligazione di stipulare il contratto definitivo, il promissario acquirente aveva inutilmente preteso il pagamento del doppio della caparra che però non gli era stata restituita, visto che la società promittente venditrice era successivamente dichiarata fallita.
Il promissario acquirente ha pertanto convenuto in giudizio l’amministratore della società promittente venditrice avanti al Tribunale delle imprese al fini di chiedere ai sensi dell’art. 2395 c.c. la condanna dello stesso al risarcimento del danno.
Il Giudice del merito ha però accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dall’amministratore convenuto sul presupposto che la controversia non avrebbe potuto essere fatta rientrare tra quelle devolute alla Sezione specializzata in materia d’impresa.
Il promissario acquirente ha perciò proposto ricorso per regolamento di competenza, eccependo la violazione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27.
La decisione
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. a), del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, le Sezioni specializzate in materia d’impresa sono competenti per le cause e per i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, nonché le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi.
Nell’ambito della nozione di rapporti societari, la Cassazione ha osservato che rientrano in questa categoria di procedimenti le controversie che vedono coinvolti la società e i suoi amministratori sia che esse trovino il loro presupposto in un atto dell’amministratore inerente l’esercizio di un proprio diritto verso la società in base al rapporto contrattuale intrattenuto con essa, sia che si tratti di un atto posto in essere nell’esercizio dell’attività gestoria in ragione del rapporto organico (si veda
Cass. Civ., Sez. I, sentenza, 11.02.2016, n. 2759; Cass. Civ., Sez. VI-1, ordinanza, 07.07.2016, n. 13956).
I Giudici di legittimità hanno riconosciuto la competenza del Tribunale delle imprese anche per quanto concerne le controversie introdotte da chiunque (e dunque non solo dalla società o dai singoli soci, ma anche dai terzi) nei confronti degli amministratori, sulla base di atti dannosi ad essi imputati, sempre che si tratti di atti posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dell’ente che trovano fondamento nel rapporto organico.
Per poter radicare la competenza delle Sezioni specializzate in materia d’impresa, la Cassazione ha pertanto ritenuto necessario e sufficiente che l’atto dannoso, da un lato, inerisca l’attività gestoria dell’ente, dall’altro, trovi fondamento nel rapporto organico con la società.
I Giudici di legittimità hanno a tale proposito ricordato di aver già avuto modo di riconoscere la competenza delle Sezioni specializzate in materia d’impresa con riguardo alle azioni di responsabilità che trovano il loro presupposto in condotte direttamente attuative dell’oggetto sociale e dunque giuridicamente imputate alla società, ove, oltre la responsabilità contrattuale di quest’ultima, intenda farsi valere quella extracontrattuale della persona fisica che per essa ha agito.
Nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato che il promissario acquirente (soggetto terzo rispetto al rapporto sociale) aveva introdotto un’azione di responsabilità per i danni derivatigli da una condotta dannosa posta in essere dall’amministratore della società attraverso l’assunzione di una promessa di vendita immobiliare, nella consapevolezza che sarebbe restata inadempiuta con lo scopo di incamerare – senza restituirla – la caparra confirmatoria concordata tra le parti.
La condotta dell’amministratore della società era stata tenuta nell’esercizio dell’attività gestoria svolta in nome e per conto dell’ente di cui era investito sulla base di un rapporto organico.
Per tale ordine di motivi, la Cassazione ha affermato che la causa tra il promissario acquirente e l’amministratore della società debba essere fatta rientrare nell’ambito di quelle afferenti alle azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi delle società di capitali comprese nell’ampia nozione di rapporti societari evocata dal D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
La Cassazione ha pertanto riconosciuto la competenza delle Sezioni specializzate in materia d’impresa, disponendo la riassunzione del giudizio.
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