Il Tribunale dei minorenni, in un contesto di forte conflittualità tra gli ex coniugi e di difficoltà relazionali con la figlia, sospende la responsabilità genitoriale del padre che rifiuta di incontrare la minore in modalità protetta alla presenza di uno psicologo e la decisione viene confermata anche in sede di gravame. L’uomo propone ricorso per cassazione avverso le statuizioni assunte dalla Corte d’Appello all’esito del reclamo.
Tale ricorso è ammissibile?
La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza del 5 gennaio 2024, n. 332 (testo in calce), risponde affermativamente. Solitamente, i provvedimenti relativi alle modalità di frequentazione e di visita dei minori, per la loro natura non decisoria, si ritengono non ricorribili per cassazione. Nondimeno, secondo gli ermellini, allorché la statuizione si risolva nella lesione del diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU), che appartiene al minore e ai genitori e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità, allora, tali decisioni sono censurabili anche in sede di legittimità «superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito».
Preme precisare che i provvedimenti relativi alla richiesta di revisione delle disposizioni sull’affidamento della prole non vanno confusi con i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale adottati nel corso dei giudizi di separazione o divorzio (cosiddetti provvedimenti de potestate). In relazione ad essi, le Sezioni Unite (sent. 22423/2023) si sono espresse nel senso della inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 c. 7 Cost.
Infine, i giudici di legittimità chiariscono che il mero rifiuto da parte del padre di partecipare ad incontri protetti con la figlia non può giustificare la sospensione della responsabilità genitoriale. L’autorità giudiziaria, seppur libera nelle decisioni in materia di affidamento dei figli, deve assicurare il rispetto del diritto alla vita familiare per evitare il rischio di troncare il rapporto tra un genitore e il figlio in tenera età.
La vicenda
Tra i genitori divorziati insorge una forte conflittualità, la figlia minore viene collocata presso la madre con regolamentazione delle visite del padre. A causa delle difficoltà relazionali tra padre e figlia viene, il Tribunale adotta una serie di interventi per agevolare e incentivare i rapporti tra i due; i servizi sociali, nella loro relazione, evidenziano il rifiuto dell’uomo di partecipare al programma di incontri con la ex moglie e la figlia; successivamente, vengono previsti incontri protetti ogni 15 giorni tra il padre e la minore, con la presenza di uno psicologo. La ragazza, infatti, lamenta un forte disagio nel trovarsi a contatto con il genitore che la fa sentire inadeguata. La giovane si sente in imbarazzo nel dover ottenere l’assenso paterno per varie questioni, come quelle scolastiche, inoltre, si duole di fenomeni di nausea e ansia in occasione dei predetti incontri. Il padre, però, rifiuta la presenza di terzi e si dichiara disponibile ad incontrarla solo al di fuori del contesto protetto.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale dei minorenni, su istanza del P.M., con decreto sospende la responsabilità genitoriale del padre sulla figlia minorenne e revoca la previsione di incontri protetti con il genitore; dispone, altresì, la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico a favore della ragazza, oltre a confermare il monitoraggio del nucleo familiare da parte della locale Agenzia di tutela della salute. Il padre propone reclamo avverso il predetto decreto che viene respinto dalla Corte d’Appello. Quest’ultima conferma la decisione del Tribunale, ritenendo che tale misura non impedisca al padre la ripresa dei rapporti con la figlia.
Premessa: i provvedimenti in materia di famiglia (ante Riforma Cartabia)
In linea generale, i provvedimenti in relazione ai minori sono adottati in camera di consiglio e assumono la forma del decreto motivato (art. 737 c.p.c.). Così accade, ad esempio, per i provvedimenti de potestate, ossia provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (ex artt. 330 e 333 c.c.) che possono essere adottati dal Tribunale per i minorenni oppure dal Tribunale ordinario nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio (art. 38 disp. att. c.c.).
I decreti motivati emessi dal Tribunale per i minorenni o ordinario sono reclamabili in Corte d’Appello (art. 739 c.p.c.) e anche le decisioni di quest’ultima assumono la forma del decreto motivato. Il ricorso per cassazione è ammissibile limitatamente alle sentenze e agli altri provvedimenti tassativamente indicati dalla legge, pertanto, pare doversi escludere la possibilità di un ricorso ordinario per cassazione in relazione ai mentovati decreti. Si discute allora se sia ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Infatti, a tal fine, sono equiparati alle sentenze anche i provvedimenti di forma diversa (come decreti e ordinanze) purché recanti i caratteri della decisorietà e definitività.
Prima di analizzare la risposta della Suprema Corte, per completezza espositiva, preme ricordare che il nuovo art. 473-bis.24 c.p.c. introdotto dalla cosiddetta Riforma Cartabia, rubricato “Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti”, prevede che “avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma (ossia i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori) è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.”
Ciò premesso, veniamo al decisum.
Ammissibile il ricorso in cassazione contro il decreto pronunciato su reclamo
La giurisprudenza ha chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato su reclamo proposto contro il provvedimento che abbia statuito sulla richiesta di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli ex artt. 337 ter e 337 quinquies c.c. (
Cass. 24226/2023; Cass. 32013/2023).
Infatti, «il decreto della corte di appello, contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché […] al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un’efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato» (Cass. 3192/2017).
In buona sostanza, è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 c. 7 Cost. contro i provvedimenti che attengono all’affidamento e al mantenimento della prole assunti all’esito dell’appello o del reclamo, a seconda del tipo di procedimento avviato (Cass. SS.UU. 30903/2022; Cass. 3192/2017;
Cass. 6132/2015).
Modalità di frequentazione del minore: sì al ricorso per cassazione se è leso il diritto alla bigenitorialità
Ciò premesso, sono emersi dei dubbi interpretativi in ordine alle statuizioni relative alla disciplina dei tempi e dei modi di frequentazione tra genitori e figli. La Corte ritiene di aderire all’orientamento secondo cui i provvedimenti adottati in seguito ad appello o reclamo – a seconda del procedimento avviato – che abbiano ad oggetto le modalità di visita dei minori siano ricorribili per cassazione nella misura in cui «il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale».
Nel caso di specie, il diritto leso è quello alla vita familiare, tutelato dall’art. 8 CEDU. La lesione del mentovato diritto si verifica allorché siano adottate statuizioni in materia di frequentazione e visita del minore che risultino talmente limitative al punto da violare il principio di bigenitorialità (
Corte EDU, sent. 09/02/2017, Solarino c. Italia).
Preme ricordare che il minore ha diritto di mantenere legami e rapporti con ambedue i genitori, vale a dire il diritto alla presenza comune di ambedue i genitori nella sua vita «idonea a garantire […] una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi». Questi ultimi sono gravati dal dovere di cooperazione nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole, la cui osservanza va sempre assicurata nell’interesse superiore del minore (
Cass. Ord. 4796/2022;
Cass. Ord. 9764/2019; Cass. SS. UU. 30903/2022).
Inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per i provvedimenti de potestate assunti nel corso dei procedimenti di separazione o divorzio
I provvedimenti relativi alla richiesta di revisione delle disposizioni sull’affidamento della prole non vanno confusi con i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale assunti in corso di causa. Nel senso della inammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 c. 7 Cost. in relazione ai provvedimenti de potestate adottati nel corso dei giudizi di separazione o divorzio sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite che hanno enunciato il seguente principio di diritto:
- «i provvedimenti cd. de potestate adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (cfr. art. 473-bis.24, commi 2 e 5, c.p.c.), non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur rebus sic stantibus, essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze» (Cass. SS.UU. 22423/2023).
Secondo tale decisione, un provvedimento assume carattere decisorio quando incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto. Un simile provvedimento risulta impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, purché abbia i caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto non altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile. I provvedimenti emessi nel corso dei giudizi di separazione e divorzio sono temporanei e non definitivi, poiché vengono assorbiti dalla sentenza, che è impugnabile nei modi ordinari. Pertanto, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.
Rifiuto del padre agli incontri protetti: no alla sospensione della responsabilità genitoriale
Tra le varie censure, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia leso il diritto alla bigenitorialità attraverso una decisione irragionevole e gli abbia impedito di preservare il rapporto con la figlia (e viceversa) con una motivazione lacunosa. Inoltre, ritiene non sussistenti i presupposti ex art. 333 c.c. per la sospensione della responsabilità genitoriale.
La Suprema Corte considera fondata la doglianza.
La decisione gravata si basa, da una parte, sul rifiuto del padre di accettare gli incontri protetti con la presenza dello psicologo e, dall’altra, sullo stato d’ansia patito dalla minore. I giudici di legittimità riconoscono che l’autorità giudiziaria goda di un ampio margine di libertà in relazione all’affidamento del figlio minore, ciò non toglie che sia necessario un controllo rigoroso sulle restrizioni supplementari «ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia)». Nell’interesse del minore, va sempre garantita l’osservanza del diritto alla bigenitorialità.
Nel caso di specie, il mero rifiuto di partecipazione agli incontri protetti non giustifica la sospensione della responsabilità genitoriale, in mancanza di una comparazione tra il diritto della minore ad avere incontri con il padre e il diritto di quest’ultimo a recuperare il rapporto con la figlia. La circostanza che la figlia viva con ansia la necessità di avere il consenso del padre per le attività scolastiche (come la partecipazione alla gita) e soprattutto che soffra per l’attesa del placet paterno non pare determinante, atteso che non è indicativa di una condotta scorretta da parte del padre.
Conclusioni: sì al ricorso per cassazione
I giudici di legittimità accolgono il ricorso del padre per le ragioni di cui in narrativa e cassano la decisione impugnata con rinvio alla corte d’appello che, in diversa composizione, dovrà decidere anche sulle spese.
In ordine all’ammissibilità del ricorso per cassazione la decisione in commento chiarisce quanto segue:
- «le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità».








