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Autovelox ”approvato” e non ”omologato”: in pericolo le casse dei Comuni

Per gli enti che utilizzano dispositivi di rilevamento della velocità non omologati potrebbe aprirsi una stagione di ricorsi a seguito di una recente pronuncia della Cassazione.

Per i Comuni che utilizzano dispositivi di rilevamento della velocità non omologati potrebbe aprirsi una stagione di ricorsi ancorati all’ordinanza del 18 aprile scorso, della II Sezione Civile della Cassazione.

La vicenda di Treviso

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 18 aprile, n. 10505, rigettando la tesi difensiva sostenuta dal comune di Treviso, ha confermato l’annullamento di un verbale, e della relativa sanzione, per eccesso di velocità, elevato dallo stesso Comune contro un automobilista che viaggiava a 97Km/h su una tangenziale a limite 90, il quale aveva contestato che l’autovelox fosse “approvato” bensì non “omologato”.

Natura e finalità diverse tra i due procedimenti

L’avallo della Cassazione, a quanto già deciso nel merito” è che le due procedure presentano differenti “natura e finalità”, e più precisamente, ha spiegato: “due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.

Il Veneto nello specifico

Nel 2023 i Comuni hanno incassato quasi 1,54 miliardi di euro per multe stradali. Nello specifico, le sanzioni per violazioni al codice della strada fruttano alle casse dei Comuni veneti circa 50 milioni l’anno, dei quali circa un terzo per infrazioni al superamento dei limiti di velocità riscontrate da dispositivi autovelox.

Scenari

Potrebbe quindi aprirsi una stagione di ricorsi contro le multe per eccesso di velocità, imbastiti sul precedente del 18 aprile.

Ma a ogni buon conto, è in dirittura d’arrivo l’approvazione definitiva della riforma al Codice della Strada, già licenziata dalla Camera il 27 marzo scorso e che, all’articolo 10 (Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico) del disegno (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada) apporta modifiche alla regolamentazione dell’accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico integrando il contenuto degli articoli 45, 142, 193, 198 e 201 del codice stesso.

Per quanto afferisce all’art. 201, al comma 1-bis viene modificata la lettera g-bis), che amplia la casistica in cui la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria ed è effettuata soltanto la notificazione per estremi. In tali casi si può procedere all’accertamento della violazione per mezzo di dispositivi omologati o altrimenti approvati dal MIT di concerto col Ministero dell’Interno tramite apposito decreto, e alla notifica per estremi.

In tale decreto dovranno essere dettagliate le modalità applicative e di funzionamento dei dispositivi di rilevamento. Inoltre, sempre all’articolo 201 viene sostituito il comma 1-quinquies onde consentire che i dispositivi di telerilevamento possano accertare contemporaneamente due o più violazioni, se considerati idonei a seguito di approvazione od omologazione dei dispositivi stessi.

Ma anche la riforma mette fuori gioco gli autovelox solo “approvati”, richiedendo, per l’operatività della stessa novella, anche l’“omologazione”.

 

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2024/04/22/autovelox-approvato-non-omologato-pericolo-casse-comuni