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È nulla la promessa di pagamento di un debito altrui

La promessa unilaterale ha ad oggetto il debito dello stesso promittente, non quello di altri soggetti, e non può produrre la modificazione soggettiva dell’obbligazione

 Il rappresentante di un’impresa, con un’e-mail, si impegna al pagamento del corrispettivo di un contratto di fornitura. In seguito all’inadempimento, la società creditrice agisce in giudizio direttamente contro di lui (e non contro l’impresa con cui ha concluso il contratto), fondando la propria pretesa sulla comunicazione di posta elettronica. I giudici di merito qualificano il messaggio come una promessa di pagamento con cui il promittente assume personalmente il debito e condannano il convenuto al pagamento di circa 37 mila euro oltre interessi.

Una dichiarazione unilaterale contenente la promessa di pagamento di un debito altrui vincola il promittente?

La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza 10 novembre 2023, n. 31296 (testo in calce), risponde negativamente. La promessa di pagamento, stante la sua natura meramente ricognitiva e non costitutiva, si limita a confermare un rapporto obbligatorio preesistente (ad esempio, un contratto) e produce come unico effetto l’inversione dell’onere della prova. Ciò significa che il rapporto fondamentale si presume (praesumptio iuris tantum) e spetta al soggetto che ha effettuato la promessa (il promittente) fornire la prova contraria. Tuttavia, la promessa non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva della stessa. Infatti, la successione a titolo particolare nell’obbligazione avviene solo nei modi previsti dalla legge (ad esempio, delegazione, espromissione e accollo). In conclusione, «[…] la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all’art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti».

La vicenda

Una s.r.l. agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento di circa 37 mila euro oltre interessi commerciali (d.lgs. 231/2002) relativi alla fornitura di macchinari commissionata dal convenuto in qualità di rappresentante fiduciario di un’impresa. L’azione dell’attrice si fonda sull’e-mail con cui il convenuto ha assunto l’impegno di provvedere al pagamento, quest’ultimo eccepisce il difetto di legittimazione passiva, ritenendo che il debito non sia riferibile alla sua persona ma all’impresa. In via subordinata, il convenuto chiede la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice nella realizzazione delle macchine ad essa commissionate. In primo grado, la domanda attorea viene rigettata, mentre, in sede di gravame, è accolta.

Secondo i giudici di merito, la dichiarazione del convenuto, contenuta nel messaggio di posta elettronica, ha valenza negoziale e si sostanza in una promessa di pagamento del debito altrui; il fatto che nel messaggio lo scrivente faccia riferimento “alla semplicità di gestione” non basta ad escludere la sua volontà di obbligarsi personalmente.

La Corte d’Appello considera inammissibile l’eccezione di inadempimento, tra i vari motivi, perché tale domanda spetta all’impresa, quale parte sostanziale del rapporto che non si estendeva al convenuto (terzo rispetto al rapporto), benché questi avesse promesso il pagamento del debito.

Si giunge così in Cassazione.

Premessa: la promessa di pagamento

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito rientrano nelle promesse unilaterali. L’art. 1987 c.c. dispone che esse non producono effetti obbligatori al di fuori dei casi ammessi dalla legge. Infatti, nel nostro ordinamento vige il principio di tipicità delle promesse unilaterali.

La promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) non produce effetti sostanziali, nel senso che non fa sorgere il debito qualora lo stesso non sia preesistente, ma produce effetti processuali, in quanto dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale che si presume sino a prova contraria. In buona sostanza, si realizza un’inversione dell’onere della prova, la cosiddetta relevatio ab onere probandi. Di regola, spetta al creditore che agisce in giudizio provare i fatti costitutivi del proprio diritto ma, se può vantare una promessa di pagamento, è dispensato dall’onere di provare il rapporto sottostante. Spetta all’autore della promessa fornire la prova contraria, ad esempio, dimostrando che il debito si è estinto o non è mai esistito perché, ad esempio, relativo ad un contratto nullo.

Per completezza espositiva, si ricorda che la promessa di pagamento può essere:

  • pura o astratta, se contiene unicamente la dichiarazione avente ad oggetto la promessa (ad esempio, “prometto di pagarti 50 euro, somma di cui sono debitore”)
  • titolata, se oltre alla dichiarazione contiene anche l’indicazione della causa debendi (ad esempio, “prometto di pagarti 50 euro di cui sono debitore a titolo di mutuo”)1.

Veniamo ora al caso in esame.

La successione del debito non può avvenire con promessa unilaterale

Il ricorrente lamenta che la sentenza gravata abbia applicato erroneamente il principio dell’astrazione processuale non avendo la promessa di pagamento carattere negoziale. Infatti, affinché operi l’inversione dell’onere probatorio è necessario che esista un rapporto sul piano sostanziale, invece, nel caso di specie, il contratto risulta estraneo alla sfera giuridica del ricorrente.

La Suprema Corte considera fondata la doglianza.

Secondo i giudici di merito, la comunicazione via e-mail con cui il ricorrente ha promesso il pagamento del debito dell’impresa produce effetti vincolanti verso il creditore. Invero, la decisione non fa menzione di alcuna modificazione dell’obbligazione dal lato passivo, che postula la conclusione di un contratto. Infatti, la successione nell’obbligazione può avvenire solo nei modi previsti dalla legge, si pensi a delegazione, espromissione e accollo. A tal proposito, gli ermellini ricordano che l’assunzione di un debito altrui assume la forma dell’espromissione (art. 1272 c.c.), ossia l’accordo tra il terzo e il creditore, con cui il terzo (espromittente) assume sua sponte il debito del debitore originario (espromesso) verso il creditore (espromissario).

La differenza tra i due istituti è macroscopica:

  • l’espromissione costituisce un contratto tra espromittente (terzo) ed espromissario (creditore)
  • la promessa di pagamento è un negozio unilaterale.

Nell’espromissione la causa del contratto è data dall’assunzione del debito altrui, sono irrilevanti i rapporti interni tra il terzo e il debitore originario. Infatti, benché non sia richiesta la completa estraneità dell’obbligato (espromesso) rispetto al terzo (espromittente), è invece necessario che il terzo non giustifichi il proprio intervento sulla base di un preesistente accordo con il debitore originario (Cass. 21102/2021; Cass. 22166/2012; Cass. 24891/2009; Cass. 8622/2006; Cass. 2932/2004; Cass. 19118/2003). L’impegno dell’espromittente si perfeziona nei confronti del creditore allorché quest’ultimo venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un suo atto di accettazione (Cass. n. 2489/2009; Cass. 27542/2019); infatti, si tratta di un contratto unilaterale in cui derivano obbligazioni solo per il terzo2.

La promessa di pagamento non crea nuove obbligazioni

La promessa di pagamento ha natura meramente ricognitiva di un preesistente rapporto fondamentale ma è inidonea a creare nuove obbligazioni e a determinare una successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio. Ut supra ricordato, la successione nell’obbligazione (aggiungendo un nuovo debitore a quello originario oppure eliminando il precedente debitore) può avvenire unicamente nei modi previsti dalla legge come espromissione, accollo, delegazione, cessione del contratto o altre ipotesi di subentro nella posizione debitoria indicate dal legislatore come quelle in materia di titoli di credito e altre ipotesi (art. 2160 c.c. sul trasferimento del diritto di godimento del fondo, art. 2177 c.c. sul trasferimento dei diritti sul bestiame e art. 2560 c.c. sui debiti relativi all’azienda ceduta).

Secondo i giudici di legittimità, «la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore […]» (ass. 13170/1999; Cass. 1568/1975). La promessa di pagamento è negozio astratto solo sotto il profilo processuale ma dal punto di vista sostanziale necessita di una causa, ossia presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario.

In buona sostanza la promessa ex art. 1988 c.c. non ha efficacia costitutiva di nuovi diritti e obblighi, in quanto le promesse unilaterali – come fonte delle obbligazioni – sono tipiche e nominate. L’unico effetto connesso alla promessa di pagamento è l’inversione dell’onere probatorio. In conclusione, la promessa di pagamento si limita a confermare un rapporto obbligatorio preesistente ma non è fonte autonoma dell’obbligazione né può produrre una modifica soggettiva della stessa.

I giudici di legittimità rilevano come non esista una norma che consenta di subentrare nel debito altrui con una promessa unilaterale, pertanto, una simile promessa è nulla perché non rientrante nello schema dell’art. 1988 c.c. che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri.

Conclusioni: il principio di diritto

La Suprema Corte cassa la sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

  • «La promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, è idonea a determinare l’ inversione dell’onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell’obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all’art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti».

Fonte: https://www.altalex.com