I redditi personali cadono in comunione anche se non ancora esigibili, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni relative al periodo di vigenza della comunione legale (Cass. n. 16993/2023)
I crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate cadono nella comunione de residuo?
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 14 giugno 2023, n. 16993 (testo in calce), risponde affermativamente. In via preliminare, i giudici ricordano che rientrano nella comunione immediata gli acquisti effettuati dai coniugi, mentre fanno parte della comunione differita i frutti dei beni propri di ognuno dei coniugi e i proventi dell’attività separata di ciascuno di essi. La disciplina normativa (art. 177 c.c.) distingue tra frutti (lett. b) e proventi (lett. c). In relazione ai primi la lettera della legge richiede che siano stati percepiti, mentre in relazione ai secondi si fa riferimento unicamente alla circostanza che non siano stati consumati.
Orbene, secondo gli ermellini, i proventi dell’attività cadono nella comunione de residuo anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora non esigibili. Deve trattarsi di redditi che «costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale; tra essi sono compresi i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate».
La pronuncia è interessante anche perché chiarisce alcuni aspetti sugli atti interruttivi del termine prescrizionale. Ai sensi dell’art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta da un’intimazione o una richiesta di pagamento idonea a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto. La mera “riserva” contenuta nell’atto di citazione di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli lamentati, vista la natura generica e ipotetica, non può equipararsi ad un’intimazione di pagamento.
La vicenda
Nel 2011 una donna conviene in giudizio l’ex marito, al fine di vedere accertato il proprio diritto a ottenere:
- la metà dei compensi professionali da lui percepiti per l’attività svolta a favore di una società (e riscossi solo in seguito ad un procedimento definito con sentenza nel 2009);
- la metà del TFR maturato e percepito dall’uomo nel 1992, in costanza di matrimonio, pari a 30 milioni di lire, in quanto si tratta di somme ricadenti nella comunione legale;
- la restituzione degli importi indebitamente prelevati dall’ex marito sui conti correnti comuni tra il 1990 e il 1992, pari a circa 185 milioni di lire, e non impiegati per i bisogni della famiglia (ex art. 186 c.c.)
In primo e secondo grado, tutte le domande attoree vengono respinte.
In particolare, in sede di gravame, i giudici di merito considerano prescritto il credito relativo al prelievo dal conto corrente per difetto di validi atti interruttivi del termine prescrizionale; lo stesso dicasi per la quota parte del TFR. Per quanto riguarda i crediti relativi all’attività professionale, invocati dalla donna a titolo di comunione de residuo, secondo i giudici, il marito non aveva la disponibilità di tale somma durante il matrimonio e aveva iniziato il giudizio per riscuoterla solo successivamente, sicché il suddetto importo, durante il rapporto di coniugio, non era neppure esigibile.
Si giunge così in Cassazione.
Idoneità dell’atto ad interrompere la prescrizione: è un apprezzamento di fatto
Tra le molteplici doglianze, la ricorrente sostiene che il suo credito (afferente alla quota del TFR e alle somme prelevate dal conto corrente comune) non sia prescritto e lamenta che la sentenza gravata non abbia considerato come interruttivi gli atti giudiziali, come memorie e comparse, perché non notificate personalmente al debitore. In particolare, ella fa riferimento ad atti depositati nel corso dei giudizi di separazione e divorzio, durante i quali, tra le altre cose, la donna ha eccepito il credito derivante dagli indebiti prelievi effettuati dall’uomo in compensazione dell’assegno divorzile da questi richiesto.
La Suprema Corte considera le censure inammissibili.
La ricorrente sostiene che la domanda di restituzione delle somme indebitamente prelevate dal marito sia stata formulata negli atti difensivi, diretti al difensore dell’uomo, ma comunque idonei ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del debitore.
Gli ermellini ricordano che, secondo la legge, la prescrizione è interrotta:
- dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio (art. 2943 c. 1 c.c.),
- dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (art. 2943 c. 2 c.c.),
- e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943 c. 3 c.c.).
L’atto interruttivo deve consistere in un’intimazione scritta e recettizia, da cui emerga la volontà del creditore di essere soddisfatto. La valutazione sull’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione, qualora non rientri nell’elenco di cui all’art. 2943 commi 1 e 2 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito. Pertanto, è sindacabile in sede di legittimità solo allorché presenti vizi logici o errori giuridici (Cass. 29609/2018;
Cass. 22571/2004; Cass. 4789/1999; Cass. 723/1981).
Atti giudiziali: non sempre rappresentano atti interruttivi
La giurisprudenza (
Cass. 14517/2007) è costante nell’affermare che l’atto interruttivo della prescrizione a cui fa cenno l’art. 2943 c. 3 c.c. non deve necessariamente consistere in una costituzione in mora. Infatti, ha valore di interruzione del termine prescrizionale anche la dichiarazione del creditore resa in giudizio di volere insistere nella propria pretesa creditoria. È irrilevante che la suddetta dichiarazione sia resa nei confronti del difensore del debitore e non verso quest’ultimo personalmente. È valida anche la dichiarazione orale resa in giudizio e verbalizzata nel processo (
Nel caso di specie, il giudice di merito, con riferimento agli atti giudiziali allegati dalla ricorrente – come la memoria difensiva – ha escluso che per il loro contenuto costituissero delle richieste di adempimento rivolte al debitore e ha richiamato alcune pronunce intervenute nel processo del lavoro. Secondo tali decisioni, l’effetto interruttivo della prescrizione si produce nel momento in cui il debitore abbia conoscenza legale dell’atto (sia esso giudiziale o stragiudiziale). Pertanto, nell’ipotesi di domanda proposta nelle forme del rito del lavoro, tale effetto non si produce con il deposito del ricorso ma con la notificazione dell’atto al convenuto (
).
Anche l’eccezione di compensazione sollevata dalla donna con riferimento all’importo di 185 milioni prelevato dal marito dai conti comuni non è idonea ad interrompere la prescrizione. Secondo i giudici di merito «[…] non si trattava di un valido atto interruttivo della prescrizione, in mancanza di una richiesta di adempimento avanzata direttamente nei confronti del preteso debitore, ma di una difesa proposta, nell’ambito dell’impugnazione della decisione di primo grado volta a contestare la quantificazione dell’assegno di divorzio chiesto dal marito, “al solo fine di ottenere dall’adita autorità giudiziaria un provvedimento meno oneroso in ordine alla determinazione” del contributo-assegno divorzile».
La “riserva” di agire non interrompe la prescrizione
La ricorrente ha riportato nel ricorso in Cassazione il solo contenuto nella memoria difensiva depositata nel procedimento di sequestro nel giudizio di separazione personale tra i coniugi. Nell’atto la creditrice afferma che l’importo di 185 milioni di lire deve essere restituito maggiorato di interessi, riservandosi di agire in separata sede.
Gli ermellini rilevano che l’art. 2943 c.c. richiede un’intimazione o una richiesta di pagamento idonea a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto. La mera “riserva” contenuta nell’atto di citazione di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli lamentati, vista la natura generica e ipotetica, non può equipararsi ad un’intimazione di pagamento (
La comunione legale dei beni: immediata e differita
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è rappresentato dalla comunione dei beni. A tal proposito, è possibile distinguere tra comunione immediata e differita.
La comunione immediata riguarda solo
- gli acquisti effettuati insieme o separatamente durante il matrimonio (art. 177 c. 1 lett. a),
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177 c. 1 lett. d) c.c.)
- gli utili e incrementi delle aziende appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi (art. 177 c. 2 c.c.).
Entrano a far parte della comunione differita solo al momento dello scioglimento e sempre che non siano già stati consumati:
- i frutti percepiti relativamente a beni propri (art. 177 c. 1 lett. b) c.c.)
- i proventi dell’attività separata dei coniugi (art. 177 c. 1 lett. c) c.c.)
I redditi personali, quindi, non cadono automaticamente in comunione e non sono considerati neppure beni personali, ma rientrano nella comunione differita allorché non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione.
Frutti e proventi: comunione de residuo
La ricorrente sostiene che i crediti professionali maturati in costanza di matrimonio e non consumati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia rientrino nella comunione de residuo, pertanto, ritiene di averne diritto in ragione della metà. Inoltre, lamenta che il giudice di merito abbia fatto riferimento al criterio dell’esigibilità del credito benché non previsto dalla norma sulla comunione legale. La sentenza gravata ha escluso che il credito dell’ex marito rientrasse nella comunione giacché, nel 1996, al momento del suo scioglimento, non aveva la disponibilità della somma, ottenuta solo nel 2009 all’esito di un giudizio. Pertanto, l’importo non poteva essere stato consumato in quanto non era neppure esigibile.
La Suprema Corte considera fondate le doglianze della donna.
La comunione differita riguarda i frutti e i proventi (art. 177 c. 1 lettere b) e c) c.c.). In relazione ai primi (lett. b), è previsto espressamente che siano stati “percepiti e non consumati”, mentre, con riguardo ai secondi (lett. c), la norma menziona solo il requisito della “non consumazione”. Secondo la giurisprudenza (
Cass. 14897/2000), costituiscono oggetto della comunione de residuo:
- non solo i redditi che sussistono al momento dello scioglimento della comunione,
- ma anche i redditi, percetti o percipiendi, che il coniuge titolare non dimostri di aver consumato o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione.
Al lume di ciò, i proventi dell’attività separata che non risultino consumati al momento dello scioglimento della comunione entrano a pieno diritto nella comunione stessa. Grava sul coniuge titolare del reddito dimostrare il contrario e sono esclusi dalla comunione de residuo solo i redditi di cui sia dimostrato che sono stati consumati:
- per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia,
- per investimenti già caduti in comunione.
Proventi di attività separate: cadono in comunione anche se non percepiti al momento dello scioglimento
La comunione de residuo non determina un diritto di credito in capo al coniuge ma una semplice aspettativa di fatto (Cass. 2597/2006). Secondo la giurisprudenza:
-
«l’acquisizione differita dei redditi personali implica che il percettore dei redditi, dopo aver assolto l’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, ha la più ampia disponibilità dei redditi stessi, potendo, a sua discrezione, consumarli sia a favore della comunione, operando degli acquisti che, a norma dell’art. 177 lett. a), entrano in comunione, sia a favore di sé stesso, operando acquisti che, per l’uso cui vengono destinati, vanno considerati quali beni personali ex art. 179, lett. c) ed e) c.c.» (
Riassumendo, i proventi delle attività separate cadono nella comunione differita anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione. Infatti:
- i “frutti dei beni di ciascuno dei coniugi” rientrano in comunione differita se percepiti e non consumati, in quanto lo prevede espressamente la lettera della legge (ex art. 177 c. 1 lett. b) c.c. –
- i proventi personali rientrano nella comunione de residuo solo se non consumati, in quanto la legge non fa riferimento al fatto che siano stati (o meno) percepiti (l’art. 177 c. 1 lett. c) c.c.) come, invece, avviene per i frutti di cui sopra.
Pertanto, i redditi personali cadono in comunione anche se ancora non esigibili, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale. Tra questi rientrano i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.
Conclusioni: il principio di diritto
La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso afferente alla comunione differita per la ragioni di cui in narrativa, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
-
«Ai sensi dell’art. 177 lett. c), i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e quindi anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale; tra essi sono compresi i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate».








