Se il proprietario affida il veicolo a un terzo, accetta per ciò solo il rischio che questi lo conceda in uso ad altri e si assume la responsabilità in caso di sinistro.
Un veicolo a motore è una cosa potenzialmente esiziale e chi ne è proprietario non esce dall’alternativa: se vuole evitare la responsabilità di cui al terzo comma dell’art. 2054 c.c. deve impedirne l’uso a terzi, quali essi siano; se lo concede in uso, è fatto garante, per legge, dei danni causati dalla circolazione del mezzo.
Neppure il furto del veicolo esenta il proprietario da responsabilità, salvo che riesca a dimostrare di aver adottato tutte le cautele concrete a vietarne, di fatto, la circolazione.
Non è sufficiente, a tal fine, il mero divieto verbale di usare il mezzo.
Questo, in sintesi, il principio ribadito nell’ordinanza n. 15237/2024 (testo in calce), con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del proprietario di un motociclo, chiamato a rispondere dei danni conseguenti ad un sinistro provocato da un terzo con tale mezzo.
Il caso
Un uomo prestava al figlio il proprio motociclo, assicurato per la r.c.a. dalla Reale Mutua Assicurazioni, con espresso divieto di farlo utilizzare ad altri.
Il figlio lasciava però le chiavi inserite nell’accensione del mezzo, che gli veniva sottratto da un terzo, assieme ad un’altra persona. Il veicolo restava poi coinvolto in un sinistro stradale in cui perdevano la vita il conducente, la passeggera e il conducente del veicolo antagonista, venuto a collisione col motociclo.
In conseguenza del sinistro i danneggiati convenivano in giudizio la Reale Mutua Assicurazioni, che a sua volta formulava domanda di regresso nei confronti del proprietario della moto, deducendo che al momento del fatto il conducente del veicolo era privo della patente di guida. Tale circostanza, nel rapporto interno tra assicurato e assicuratore, legittimava l’eccezione di inoperatività della copertura assicurativa, a termini di polizza.
Il Tribunale di Gela accoglieva la domanda di regresso dell’assicurazione e la decisione veniva confermata anche in appello. La Corte di Caltanissetta rilevava in proposito che il mero divieto verbale di utilizzare il veicolo, impartito dal padre al figlio, non bastava ad integrare l’ipotesi di circolazione del mezzo “contro la volontà” del proprietario, esentandolo da responsabilità.
Secondo i giudici tale ultima ipotesi avrebbe potuto verificarsi solo dimostrando di aver adottato concrete ed efficaci misure per prevenire l’uso indesiderato del veicolo, prova in questo caso non fornita.
Irrilevanti, quindi, anche le prove orali chieste per contrastare la domanda di regresso, proprio perché tese a dimostrare il divieto verbale impartito dal padre al figlio, circostanza come detto inidonea ad escludere la responsabilità del proprietario.
La sentenza veniva impugnata per cassazione.
I motivi di ricorso
Il ricorrente invocava principalmente la propria esenzione da responsabilità, sostenendo che il conducente del motociclo si era impossessato del mezzo “trafugandolo” a suo figlio, contro il suo esplicito divieto.
Non essendo egli presente al momento del fatto ed avendo vietato al figlio di concedere il mezzo a terzi, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere che al momento del sinistro il mezzo circolasse “contro la volontà” del proprietario. Secondo il ricorrente, infatti, se il proprietario di un veicolo lo affida ad altri e il mezzo viene illecitamente sottratto all’affidatario, il proprietario va esente da responsabilità.
Responsabilità ex art. 2054 terzo comma c.c. e prova liberatoria
Secondo la Cassazione la tesi del ricorrente è manifestamente infondata.
I giudici rammentano infatti che la responsabilità del proprietario, di cui all’art. 2054, terzo comma c.c., viene meno solo se questi dà prova che il mezzo ha circolato “contro la sua volontà”.
Una formula che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve leggersi nel senso che non basta dimostrare il suo dissenso alla circolazione del mezzo, occorrendo piuttosto provare che questi ha adottato ogni misura concreta volta ad impedirne, di fatto, la circolazione.
Per la stessa ragione, nemmeno il furto del veicolo esclude la responsabilità del proprietario se questi non ha adottato misure idonee a prevenirlo, che come detto devono consistere in comportamenti concreti e non in semplici dichiarazioni.
L’affidamento del veicolo a terzi
Considerazioni analoghe valgono se il proprietario affida il veicolo ad un terzo, chiunque esso sia, accettando per ciò solo il rischio che questi lo conceda in uso ad altre persone e quindi assumendosi la responsabilità in caso di sinistro.
Sul punto la Corte rammenta che l’affidamento d’un veicolo a terzi, con espresso divieto di utilizzo, non vale ad escludere la responsabilità del proprietario se questi consegna all’affidatario anche le chiavi del veicolo, come accaduto nel caso di specie (si vedano, tra le tante, Cass., Sez. 3, sent. n. 3299/1975; Cass., Sez. 3, sent. n. 15478/2011).
Il proprietario, infatti, quale soggetto risultante dai pubblici registri, è individuato dalla legge come responsabile civile a tutela dei diritti del terzo danneggiato, per cui la circostanza che il mezzo sia affidato “a cascata” a più soggetti non ne esclude la responsabilità, salvo che il veicolo sia stato sottratto all’affidatario senza colpa di quest’ultimo, che dovrà comunque provare di aver adottato tutte le misure concrete, esigibili alla stregua dell’ordinaria diligenza, volte a prevenirne la circolazione.
Conclusioni
In base a quanto esposto, la Corte conclude ribadendo che il proprietario di un veicolo risponde dei danni causati dalla circolazione nelle seguenti ipotesi:
- se il mezzo gli viene sottratto contro la sua volontà, se non aveva adottato misure concrete ed efficaci, in base alle circostanze, al fine di impedirne la circolazione;
- se affida consensualmente il mezzo ad una persona che poi dovesse causare un sinistro o se questa persona affida a sua volta il mezzo ad un terzo che provoca un sinistro;
- se affida consensualmente il mezzo a una persona che se lo lascia sottrarre da un terzo per incuria o trascuratezza, come accaduto nel caso di specie, dove le chiavi erano state colpevolmente lasciate nell’accensione dall’affidatario.
Muovendo da tali considerazioni il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del proprietario del mezzo a rifondere all’assicurazione le spese del giudizio di legittimità.








