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Locatore, inerte per anni, chiede il pagamento di 52 canoni insoluti: non è abuso del diritto

Il mero ritardo nell’esercizio del diritto non è motivo per negare la tutela giudiziaria, salvo che sia la conseguenza di un’inequivoca rinuncia tacita.

In una locazione ad uso commerciale, il conduttore rimane inadempiente per un quinquennio (dal 2015 al 2020) e il locatore decide di agire in giudizio dopo molto tempo. La sua prolungata inerzia dipendeva dal fatto che il bene locato avesse subito un pignoramento, cancellato all’inizio del 2021 e, in ragione di ciò, il locatore aveva patito una limitazione della propria legittimazione ad agire. All’esito del giudizio, il conduttore viene condannato al pagamento di 125 mila euro e, nelle sue difese, invoca un precedente di legittimità a mente del quale l’improvvisa richiesta di integrale pagamento costituisce esercizio abusivo del diritto, se la condotta inerte del locatore nell’escutere il conduttore si sia protratta per un tempo considerevole e sia suffragata da elementi idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del debito per facta concludentia (Cass. 16743/2021).

La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 26 aprile 2024, n. 11219 (testo in calce), esclude che, nel caso di specie, la condotta del locatore integri un abuso del diritto. Innanzitutto, difettano gli elementi per ravvisare l’affidamento del conduttore, atteso che l’inerzia del locatore era giustificata dal fatto che il bene fosse gravato da un pignoramento immobiliare. Inoltre, i giudici di legittimità ritengono non condivisibile l’orientamento espresso dal succitato precedente. Il semplice ritardo del titolare del diritto non costituisce espressione di una volontà tacita di rinunciare all’esercizio del diritto stesso. Pertanto, l’inerzia del locatore, di per sé, non rappresenta motivo per negare la tutela giudiziaria del suo diritto, «salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale». In conclusione, la condotta inerte del locatore, sebbene protratta per un lustro, non costituisce violazione del dovere di buona fede a cui ricollegare il rifiuto di una tutela giurisdizionale.

La vicenda

Una società concede in locazione un immobile ad uso commerciale ad una ditta individuale a partire dal settembre 2014. Il conduttore non corrisponde il canone dal mese di febbraio 2015 al marzo del 2020. Il locatore rimane inerte per anni, anche perché, medio tempore, l’immobile viene pignorato, ma, successivamente, agisce in giudizio, chiedendo il pagamento dei 52 canoni insoluti. In prossimità della conclusione del giudizio di primo grado il pignoramento viene cancellato e, in secondo grado, viene dichiarato l’inadempimento del conduttore a cui segue la condanna al pagamento di 125 mila euro. Il convenuto eccepisce un controcredito in compensazione, sostenendo di aver fornito del materiale lapideo alla società locatrice ma tale eccezione viene rigettata.

Si giunge così in Cassazione.

Immobile pignorato: legittimazione del locatore o del custode?

Il ricorrente lamenta che la sentenza gravata abbia ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva del locatore-proprietario, infatti, in pendenza di pignoramento, essa spetta in via esclusiva al custode.

La Suprema Corte ritiene infondata la doglianza ma corregge la motivazione della decisione impugnata come segue.

In caso di pignoramento, il custode si trova nella posizione di sostituto processuale allorché agisca a tutela della conservazione del bene a lui affidato (Cass. 7693/2006). In particolare, il custode:

  • è titolare della legitimatio ad processum, ossia la legittimazione processuale per stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio affidatogli,
  • ma non è titolare della legitimatio ad causam, vale a dire la legittimazione sostanziale che spetta direttamente al patrimonio separato a cui fanno capo le situazioni giuridiche soggettive attive e passive (Cass. 6138/2018).

Secondo la giurisprudenza, «al custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto amministratore di un patrimonio separato, centro di imputazione di rapporti giuridici, spetta la legittimazione “ad processum” e cioè il potere di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio stesso, cui compete invece la legittimazione “ad causam ” per le controversie relative ai detti rapporti» (Cass. 8146/1997).

Pertanto, la perdita della legittimazione da parte del locatore (debitore esecutato) a favore del custode non riguarda la legittimazione sostanziale ma la spettanza del potere rappresentativo. Nella fattispecie in esame, il pignoramento è stato cancellato in prossimità della conclusione del giudizio di primo grado, pertanto, il potere rappresentativo è stato riacquistato dalla società locatrice prima dell’introduzione del giudizio di secondo grado. L’assenza di legittimazione processuale non ha costituito oggetto di contestazione in primo grado, ma solo in sede di gravame, pertanto, «la contestazione effettuata con l’atto d’appello è restata irrilevante per lo svolgimento del primo grado, dal momento che un difetto di rappresentanza verificatosi nel primo grado di giudizio non può essere lamentato nel grado successivo».

Inerzia del locatore e abuso del diritto: il precedente invocato dal ricorrente

Il conduttore lamenta che il locatore sia rimasto inerte per un quinquennio (dal 2015 al 2020) e ritiene che la richiesta in blocco dei 52 canoni insoluti, senza mai aver formulato alcuna domanda in precedenza, sia contraria ai canoni di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c. e 1375 c.c.). In particolare, a sostegno della propria tesi difensiva, il ricorrente invoca un precedente di legittimità secondo cui il comportamento del locatore, che non abbia mai preteso il pagamento, sin dall’origine del rapporto, possa generare un affidamento sulla rinuncia del credito maturato nei confronti del conduttore. La repentina richiesta di adempimento dell’obbligazione di pagamento costituisce un abuso del diritto che rappresenta una particolare violazione dell’obbligo di buona fede contrattuale (Cass. 16743/2021).

La Suprema Corte considera infondata la doglianza e, in via preliminare, dichiara di non voler dar seguito al precedente richiamato dal conduttore. Innanzitutto, la mentovata pronuncia ha ad oggetto una locazione ad uso abitativo (e non commerciale come quella in oggetto). Inoltre, l’abuso del diritto richiede che l’inerzia del titolare sia tale da generare un affidamento nella controparte sulla remissione del debito per facta concludentia. Tali elementi non ricorrono nella fattispecie in esame, atteso che l’immobile, sino al febbraio del 2021, era gravato da un pignoramento e ciò limitava la legittimazione del locatore, pertanto, non poteva ingenerarsi alcun affidamento in capo al conduttore.

Il mero ritardo nell’esercizio del diritto non indica una rinuncia tacita allo stesso

I giudici di legittimità ritengono non condivisibile l’orientamento espresso dal succitato precedente di legittimità, in quanto esso darebbe ingresso nel nostro ordinamento alla Verwirkung, vale a dire «una sorta di decadenza derivante dal divieto di venire contra factum proprium» (così Cass. 6900/2016). Si tratta di un istituto del diritto tedesco basato sulla clausola di buona fede, in base al quale il mancato esercizio del diritto, per un prolungato lasso di tempo, che abbia generato nella controparte un ragionevole affidamento sulla rinuncia tacita allo stesso, comporta che il suo successivo esercizio costituisca un abuso del diritto. Tale abuso è inteso come una forma di “ritardo sleale” nell’esercizio del diritto a cui segue il «rifiuto della tutela giudiziaria, per il principio della buona fede nell’esecuzione del contratto».

Talora, qualche pronuncia in materia di diritto del lavoro ha collegato conseguenze simili a quelle previste dalla Verwirkung in casi peculiari come:

  • l’incolpazione formulata dal datore di lavoro a notevole distanza di tempo dal fatto addebitato che ingenera nel lavoratore l’affidamento nella rinuncia all’esercizio del potere disciplinare (Cass. 23739/2008; Cass. 9883/2017);
  • oppure l’inerzia del lavoratore che, dopo un intervento chirurgico, abbia atteso un mese prima di rientrare al lavoro, senza alcuna comunicazione alla parte datoriale né certificazione sanitaria e senza comunicare oralmente alcuna notizia al riguardo, ingenerando nel datore di lavoro un ragionevole affidamento sulla volontà del dipendente di non dare seguito al rapporto (Cass. 6900/2016).

Nel nostro ordinamento, non esiste un istituto analogo a quello tedesco ma opera la clausola generale di buona fede, in osservanza della quale le parti devono agire in modo da preservare l’una gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali. Pertanto, ognuna delle parti deve comportarsi in guisa da:

  • salvaguardare l’utilità della controparte
  • e tollerare l’inadempimento che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse.

Alla luce di quanto sopra, il ritardo di una parte (ad esempio, il locatore) nell’esercizio di un diritto (nella richiesta di pagamento dei canoni insoluti) integra la violazione della buona fede solo se l’esercizio di tale diritto non corrisponda all’interesse del titolare e si traduca in un danno per l’altro soggetto. La volontà tacita di rinunciare ad un diritto si desume solo da un comportamento concludente del titolare che sia espressione della sua inequivoca volontà di rinuncia. Tuttavia, ad avviso degli ermellini, il mero ritardo o la semplice inattività nell’esercizio del diritto non integrano elementi sufficienti per desumere la volontà di rinuncia.

Conclusioni: l’inerzia del locatore non costituisce abuso del diritto

In conclusione, l’inerzia del locatore, sebbene protratta per un lustro, non costituisce violazione del dovere di buona fede a cui ricollegare il rifiuto di una tutela giurisdizionale; inoltre, il diritto di credito non può considerarsi tacitamente rinunciato in quanto il semplice ritardo, di per sé, non costituisce espressione di una volontà abdicativa. Infine, secondo i giudici di legittimità:

  • «il solo ritardo nell’esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale» (Cass. 5240/2004; Cass. 23382/2013; Cass. 1888/2020).

In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso del conduttore viene rigettato ed egli è condannato al rimborso delle spese legali alla controparte, oltre al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 c. 1-quater DPR 115/2002.

 

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2024/06/12/locatore-inerte-per-anni-chiede-pagamento-52-canoni-insoluti-non-abuso-diritto