Il correntista può chiedere un ordine di esibizione contro la banca solo se ha già chiesto in precedenza i documenti mancanti e l’istituto non ha ottemperato.
Un correntista evoca in giudizio la propria banca chiedendo la ripetizione di somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto. L’attore allega una consulenza contabile di parte, ma la documentazione prodotta è estremamente lacunosa, pertanto, il l’attore chiede un ordine di esibizione nei confronti dell’istituto di credito.
In caso di documentazione bancaria incompleta è ammissibile la richiesta dell’ordine di esibizione verso la banca (ex art. 210 c.p.c.)?
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 30 maggio 2024 n. 15199 (testo in calce), ricorda che la legge prevede in capo al correntista il diritto di ottenere la documentazione bancaria degli ultimi 10 anni (ex art. 119 c. 4 TUB). Il cliente può formulare una richiesta all’istituto di credito e solo se quest’ultimo non abbia ottemperato, senza motivo, è possibile chiedere in via giudiziale l’ordine di esibizione. Infatti, l’esibizione documentale può essere disposta solo allorché il richiedente non disponga di nessun’altra modalità per accedere ai relativi documenti, pertanto, non può avere luogo quando il cliente avrebbe potuto richiedere la documentazione direttamente alla banca e non lo abbia fatto.
Nel caso di specie, il giudice di merito, oltre ad aver rigettato l’istanza ex art. 210 c.p.c., ha rigettato la richiesta di una CTU ritenendola meramente esplorativa; la consulenza tecnica d’ufficio, infatti, non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume né può trovare ingresso allorché la parte tenda con essa a supplire alla mancanza delle proprie allegazioni. In conclusione, il correntista non ha assolto all’onere della prova, avendo omesso di allegare il contratto di conto corrente e la prova dei pagamenti indebiti di cui chiedeva la ripetizione.
La vicenda
Nel lontano 1980 un correntista apriva un conto corrente che veniva appostato a sofferenza nel 1999 con un saldo debitore pari a circa 33 milioni di lire. Il correntista evocava in giudizio la propria banca, sostenendo di aver corrisposto all’istituto di credito somme non dovute a titolo di interessi anatocistici e usurari, oltre che a titolo di commissione di massimo scoperto e altri oneri non concordati né sottoscritti. L’attore chiedeva che fosse accertata la nullità parziale del contratto di conto corrente per violazione dell’art. 1283 c.c. A tal fine produceva una consulenza contabile di parte e domandava il previo espletamento di una CTU al fine di accertare le somme illegittimamente percepite dalla banca con condanna della stessa alla ripetizione degli importi incassati oltre rivalutazione ed interessi.
In primo e secondo grado la domanda attorea veniva rigettata in quanto, secondo i giudici di merito, spettava all’attore fornire la prova degli avvenuti pagamenti e produrre il contratto di conto corrente contenente le clausole contestate oltre che i relativi estratti conto sull’andamento del rapporto. Nel caso di specie, invece, il correntista non aveva allegato il contratto e neppure l’intera e completa sequenza degli estratti conto. Inoltre, la consulenza di parte era basata su una documentazione lacunosa e priva di estratti conto per un considerevole lasso di tempo.
Si giunge così in Cassazione.
Il diritto del correntista ai documenti e l’ordine di esibizione verso la banca
Il ricorrente sostiene che la richiesta dell’ordine di esibizione dei documenti – rigettata dal giudice di merito – sia avvenuta dopo aver reiteratamente domandato alla banca di ottenerli ma senza esito. Inoltre, si duole del fatto che la richiesta di CTU sia stata ritenuta esplorativa e sia stata negata, atteso che il correntista aveva allegato una corposa perizia di parte a sostegno della propria domanda. Infatti, anche se la documentazione risulta lacunosa, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione e disponendo una consulenza contabile.
La Suprema Corte dichiara la censura in parte inammissibile e in parte infondata.
Il correntista sostiene di aver formulato una richiesta al proprio istituto di credito al fine di ricevere la documentazione carente prima di incoare la lite, nondimeno postula che il suddetto accertamento – non risultante dalla sentenza impugnata – sia effettuato in sede di legittimità, ove invece non è possibile dar luogo ad accertamenti di fatto.
Gli ermellini ricordano che il Testo Unico bancario stabilisce il diritto del correntista ad ottenere a proprie spese una copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere. In particolare, l’art. 119 c. 4 TUB stabilisce che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
La norma si riferisce anche agli estratti conto?
Pur non essendo espressamente menzionati, secondo la giurisprudenza (Cass. 11733/1999; Cass. 12093/2001; Cass. 15669/2007; Cass. 24641/2021), l’art. 119 TUB si riferisce anche ad essi. Infatti, la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente (ex art. 119 c. 2 TUB).
Il diritto del correntista ad ottenere la documentazione, compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale con un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a condizione che il cliente abbia in precedenza effettuato una richiesta alla banca ed essa non vi abbia ottemperato (Cass. 24641/2021; Cass. 9082/2023). La richiesta non deve essere necessariamente avanzata in epoca anteriore all’instaurazione del giudizio nel’ambito del quale l’istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta, in quanto la legge non lo prevede (Cass. 23861/2022), ma occorre che siano decorsi 90 giorni senza che l’istituto di credito abbia dato seguito alla richiesta. Infine, si ricorda che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione è un diritto potestativo che trae fondamento dal contratto concluso con la banca. (Sul limite decennale del diritto alla copia degli estratti si veda la decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) del 3 maggio 2022 n. 6887).
Azione di ripetizione: spetta all’attore dimostrare i pagamenti indebiti
Il ricorrente sostiene che, in caso di documentazione lacunosa, il giudice possa integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione e disponendo una consulenza contabile.
Giova ricordare che, in materia di azione di ripetizione dell’indebito, grava sul cliente l’onere di produrre gli estratti conto ex art. 2697 c.c. Infatti, tale produzione prova i fatti principali e costitutivi della pretesa azionata, ossia:
- i pagamenti indebiti
- e, di conseguenza, quanto riscosso senza titolo dalla banca.
Il calcolo della somma da depurare dalle poste indebite può avvenire a partire dal primo estratto prodotto, e così via per i periodi successivi. Pertanto, l’incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente su cui grava l’onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. 37800/2022).
Di recente, la Cassazione (Cass. 9214/2024) ha affermato che la produzione degli estratti non costituisca una “prova legale esclusiva” e, nel caso in cui il cliente non produca tutti gli estratti conto, è possibile ricostruire il quadro contabile tramite:
- le contabili bancarie riferite alle singole operazioni,
- oppure le risultanze delle scritture contabili a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., (ma non l’estratto notarile delle stesse da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10692/2007 e Cass. 23974/2010).
Per elaborare i dati di cui sopra, il giudice può avvalersi di un consulente d’ufficio al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 14074/2018, Cass. 5091/2016, Cass. 31187/2018; Cass. 11543/2019). In buona sostanza, è possibile effettuare un accertamento del saldo di conto corrente anche in assenza delle movimentazioni del periodo non documentato. Infatti, una volta accertata la condotta contra legem della banca (come la presenza di interessi anatocistici a carico del correntista e la non debenza della commissione di massimo scoperto), l’accertamento del dare e avere può avvenire con tutti i mezzi di prova ulteriori – rispetto alla produzione degli estratti conto – che risultino idonei a fornire le indicazioni necessarie.
Tuttavia, nel caso affrontato nel precedente citato (Cass. 9214/2024), mancavano gli estratti conto di un solo semestre, mentre, nella fattispecie in esame, la documentazione carente è molto più copiosa.
No alla CTU contabile meramente esplorativa
Il ricorrente insiste nella declaratoria di nullità della decisione gravata atteso che, secondo la sua ricostruzione, il diniego alla CTU sarebbe scevro di motivazione.
Anche tale censura non merita accoglimento, infatti, il giudice di merito ha argomentato in modo chiaro e perspicuo, fondando la propria decisione sulla mancanza della documentazione idonea a provare «i contenuti contrattuali carenti o invalidi denunciati dall’attore e l’andamento del rapporto attestato dagli estratti conto integrali».
Per completezza espositiva, si ricorda che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte gravata dall’onere della prova. Infatti, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, ma persegue la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, in conclusione, essa non può essere impiegata per supplire alla mancanza di allegazioni o per compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 26048/2023).
Conclusioni: rigettato il ricorso del correntista
Il cliente che agisce per la ripetizione di somme versate in forza di clausole di cui assume la nullità è gravato dall’onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti nonché della mancanza di una valida causa giustificativa.
Egli, pertanto, deve produrre il contratto contenente le clausole contestate e gli estratti conto relativi all’andamento del rapporto.
Nella fattispecie in esame, ciò non è avvenuto, pertanto, per tutte le ragioni sopra esposta, il ricorso del correntista viene rigettato e questi è condannato al pagamento delle spese di lite oltre ad un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.








